Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12920 del 13/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 13/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 13/06/2011), n.12920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ERT ITALIANA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 92, presso

lo studio dell’avvocato SILVETTI CARLO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

BRAVETTA, 566/B, presso lo studio dell’avvocato VITALE GIUSEPPE, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6955/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/10/2006 r.g.n. 7514/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato SILVETTI CARLO;

udito l’Avvocato VITALE GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, in data 15.9.1997, S.R., premesso di aver lavorato alle dipendenze della ERT Italiana s.r.l. dal 1 ottobre 1980 al 13 ottobre 1995 con la qualifica di “Segretaria di edizione”, svolgendo la propria attività nei giorni e secondo i diversi orari indicati in ricorso, esponeva di non aver percepito una retribuzione adeguata al lavoro prestato e di non aver mai ricevuto i ratei di 13A e 14A mensilità nè il T.F.R. Chiedeva pertanto la condanna della società datoriale alla corresponsione della somma di L. 121.409.299 per le causali predette.

Istauratosi il contraddittorio la società convenuta deduceva l’insussistenza del dedotto rapporto di lavoro nel periodo dal 1980 al 1986, e per il periodo successivo precisava che l’interessata aveva percepito tutte le retribuzioni previste dal contratto collettivo.

Con sentenza in data 15.10.2002 n. 23691 il Tribunale adito, rilevato che l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi con le modalità di cui al ricorso introduttivo risultava dimostrata dall’istruttoria espletata, accoglieva la domanda e condannava la società convenuta al pagamento della somma di Euro 62.702,67, oltre accessori di legge.

Avverso tale sentenza proponeva appello la ERT Italiana s.r.l.

lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Roma, disposta d’ufficio la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnico – contabile, con sentenza in data 13.10 – 31.10.2006, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la ERT Italiana s.r.l. con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la lavoratrice intimata.

La stessa ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio; art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva che la Corte territoriale si era limitata genericamente ad affermare che la compiuta istruttoria avrebbe confermato, in relazione al periodo dal 1980 al 1986, l’effettuazione da parte della ricorrente di un orario di lavoro “pieno”, basandosi sulla deposizione testimoniale del marito dell’interessata e di altro teste, agente di polizia che nel periodo in questione aveva lavorato presso la ERT Italiana s.r.l., il quale in realtà non frequentava gli stessi ambienti di lavoro della ricorrente e non era stato in grado di fornire alcuna indicazione circa gli orari di lavoro della stessa. E rileva altresì, per quel che riguarda il periodo di lavoro successivo al 1986, che la lettera di assunzione faceva riferimento ad un orario lavorativo di trenta ore settimanali, corrispondenti a centoventi ore mensili, di talchè le conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel detto grado del giudizio, sulla base dell’orario contrattuale di centosessantotto ore mensili, erano inaccettabili.

Col secondo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva omesso di valutare, in relazione al periodo di lavoro dal 1986 al 1995, la mancata contestazione da parte della ricorrente delle risultanze relative alla inosservanza del dedotto orario contrattuale di lavoro.

Col terzo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4;

contraddittoria ed omessa motivazione su fatto decisivo.

In particolare rileva che la Corte territoriale, basandosi sulle erronee conclusioni del CTU, aveva condannato la società alla corresponsione di una somma superiore a quella richiesta.

Il ricorso non è fondato.

Ed invero, in relazione al primo motivo, osserva il Collegio che lo stesso, concernendo la valutazione della prova assunta, involge in realtà l’esame di specifiche questioni di fatto, non consentito in sede di giudizio di legittimità.

Devesi sul punto evidenziare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell’iter logico – argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione. Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. 1^, 26.1.2007 n. 1754; Cass. sez. 1^, 21.8.2006 n. 18214;

Cass. sez. lav., 20.4.2006 n. 9234; Cass. sez. trib., 1.7.2003 n. 10330; Cass. sez. lav., 9.3.2002 n. 3161; Cass. sez. 3^, 15.4.2000 n. 4916).

E sul punto deve altresì ribadirsi l’indirizzo consolidato in base al quale “la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive” (Cass. sez. lav., 20.3.2008 n. 7600; Cass. sez. lav., 8.3.2007 n. 5286; Cass. sez. lav., 15.4.2004 n. 7201;

Cass. sez. lav., 7.8.2003 n. 11933; Cass. sez. lav., 9.4.2001 n. 5231).

In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità – non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità il quale deve limitarsi a verificare se siano stati dal ricorrente denunciati specificamente – ed esistano effettivamente – vizi (quali, nel caso di specie, la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) che, per quanto si è detto, siano deducibili in sede di legittimità.

Orbene nella fattispecie in esame la Corte territoriale, premesso che non poteva trovare accoglimento il sospetto di inattendibilità della deposizione del marito della ricorrente in quanto fondato sulla sola esistenza del suddetto rapporto di coniugio, ha rilevato come le censure dell’appellante secondo cui i testi escussi (e segnatamente il marito della ricorrente e l’agente di polizia che in precedenza aveva lavorato presso la stessa società) avrebbero riferito su fatti non rientranti nella loro diretta conoscenza fossero rimaste prive di alcun riscontro probatorio; ed ha rilevato altresì che la società convenuta non aveva, tra l’altro, provveduto alla citazione del teste dalla stessa indicato a suffragio del proprio assunto, sebbene regolarmente ammesso.

E pertanto, dal momento che il giudice di merito ha illustrato le ragioni che rendevano pienamente contezza del proprio convincimento esplicitando l’iter motivazionale attraverso cui lo stesso era pervenuto alla scelta ed alla valutazione delle risultanze probatorie poste a fondamento della propria decisione, resta escluso il controllo sollecitato in questa sede di legittimità. Il vizio non può invero consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello dato dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva individuare le fonti del suo convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza.

In conclusione, il motivo si risolve in parte qua in un’inammissibile istanza di riesame della valutazione del giudice d’appello, fondata su tesi contrapposta al convincimento da esso espresso, e pertanto non può trovare ingresso (Cass. sez. lav., 28.1.2008 n. 1759).

Nè appare fondato l’ulteriore profilo del suddetto motivo di ricorso, concernente la erroneità delle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel detto grado del giudizio per aver fatto riferimento ad un orario contrattuale di centosessantotto ore mensili, in tal modo disattendendo le indicazioni della Corte territoriale che avrebbe posto a fondamento del disposto accertamento l’orario di centoventi ore mensili indicato nella lettera di assunzione.

Il rilievo non appare fondato ove si osservi che, per come emerge dallo stesso ricorso per cassazione proposto dalla ERT s.r.l., il quesito posto al CTU faceva riferimento alle somme eventualmente spettanti alla S. “in relazione alle mansioni ed all’inquadramento risultanti all’atto dell’assunzione”, e non già all’orario lavorativo ivi indicato.

Il suddetto motivo di ricorso non può pertanto trovare accoglimento.

E del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, ove si osservi che decisamente erroneo ed inconferente si appalesa il richiamo al principio di non contestazione in relazione alla deduzione della società concernente il predetto orario di lavoro di centoventi ore mensili.

Osserva invero il Collegio che la lavoratrice ricorrente aveva già svolto le proprie deduzioni in sede di ricorso ex art. 414 c.p.c. assumendo l’esistenza di un orario “pieno” di lavoro, e pertanto i rilievi di parte convenuta circa l’esistenza di un orario “ridotto” assumono il contenuto ed il significato di una controdeduzione alle affermazioni di parte ricorrente; appare di conseguenza ultroneo il richiamo al principio di non contestazione con riferimento alla posizione della ricorrente, avendo la stessa già svolto le proprie deduzioni sul punto nell’atto introduttivo del giudizio.

E’ infine non fondato il terzo motivo di ricorso, concernente l’erroneità delle conclusioni del CTU in ordine alle differenze retributive con conseguente attribuzione di una somma in buona sostanza superiore a quella dedotta da parte attrice.

Ed invero sul punto devesi evidenziare che nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c. può nella fattispecie riscontrarsi atteso che la asserita erroneità dei conteggi del CTU non comporta comunque alcuna violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, non avendo la Corte territoriale attribuito alcuna somma in eccedenza rispetto all’importo richiesto dall’interessata ed all’importo già riconosciuto dal giudice di primo grado con la sentenza oggetto di gravame.

In relazione alla censura svolta occorre altresì rilevare che il motivo in questione involge comunque la valutazione di specifiche questioni di fatto, valutazione non consentita in sede di giudizio di legittimità, atteso che il controllo del giudizio di fatto concerne esclusivamente la correttezza giuridica e la coerenza logico – formale dalle argomentazioni svolte dal decidente, ma non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, e segnatamente i conteggi effettuati dal CTU per giungere alla conclusione riportata.

Neanche sotto questo profilo il ricorso può trovare accoglimento.

Il ricorso va pertanto rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 16,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011

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