Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12921 del 26/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 26/05/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 26/05/2010), n.12921
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
I.A., rappresentato e difeso dall’avv. Massetti
Margherita, presso la quale è elettivamente domiciliato in Ascoli
Piceno, in piazza Matteotti n. 12;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso
la stessa domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle
Marche n. 100/2/06, depositata il 19 luglio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
” I.A., ingegnere, propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 100/2/06, depositata il 19 luglio 2006, che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Ascoli Piceno, gli ha negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Il ricorso contiene due motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ..
Con il primo motivo si denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione; con il secondo, vizio di motivazione in relazione all’omessa verifica dell’inesistenza in capo al contribuente del requisito dell’autonoma organizzazione.
La ratio decidendi della sentenza impugnata – secondo cui l’imposta è applicabile in presenza di un’attività professionale che viene svolta con regolarità, sistematicità, ripetitività di atti coordinati e finalizzati al conseguimento di un valore aggiunto e, quindi, di un reddito. L’Ufficio correttamente ha osservato che per produrre valore aggiunto sia sufficiente la coordinazione di quantità anche minima di fattori produttivi – non è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).
In conclusione, si ritiene, che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010