Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12920 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/05/2017, (ud. 02/03/2017, dep.23/05/2017),  n. 12920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25128-2015 proposto da:

F.I. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TOLERO N 11, presso lo studio dell’avvocato MAURO SANTOPIETRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE SANTOPIETRO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

LEAR CORPORATION ITALIA S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2054/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/04/2015 R.G.N. 7786/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per inammissibilità del ricorso per

mancato perfezionamento della notifica del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SANTOPIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza in data 21/4/2015, ha riformato la sentenza del Tribunale di Cassino n.1170/2011 che, in accoglimento del ricorso di F.I., dipendente della Lear Corporation Italia s.r.l. con la qualifica di operaio sellatore, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla società allo stesso per superamento del periodo di comporto.

Il F., in seguito a un infortunio extralavorativo che gli aveva causato la frattura dell’omero, si era assentato dal lavoro per malattia per settecento giorni dal 20/6/2006 al 27/12/2009, e durante l’intero arco temporale non aveva mai ripreso servizio, avendo intervallato i singoli periodi con il godimento di ferie maturate e con trattamenti di cassa integrazione, al fine di fronteggiare il lungo prolungarsi della malattia, attestata dai periodici certificati medici comprovanti la sua inidoneità lavorativa, apparsa seriamente limitata.

Aveva adito il Tribunale ritenendo che il fatto che per ben quattro mesi dopo lo scadere del periodo di comporto la società non avesse manifestato la sua volontà di recedere, aveva ingenerato in lui il convincimento che la datrice avesse rinunziato alla facoltà di risolvere il rapporto per tale causa, e che pertanto, il licenziamento intimatogli solo il 30/04/2009, dopo quattro mesi dal superamento del periodo di comporto, fosse illegittimo.

Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento perchè intempestivo, adottando come parametro di misura della sua durata massima il cd. comporto breve di dodici mesi previsto dal contratto collettivo dei metalmeccanici (art.2, Sez. Quarta – Titolo 6^ CCNL per l’Industria Metalmeccanica), e aveva ordinato la reintegra del lavoratore con tutte le conseguenze di legge.

Diversamente, la Corte d’Appello, applicando alla fattispecie il cd. comporto prolungato di diciotto mesi, previsto dalla stessa fonte collettiva, non ha ritenuto il lasso di tempo intercorso tra la scadenza del periodo di comporto e la data d’intimazione del licenziamento quale rinuncia ad esperire il recesso, ma come legittimo esercizio dello spatium deliberandi riservato alla datrice di lavoro.

Per la cassazione di tale decisione interpone ricorso F.I. con cinque censure.

La Lear Corporation s.r.l. resta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La prima censura contesta la violazione dell’art. 434 c.p.c., comma 1 prospettando che l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado non abbia confutato adeguatamente i passaggi logici salienti della sentenza di primo grado e non abbia opposto argomentazioni idonee a incrinarne il fondamento logico giuridico.

Il motivo è infondato.

L’atto d’introduzione al giudizio d’appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente è stato puntualmente preso in considerazione dalla Corte territoriale sotto il profilo di cui si duole il ricorrente. Sul punto, la Corte si pronuncia espressamente, ritenendo che seppure esso “…contiene alcune imprecisioni e non segue il rigido schematismo propugnato dall’appellato, risponde sufficientemente ai requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità”.

2. La seconda censura si appunta sul vizio di motivazione avendo scelto la Corte territoriale di applicare alla fattispecie sottoposta al suo esame l’istituto del comporto prolungato (diciotto mesi) in luogo di quello breve (dodici mesi) contemplato dal c.c.n.l. dei metalmeccanici.

Il motivo è inammissibile.

La parte del motivo che fa leva sul contenuto delle disposizioni collettive in esso richiamate non può essere esaminata, posto che il ricorrente non dichiara di averne prodotto in questa sede il relativo testo integrale, violando in tal modo la regola contenuta nell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, secondo l’orientamento consolidato espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. n. 20075/2010).

3. La terza doglianza denuncia la violazione dell’art. 2110 cod. civ. in relazione all’interpretazione della nozione di tempestività così come applicata all’istituto del recesso per superamento del comporto.

Il motivo è infondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte, nel licenziamento per superamento del periodo di comporto la tempestività del recesso, non può farsi derivare dalla meccanica e rigida applicazione di criteri temporanei prestabiliti, ma va condizionato alla presa in considerazione di ogni significativa circostanza, idonea a incidere sulla valutazione datoriale circa la sostenibilità o meno delle assenze del lavoratore in rapporto alle esigenze dell’impresa, in un’ottica delle relazioni aziendali improntata ai canoni della reciproca lealtà e della buona fede, che comprendono, fra l’altro, la possibilità, rimessa alla valutazione dello stesso imprenditore nell’ambito delle funzioni e delle garanzie di cui all’art. 41 Cost., di conservazione del posto di lavoro anche oltre il periodo di tutela predeterminato dalle parti collettive, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’impresa (Cass. Sez. lav. n.7037/2011).

In definitiva, la tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato fisso e predeterminato, ma costituisce una valutazione di congruità che il giudice di merito deve fare caso per caso, con riferimento all’insieme delle circostanze rilevanti, tanto più che, diversamente dall’ipotesi del licenziamento disciplinare, in cui vi è l’esigenza dell’immediatezza del recesso a garanzia della pienezza del diritto di difesa dell’incolpato, nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia, l’interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con un tempo ragionevole che va riconosciuto al datore di lavoro per valutare convenientemente nel complesso la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di compatibilità della sua presenza in rapporto agli interessi aziendali (Cass. Sez. Lav., n.16462/2015).

La Corte territoriale ha operato una corretta applicazione di tale principio al caso sottoposto al suo esame, svolgendo un giudizio di fatto che sfugge a qualsiasi censura di ordine logico-giuridico. La scelta di dichiarare legittima l’adozione del comporto prolungato di diciotto mesi da parte della datrice, che il ricorrente contesta, costituisce un punto centrale della decisione d’appello, con cui il giudice del merito ha inteso dare seguito a un orientamento giurisprudenziale garantista. Appare, pertanto, del tutto incongruo il rilievo contenuto nella censura, secondo cui la sentenza avrebbe erroneamente applicato il comporto prolungato in luogo di quello breve e che, dovendo essere il licenziamento intimato alla scadenza dei dodici mesi e non dei diciotto, esso avrebbe mancato di tempestività, in quanto, una siffatta statuizione, lungi dal penalizzare il ricorrente, gli procura un indubbio vantaggio sul piano processuale.

4. La quarta censura deduce che la sentenza gravata, omettendo di censurare il recesso per violazione del principio di tempestività, abbia mancato di considerare un punto decisivo della controversia.

Il motivo è infondato.

Come si è ricordato, secondo codesta Corte, nella fattispecie del recesso per superamento del periodo di comporto il criterio temporale ha solo valore indicativo, spettando al giudice di merito valutare, secondo il suo libero convincimento, la congruità o meno – con riguardo alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell’impresa – del tempo intercorso fra il superamento del comporto e il licenziamento. Di questo il giudice d’Appello dà conto con precisione, reputando che dalle evidenze istruttorie non si evince nè la volontà di rinuncia al recesso della datrice, nè l’aver determinato un affidamento siffatto nel lavoratore, il quale non ha effettivamente ripreso mai l’attività, pur dopo il superamento del periodo di comporto. A insindacabile giudizio della Corte territoriale, la datrice di lavoro ha soltanto adottato, nei confronti del lavoratore lungamente assente per malattia, un concreto atteggiamento improntato alla migliore tutela delle sue condizioni, rispettoso dei principi di correttezza e buona fede (come nell’avergli consentito di fruire della copertura della c.i.g. tra un periodo di malattia e l’altro).

5. Anche la quinta censura prospetta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, sia pure nel diverso senso di ritenere omessa o comunque scarsamente considerata, da parte dei giudici d’Appello, la prospettazione giustificativa del ritardo del recesso da parte del datore in una sopravvenuta inidoneità fisica, dal momento che, come risulta dai certificati medici periodici, di tale limitazione il datore era a conoscenza da tempo.

Il motivo è infondato.

Nel caso che ci occupa, invero, l’inidoneità al lavoro, esattamente nota alla datrice perchè periodicamente certificata, non è la sottesa ragione del recesso, come prospettato dalla censura di parte ricorrente nel richiamo di un punto trattato nella motivazione del giudice di prime cure.

La causa del recesso è costituita dal superamento del periodo di comporto cd. lungo, in cui l’inidoneità derivante dall’infermità, si atteggia come oggettiva impossibilità di adempiere e non già come giustificazione del recesso.

D’altronde, sostenere, come fa parte ricorrente, che la causale del recesso avrebbe dovuto essere l’inidoneità del lavoratore e non il superamento del periodo di comporto, vorrebbe dire tradurre in un vizio dell’atto ciò che è identificabile, al più, come un giudizio di valore su una scelta imprenditoriale, che, come si evince dal consolidato orientamento di questa Corte in materia di principi sull’istituto del recesso per superamento del comporto, appare pienamente giustificata.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Udienza, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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