Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12921 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12682/2017 R,G. proposto da:

BPER Banca s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Nardone, con domicilio

eletto in Roma, via XX Settembre, n. 3;

– ricorrente –

contro

Phoenix Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Georges Khouzam,

domiciliato, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 2, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

Banca Nazionale del lavoro S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

A.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

GEI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

V.M.A., C.V., C.R., C.F.

e C.M., quali eredi di Co.Ma.;

C.R. e C.V., quali eredi di

V.M.A.;

C.V.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 69 del Tribunale di Avellino depositata il 16

gennaio 2017.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

D’ARRIGO Cosimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Banca della Campania S.p.a. (poi incorporata dalla Banca Popolare dell’Emilia-Romagna soc. coop., oggi BPER Banca S.p.a.) agiva in sede esecutiva, dinanzi al Tribunale di Avellino, nei confronti di Co.Ma., V.M.A. e C.V.M.. Intervenivano nel processo esecutivo la Finance S.p.a., la Banca Nazionale del lavoro S.p.a., la A.C. S.r.l. e la GEI S.p.a..

Nel progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni pignorati, predisposto dal professionista delegato, veniva assegnata al creditore procedente, indicato come ipotecario di primo grado, la somma di 115.698,55 Euro. La Finance S.p.a. contestava tale piano di riparto. Il giudice dell’esecuzione dichiarava “l’illegittimità del progetto di distribuzione nella parte viene collocato come creditore ipotecario la Banca della Campania S.p.a.”.

Quest’ultima, in data 18 aprile 2008, impugnava ex artt. 512 e 617 c.p.c., l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, che, in accoglimento della relativa istanza, disponeva la sospensione del procedimento di distribuzione e fissava il termine per introdurre il giudizio di merito.

La Banca introduceva il giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Avellino, notificando l’atto di citazione ai debitori V.M.A. e C.V.M. e a tutti i creditori intervenuti (Finance S.p.a., Banca Nazionale del lavoro S.p.a., A.C. S.r.l. e GEI S.p.a.). Alla prima udienza di comparizione, la Banca chiedeva ed otteneva l’autorizzazione per rinnovare la notifica della citazione anche agli eredi del debitore Co.Ma., nel frattempo deceduto, individuati nelle persone di V.M.A., V., R., F. e C.M.. Dopo diversi tentativi e rinvii concessi al fine di integrare il contraddittorio, la notifica a C.M., residente a Londra, non si perfezionava e quella a V.M.A. non risultava ritualmente eseguita.

Si costituiva la Finance S.p.a., mentre rimanevano contumaci tutti gli altri opposti.

Il Tribunale di Avellino dichiarava improcedibile l’opposizione agli atti esecutivi, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.

La BPER Banca s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidandosi a due motivi, illustrati da successive memorie. La Phoenix Italia s.p.a. (già Finance S.p.a.) ha resistito con controricorso. Gli altri intimati – sia i creditori intervenuti nella procedura esecutiva, sia i debitori – tutti già contumaci nel giudizio di merito, non hanno svolto alcuna difesa in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Preliminarmente, va rilevato che V.M.A. è frattanto deceduta e la notifica del ricorso è stata è stata effettuata nei confronti di C.R., indicata come erede. Non risulta, invece, effettuata la notifica del ricorso a C.V., che sembrerebbe essere persona diversa da C.V.M., e che viene indicato come erede di Co.Ma..

Nondimeno, stante l’esito del ricorso, è possibile evitare ogni pprofondimento sull’integrità del contraddittorio. Difatti, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16141 del 17/06/2019, Rv. 654313 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018, Rv. 648755 – 01). Ne consegue che, in caso di ricorso infondato, appare superfluo disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di un tale termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.

Il ricorso, infatti, è infondato e deve essere rigettato.

Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 164 c.p.c., comma 2. La censura si rivolge contro la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato un’inattività dell’attrice (ossia della Banca odierna ricorrente) riconducibile all’inosservanza dell’ordine di rinnovazione della citazione disposto ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 2. Ad avviso della Banca, il giudice non ha mai intimato tale ordine di integrazione del contraddittorio, nè avrebbe potuto farlo, poichè l’art. 164 c.p.c., comma 2, prevede la rinnovazione della citazione solamente nel caso in cui si sia verificata una delle ipotesi di nullità stabilite al comma 1 del medesimo articolo, ipotesi non realizzatesi nel caso di specie.

Con il secondo motivo la Banca ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il difetto dell’integrità del contraddittorio fosse dovuto all’inosservanza da parte dell’attrice Banca dell’ordine di integrazione disposto ai sensi dell’art. 102 c.p.c.. Piuttosto, la notificazione non si sarebbe perfezionata per causa a lei non ascrivibile e richiama una serie di documenti (depositati in questa sede) che dimostrerebbero l’attività diligentemente compiuta a seguito di ogni autorizzazione alla rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo.

Aggiunge che, pur non possedendo la cartolina attestante la ricezione dell’atto giudiziario da parte del destinatario C.M., dalla pagina internet di Poste Italiane ne risultava l’avvenuta consegna. Aveva quindi richiesto al Tribunale che si presumesse l’intervenuta notifica, in applicazione del Regolamento CE 1393/2007, oppure, in subordine, un ulteriore termine per la notifica.

I motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e risultano infondati.

In tema di esecuzione forzata, nella controversia in sede di distribuzione del ricavato, ai sensi dell’art. 512 c.p.c., avente origine dalla contestazione sollevata da un creditore in ordine all’esistenza o al grado della causa di prelazione di altro creditore, il debitore esecutato è parte necessaria del giudizio, sicchè lo stesso al pari di tutti gli altri creditori – deve essere convenuto in giudizio, indipendentemente dalla circostanza che abbia o meno partecipato alla discussione del progetto di distribuzione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1316 del 30/01/2012, Rv. 621353 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5754 del 11/04/2003, Rv. 562095 – 01).

Ciò posto, non è revocata in dubbio neppure dalla Banca ricorrente la circostanza che nel giudizio di merito, nonostante i plurimi rinvii, non sia mai stato integrato il contraddittorio necessario nei confronti di due dei tre debitori esecutati.

In caso di mancata evocazione di tutte le parti necessarie nel ricorso in opposizione agli atti esecutivi (strumento processuale con il quale vanno introdotte pure le controversie distributive) nel termine perentorio fissato ex art. 618 c.p.c., il giudice non può essere dichiarare l’estinzione del procedimento, ma deve ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c., in un ulteriore termine perentorio da lui stabilito (Sez. 3, Sentenza n. 3890 del 29/02/2016, Rv. 638894 – 01).

Poichè il termine fissato in forza dell’art. 102 c.p.c., comma 2, ha natura perentoria, come testualmente affermato dalla stessa norma, il vero errore procedurale è consistito nell’aver concesso una pluralità di termini per la notificazione, violando la regola della improrogabilità dei termini perentori ex art. 153 c.p.c.. Tanto più ove si consideri che le richieste in tal senso avanzate dalla Banca non erano motivate (p. 6 della sentenza impugnata: “senza alcuna motivata e condivisibile autorizzazione). D’altra parte, neppure il ricorrente, riportando gli estratti dei verbali delle udienze in cui i sono stati concesso tali termini, ritrascrive le motivazioni delle richieste di autorizzazione al rinnovo delle notificazioni.

Non risulta neanche che nel corso del giudizio di merito la Banca ricorrente abbia dato prova del motivo per cui la mancata notificazione dell’atto di citazione non sarebbe dipesa da causa a lei ascrivibile.

E’ irrilevante pure il tentativo di provare l’avvenuta notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio mediante la produzione in giudizio della stampa pagina internet di Poste Italiane. Infatti, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, un simile documento non ha valore di prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta di un atto giudiziario (così da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 26287 del 17/10/2019, Rv. 655380 – 01).

In conclusione, la sentenza impugnata dunque non è affetta dai vizi lamentati e le censure non possono trovare accoglimento.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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