Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12920 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29431-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

e contro

L.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1016/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PUGLIA, depositata il 29/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente L.G. ha impugnato due avvisi di accertamento, per i periodi di imposta 2008 e 2009, con i relativi estratti di ruolo, conseguenti ad una verifica eseguita a carico della società cooperativa Delta, della quale egli era amministratore unico, deducendo di essere venuto a conoscenza delle pretese dell’Ufficio solo a seguito della conoscenza degli estratti di ruolo, dei quali aveva richiesto copia al concessionario della riscossione.

La Commissione tributaria provinciale di Bari ha accolto il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con la sentenza n. 1016/06/2019, depositata il 29 marzo 2019, ha parzialmente rigettato l’appello dell’Ufficio.

Ha argomentato infatti il giudice di appello che l’avviso d’ accertamento relativo al periodo di imposta 2008 era stato notificato a mezzo posta e, in assenza del contribuente destinatario o di altra persona abilitata al suo ritiro, era stato depositato presso l’ufficio postale, ma senza che il relativo avviso di ricevimento ed il plico restituito al mittente recassero “l’indicazione, pur prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, che l’agente postale aveva rilasciato avviso al destinatario “mediante affissione alla porta d’ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione””. Secondo la CTR, tale notifica sarebbe nulla, in quanto, nell’ambito del procedimento di notificazione previsto “dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e ss., costituisce elemento indispensabile per la consecuzione dello scopo dell’atto che l’agente postale rilasci al destinatario l’anzidetto avviso”. A sostegno di tale conclusione il giudice a quo cita poi due risalenti pronunce di questa Corte, “le sentenze 22 novembre 1991 n. 12555 e 26 marzo 1994 n. 8399″.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; il contribuente, intimato, non si è costituito in giudizio. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerate, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto nulla la notificazione dell’avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2008, avvenuta a mezzo posta e durante la temporanea assenza del destinatario o di altra persona abilitata a ricevere il plico, a causa dell’omessa menzione, nel'”avviso di ricevimento” e nel “plico”, “restituiti dall’impiegato postale”, sia dell’avvenuta affissione, alla porta d’ingresso dell’abitazione del destinatario, dell'”avviso al destinatario”; sia dell’immissione dello stesso “avviso” nella cassetta della corrispondenza della medesima abitazione.

Deduce il ricorrente Ufficio che, in applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, vigente ratione temporis al momento della notifica, l’agente postale, in assenza temporanea del destinatario e delle persone alle quali avrebbe potuto altrimenti consegnare il plico, ha depositato quest’ultimo presso l’ufficio postale, dandone notizia al destinatario stesso con l’invio della comunicazione di avvenuto deposito (c.a.d.), spedita tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, sempre per la temporanea assenza del destinatario, è stata immessa nella cassetta della corrispondenza di quest’ultimo, il quale non ha ritirato il plico nei dieci giorni successivi alla spedizione della stessa c.a.d., con conseguente perfezionamento della notifica ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4.

Deduce pertanto il ricorrente che la notificazione si è ritualmente perfezionata per compiuta giacenza e che le formalità espletate sono state indicate nell’avviso di ricevimento, come da copie degli atti notificati che allega al ricorso, osservando che la notificazione può ritenersi perfezionata ove l’avviso di ricevimento contenga menzione delle operazioni descritte.

1.1. Deve preliminarmente darsi atto che il ricorso ha per oggetto esclusivamente il capo della sentenza d’appello di cui all’accertamento relativo all’anno d’imposta 2008.

E’ opportuno inoltre premettere che la questione della notifica degli atti impositivi, relativa al merito della controversia, non attinge un error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per il quale soltanto questa Corte può ritenersi anche giudice del “fatto processuale”.

Tanto premesso, il motivo è fondato, nei termini che seguono. Invero, la motivazione resa in diritto dalla CTR palesa due carenze, di inquadramento giuridico dei fatti rilevanti, che rendono ambigue ed incerte le relative conclusioni in diritto. Innanzitutto, il giudice a quo non chiarisce se abbia accertato se la notificazione “avvenuta a mezzo posta” sia stata eseguita dall’Amministrazione direttamente o tramite l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario.

Tale accertamento è infatti rilevante ai fini della decisione, poichè, come questa Corte ha già chiarito, “costituisce ormai principio consolidato di questa Corte quello secondo cui, nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell’atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex multis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018);

pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l’avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020, in motivazione; cfr. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, in tema di riscossione; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 2339 del 2021).

Si è quindi concluso che “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile).” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020, cit.).

L’ambiguità, o comunque la carenza, nella qualificazione della specie della notifica incide direttamente sulla selezione della normativa ad essa applicabile e quindi sulla sussistenza e sulla rilevanza del vizio che derivi dalla violazione di quest’ultima.

Fermo quanto appena rilevato, sufficiente a determinare l’accoglimento del ricorso, deve pure rilevarsi che ulteriormente ambigua, o comunque carente, nell’individuazione e nella qualificazione dell’atto del procedimento notificatorio ritenuto viziato, è poi la soluzione in diritto offerta dalla CTR anche laddove riferisce “all’avviso di ricevimento relativo all’avviso d’accertamento del 2008 (avente n(OMISSIS))” i vizi apprezzati, ed in particolare la mancata “indicazione, pur prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, che l’agente postale abbia rilasciato avviso al destinatario “mediante affissione alla porta d’ingresso oppure mediante immissione nella casetta della corrispondenza dell’abitazione””. Non è infatti chiaro univocamente se il giudice a quo attribuisca tali vizi all’avviso di ricevimento della raccomandata di notifica dell’atto impositivo, non recapitata per la temporanea assenza del destinatario; o all’avviso di ricevimento della raccomandata di comunicazione del deposito dell’avviso di accertamento (c.a.d.), nella quale pure viene annotato il numero seriale della raccomandata con cui è stato spedito l’atto impositivo, che è il numero identificativo menzionato nella sentenza (sulla differenza tra i due avvisi, anche in termini di rilevanza ai fini del corretto perfezionamento del procedimento notificatorio, cfr., in motivazione, Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 26287 del 17/10/2019; Cass., Sez. Lav., 29 gennaio 2020, n. 23921).

Invero, se l’art. 149 c.p.c., (richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60), prescrive in generale che la notifica a mezzo posta si effettua tramite piego raccomandato con avviso di ricevimento, è poi la L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, secondo periodo, che dispone la spedizione della c.a.d. tramite raccomandata con avviso di ricevimento e prevede che, in caso di persistente assenza del destinatario anche al momento del recapito di tale seconda raccomandata, si provveda all’affissione o immissione in cassetta dell’avviso di deposito.

L’attuale testo della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, secondo periodo, è tuttavia frutto della novella operata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, applicabile al caso di specie. In precedenza, infatti, esso non prevedeva l’invio della c.a.d. tramite una seconda raccomandata con avviso di ricevimento e disponeva che le predette formalità (affissione o immissione in cassetta dell’avviso di deposito) fossero eseguite al momento del mancato recapito della raccomandata di notifica dell’atto e venissero menzionatesull’avviso di ricevimento di questa.

La circostanza che nella motivazione della sentenza impugnata vengano citati, per applicarne i principi, risalenti precedenti di legittimità (Cass. n. 12555/1991 e Cass. n. 8399/1944), in materia di interpretazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, secondo periodo, necessariamente precedenti la predetta novella, applicabile ratione temporis al caso di specie, contribuisce all’ambiguità della ratio decidendi, in ordine sia al parametro normativo utilizzato che all'”avviso di ricevimento” al quale si riferisce.

Va quindi accolto il ricorso e la causa va rimessa al giudice a quo per nuova decisione, da adottare all’esito dei necessari accertamenti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

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