Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12921 del 13/06/2011

Cassazione civile sez. II, 13/06/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 13/06/2011), n.12921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 596/2008 proposto da:

L.C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLE

PRIMULE 8, presso lo studio dell’avvocato VOCINO Antonio, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.P., F.E., T.A.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 39/F, presso lo studio

dell’avvocato TINELLI Aleandro, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato IANNETTI GIOVANNI, giusta mandato a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4986/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

18/10/06, depositata il 15/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

nulla osserva.

Il Collegio:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che la sentenza impugnata è stata resa tra L.C. L., appellante, T.P. e F.E. (appellati, difesi dall’avv. Tinelli, presso il quale è stato notificato l’odierno ricorso), T.A.M. (appellata contumace);

rilevato che con ordinanza del 28 aprile/4 maggio 2009 questa Corte ha ordinato l’integrazione del contraddittorio con T.A. M.;

rilevato che l’adempimento non risulta effettuato;

considerato che la cancelleria ha rinvenuto solo attestazione dell’ufficiale giudiziario circa l’avvenuta inclusione dell’avviso di deposito nel registro cronologico informatizzato;

Ritenuto che non vi è prova in atti della comunicazione dell’ordinanza predetta a parte ricorrente, peraltro oggi non comparsa;

ritenuto quindi che non possa operare il disposto di cui all’art. 331 c.p.c., ma debba essere concesso ulteriore termine per l’incombente, previa effettiva comunicazione dell’ordinanza.

P.Q.M.

Dispone rinnovo della comunicazione alle parti dell’ordinanza resa il 4 maggio 2009, recante il seguente dispositivo:

“Visto l’art. 331 c.p.c., ordina l’integrazione del contraddittorio con T.A.M.. Assegna termine di giorni 60 dalla comunicazione della ordinanza per effettuare la notifica”.

Dispone altro rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011

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