Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12921 del 10/06/2016

Cassazione civile sez. III, 10/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 10/06/2016), n.11921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20802/2014 proposto da:

I.N., (C.F. (OMISSIS)), quale erede universale

testamentario di C.G., domiciliato ex lege presso la

Cancelleria di questa Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato Marika Bagnato, per procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ICE – ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO, (C.F.

(OMISSIS)), in persona del Presidente in carica pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

la quale domicilia ope legis in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 6076 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, emessa il

7/11/2013, depositata il 13/11/2013;

udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del dì

11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito, per l’Avvocatura Generale dello Stato, l’Avvocato ANTONIO

GRUMETTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per la cessazione della materia del

contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – I.N., dedotta la sua qualità di erede testamentario universale di C.G., ricorre per la cassazione della sentenza n. 6076 del 13.11.13, con cui la corte di appello di Roma ha accolto ai suoi danni il gravame dell’I.C.E. Istituto Nazionale per il Commercio Estero avverso la sentenza del tribunale di Roma di accoglimento dell’opposizione proposta dal C. avverso la cartella di pagamento nei suoi confronti emessa e relativa al credito, derivante da condanna da parte della Corte dei conti – indicata come “sentenza n. 399/02/A del 13.11.02” – e per l’importo infine determinato in Euro 26.037,29.

2. – Al ricorso, articolato su di un motivo, replica l’Avvocatura Generale dello Stato con “atto di costituzione” non notificato ad alcuno, con cui essa chiede di ricevere l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione. E, per la pubblica udienza del giorno 11.5.16, il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., invocando applicarsi alla fattispecie il precedente costituito da Cass., ord. 16 marzo 2016, n. 5268.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. – Paiono superflue sia la verifica dell’integrità del contraddittorio (vista la notifica anche a Equitalia Gerit spa della qui gravata sentenza, ma non anche del ricorso), sia l’analitica disamina del motivo, di “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 474 c.p.c., ai sensi dell’art. 309 c.p.c., n. 3)”, col quale il ricorrente ripercorre la ricostruzione della portata del giudicato operata dalla corte territoriale, cui rimprovera lo scostamento dal dato letterale del dispositivo del titolo esecutivo, analizzando invece i dati in base ai quali sarebbe stato necessario concludere per la fondatezza originaria dell’opposizione alla cartella, per l’intervenuta estinzione del credito oggetto di esecuzione.

4. – Infatti, in via dirimente si osserva che l’opposizione alla cartella di pagamento è stata definita dal tribunale di Roma in primo grado con sentenza depositata il 4.4.07 (v. pag. 2 della sentenza gravata e pag. 14 del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità): ed allora tale sentenza, in quanto resa nell’intervallo tra il 1.3.06 ed il 4.7.09, non era suscettibile di appello, ma – in forza del disposto dell’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c., nel testo introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14, senza alcuna disciplina transitoria – esclusivamente di ricorso per cassazione (neppure rilevando l’intervenuta abrogazione della citata disposizione, applicabile solo dal 4.7.09, come da giurisprudenza costante; tra le tante: Cass. 12 maggio 2011, n. 10451; Cass., ord. 30 aprile 2011, n. 9591; Cass., ord. 17 agosto 2011, n. 17325; Cass. 7 novembre 2013, n. 25056; Cass., ord. 11 dicembre 2014, n. 26095; Cass. 20 maggio 2015, n. 10248; Cass., ord. 2 luglio 2015, n. 13624; Cass. 31 agosto 2015, n. 17314).

5. – Nè a diversa conclusione si potrebbe giungere ove la sentenza di primo grado avesse deciso un’opposizione agli atti esecutivi, visto che allora, per notissima nozione, l’appello sarebbe risultato comunque inammissibile.

6. – Ed in entrambi i casi la Corte di cassazione deve rilevare di ufficio una causa di inammissibilità dell’appello, che il giudice del merito non abbia provveduto a riscontrare (tra le molte, v.:

Cass. 21 novembre 2001, n. 14725; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047;

Cass. 28 giugno 2010, n. 15405; Cass. 28 giugno 2012, n. 10876):

infatti, non si può riconoscere, all’appello inammissibilmente spiegato (con relativo passaggio in giudicato della sentenza di primo grado), alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (tra le altre, v. Cass. 2 febbraio 2010, n. 2361; Cass., ord. 17 giugno 2014, n. 13758; Cass., ord. 16 marzo 2016, n. 5268).

7. – E’ necessario allora, pronunciando sul ricorso, cassare senza rinvio la sentenza di secondo grado, ai sensi dell’ultima parte del capoverso dell’art. 382 c.p.c., potendosi peraltro ravvisare un giusto motivo di compensazione delle spese del grado di appello e del giudizio di legittimità nel carattere ufficioso del rilievo che definisce il primo in questa sede e che comporta la definizione in rito del secondo.

8. – Non può applicarsi invece del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, perchè tale norma, di stretta interpretazione per la sua natura lato sensu sanzionatoria, non può trovare applicazione nella presente fattispecie, che non si riconduce ad un caso di rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

PQM

La Corte:

– pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la gravata sentenza e compensa tra le parti le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-

bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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