Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1292 del 19/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 19/01/2017, (ud. 22/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10675-2013 proposto da:

P.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASSIA 240, presso lo studio dell’avvocato ARIANNA BELLONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO BELLONI giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA SPA, in persona del procuratore speciale Avv.

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso

lo studio dell’avvocato FRANCO TASSONI, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.M., C.U., P.A., COMUNE

ANTRODOCO (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

COMUNE ANTRODOCO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, sig.

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONIZETTI 20,

presso lo studio dell’avvocato PAOLA SPAGNOLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALBERTO TRINCHI giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

P.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASSIA 240, presso lo studio dell’avvocato ARIANNA BELLONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO BELLONI giusta

procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

F.M., C.U., P.A., INA ASSITALIA

SPA;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di RIETI, depositato il

19/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato ANTONIO BELLONI;

udito l’Avvocato FRANCO TASSONI;

udito l’Avvocato ALBERTO TRINCHI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il giudice istruttore del Tribunale di Rieti, nella causa n. 306/2012 R.G. – causa risarcitoria di primo grado avviata da P.C. nei confronti di vari soggetti, tra cui il Comune di Antrodoco e il suo ex sindaco F.M. -, con ordinanza del 19 febbraio 2013, con cui ha sciolto la riserva assunta all’udienza del 12 febbraio 2013 a seguito di eccezione di nullità della procura conferita all’avvocato Antonio Perelli quale difensore del Comune di Antrodoco sollevata dall’avvocato Antonio Belloni quale difensore della controparte del Comune P.C., “rileva la nullità della procura conferita dal Comune di Antrodoco all’avv. Antonio Perelli” assegnando pertanto al Comune ex art. 182 c.p.c. termine perentorio fino all’udienza del 14 maggio 2013 – “che si fissa per nuova prima comparizione” – per costituirsi regolarmente, mediante un difensore non “legato da mandato professionale ad altro soggetto potenzialmente in conflitto di interessi, con conseguente sanatoria ex tunc di ogni irregolarità verificatasi”. Poichè, invero, sia il Comune sia il suo ex sindaco F. avevano entrambi conferito procura all’avvocato Antonio Perelli, il giudice istruttore ha ritenuto che vi fosse “quanto meno la possibilità di un conflitto di interessi” tra i due, potendo il Comune, anche in un separato giudizio, proporre domanda di manleva avverso il suo ex sindaco.

2. Ha presentato ricorso P.C. ex art. 111 Cost., comma 7, e art. 360 c.p.c., per ottenere l’annullamento del suddetto provvedimento, che definisce “ordinanza/sentenza”, sulla base di due motivi, il primo denunciante violazione e falsa applicazione degli artt. 182 e 183 c.p.c. con riferimento all’art. 111 Cost., comma 7, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 88 c.p.c. e art. 37 Codice deontologico forense, e il secondo denunciante violazione e falsa applicazione degli artt. 182 – 183 c.p.c. con riferimento all’art. 111 Cost., comma 7, Cost. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il Comune di Antrodoco si difende con controricorso, nel quale presenta altresì ricorso incidentale condizionato articolato su due motivi, il primo denunciante, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli artt. 156 e 83 c.p.c. e art. 24 Cost. e il secondo denunciante, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 183 e 182 c.p.c.; a questo ricorso incidentale resiste con controricorso il P..

Si difende con controricorso dal ricorso principale Ina Assitalia S.p.A., chiamata in causa come garante del Comune.

Il Comune e Ina Assitalia S.p.A. hanno anche depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente adduce di avere presentato ricorso straordinario per cassazione perchè quel che definisce ordinanza/sentenza sarebbe a suo avviso un provvedimento definitivo e decisorio, per avere travisato il Tribunale l’eccezione da lui proposta, che sarebbe stata eccezione di nullità della costituzione in giudizio del Comune di Antrodoco e di F.M..

Giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte insegna che il ricorso straordinario per cassazione è proponibile avverso i provvedimenti giurisdizionali che, al di là della loro qualificazione formale (e quindi anche decreti e ordinanze), abbiano natura definitiva e decisoria; può essere pertanto in tal modo impugnata anche un’ordinanza, purchè rivesta, appunto, i caratteri della decisorietà e della definitività, id est pronunci ed incida irrevocabilmente e senza altra possibilità di impugnazione su diritti soggettivi, e risulti quindi inidonea a creare giudicato su situazioni giuridiche sostanziali (cfr. p. es. Cass. sez. 6-3 ord. 5 maggio 2015 n. 8968; Cass. sez. 1, 12 novembre 2014 n. 24155). Non è dunque ammissibile, al contrario, il ricorso straordinario per cassazione avente ad oggetto provvedimenti meramente strumentali rispetto alla decisione della causa nonchè revocabili e modificabili dal giudice che li ha emessi, e pertanto inidonei a creare un giudicato (v. Cass. sez.1, ord. 11 marzo 2006 n. 5377). Nel caso in esame, il giudice istruttore ha emesso un’ordinanza evidentemente finalizzata alla prosecuzione del processo, revocabile prima della sentenza e comunque pure in essa, ordinanza che, pertanto, non assume alcun carattere decisorio nè può certo qualificarsi definitiva. Al contrario, si tratta del classico provvedimento interlocutorio di cui è costellata la sequenza processuale prima di pervenire, appunto, al provvedimento definitivo. Il ricorso è perciò manifestamente inammissibile, il che assorbe ogni altro profilo ad esso attinente e inibisce naturalmente l’esame del ricorso incidentale, in quanto condizionato.

L’evidente inammissibilità nel caso di specie si concretizza in un vero e proprio abuso del processo, in quanto la proposizione del ricorso ha indotto il sistema giurisdizionale ad un dispendio inutile di tempi ed energie (su questa tematica v. da ultimo, ex multis, Cass. sez. 3, 29 settembre 2016 n. 19285) per cui si ritiene sussistano i presupposti – sotto il profilo soggettivo come malafede, sotto il profilo oggettivo come, appunto, conclamata inammissibilità dell’iniziativa processuale di impugnazione – per applicare la sanzione di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3, che, in rapporto al valore della causa e alle concrete caratteristiche dell’impugnazione inammissibile, si stima equo determinare in Euro 5000 da corrispondere a ciascuno dei controricorrenti, cui naturalmente il ricorrente dovrà altresì rifondere le spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Antrodoco e a Ina Assitalia S.p.A. le spese processuali, liquidate per ciascuno in un totale di Euro 5200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre gli accessori di legge. Condanna altresì il ricorrente ex art. 96 c.p.c., comma 3, a corrispondere a ciascuna delle suddette controricorrenti la somma di Euro 5000.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA