Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12921 del 22/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1580/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 19,

presso lo studio dell’avvocato LUCILLA LENTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FILIPPO BRUNETTI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/13/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 18/04/2012, depositata il 28/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso presentato dal contribuente avverso cartella emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, relativa ad IRPEF 2005; la CTR, in particolare, ha sostenuto che la procedura ex cit. art. 36 bis, ha come presupposto indefettibile la presentazione di una dichiarazione, le cui irregolarità vengono rettificate a seguito del controllo automatizzato; dichiarazione, nell’anno per cui è causa, non presentata.

Il contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso è, in primo luogo, ammissibile, sia in quanto autosufficiente sia perchè contenente la specifica indicazione degli atti e dei documenti sui quali si fonda (v. Cass. 22726/2011 ed elenco, in calce al ricorso, documenti depositati).

L’unico motivo è fondato.

Come esposto dallo stesso contribuente nel ricorso introduttivo, l’impugnata cartella ex cit. art. 36 bis, si basa sul controllo automatizzato della dichiarazione redditi per l’anno 2005 presentata dal contribuente e sul mancato riconoscimento del credito IRPEF nella detta dichiarazione indicato al rigo RN 32 del mod. unico 2005;

credito IRPEF sorto negli anni precedenti (2002, 2003 e forse 2004), nei quali la dichiarazione non era stata presentata dall’intermediario abilitato (circostanze, come detto, non contestate); di conseguenza, stante la presentazione della dichiarazione 2005, correttamente l’Ufficio ha proceduto al controllo automatizzato della stessa, riscontrando l’irregolarità per cui è causa, consistente nell’indicazione di un credito IRPEF maturato negli anni precedenti, del quale l’Ufficio non aveva alcun riscontro

per omessa presentazione (per detti anni 2002, 2003 e 2004) della relativa dichiarazione.

In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR Lombardia, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Lombardia, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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