Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12919 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 18344 del ruolo generale 2017,

proposto da:

G.A. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta

procura a margine del ricorso, dall’avvocato Daniele Granara (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

DOBANK S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del rappresentante per

procura D.D.R., quale rappresentante di UNICREDIT

S.p.A. (C.F.: (OMISSIS) rappresentata e difesa, giusta procura a

margine del controricorso, dall’avvocato Teodoro Carsillo (C.F.:

(OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Genova n.

1521/2017, pubblicata in data 6 giugno 2017 (e che si dichiara

notificata in data 9 giugno 2017);

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 6

febbraio 2020 dal Consigliere TATANGELO Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

DoBank S.p.A., in rappresentanza di Unicredit S.p.A., ha intimato precetto di pagamento alla propria debitrice P.N., minacciando l’esecuzione forzata su un bene immobile oggetto di ipoteca, di cui è usufruttuaria (per due sesti) G.A., alla quale è stato altresì notificato il suddetto atto di precetto, ai sensi dell’art. 602 c.p.c..

La G. ha proposto opposizione avverso tale atto di precetto, sostenendo che esso fosse nullo per la mancata preventiva notificazione del titolo esecutivo.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Genova.

Ricorre la G., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso DoBank S.p.A., in rappresentanza di Unicredit S.p.A..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. CARDINO Alberto, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, chiedendo il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla banca controricorrente.

Secondo quest’ultima, la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere impugnata con l’appello e non con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto l’azione proposta sarebbe stata espressamente qualificata dal giudice che ha pronunciato la decisione impugnata in termini di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., e non in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Si premette che è pacifico che l’opposizione è stata avanzata esclusivamente sulla base della contestazione della validità del precetto per l’omessa preventiva notificazione del titolo esecutivo.

Si tratta quindi di una opposizione che va senz’altro qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in quanto con essa non è stato contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma esclusivamente la regolarità degli atti preesecutivi.

Di conseguenza, il mezzo di impugnazione della sentenza del tribunale, ai sensi dell’art. 618 c.p.c., è esclusivamente il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

Diversamente da quanto sostiene la banca controricorrente, non vi sono i presupposti per applicare il cd. principio dell’apparenza nell’individuazione del mezzo di impugnazione.

Nella sentenza impugnata non è infatti contenuta alcuna qualificazione dell’opposizione proposta dalla G..

La circostanza che la motivazione della predetta sentenza sia espressa con un integrale rinvio al contenuto di una precedente ordinanza che aveva deciso in ordine ad una istanza di “sospensione” avanzata dall’opposta, ordinanza che sarebbe intitolata come “Ordinanza ex artt. 615 e 624 c.p.c.”, non può in alcun modo essere intesa come una espressa qualificazione della domanda contenuta nella sentenza impugnata, idonea a comportare l’applicazione del richiamato principio cd. dell’apparenza in tema di individuazione del mezzo di impugnazione.

In primo luogo, infatti, si tratterebbe di una qualificazione non operata direttamente nella sentenza impugnata ma in un diverso provvedimento.

Inoltre, il richiamo all’art. 615 c.p.c., si trova esclusivamente nella intitolazione di tale diverso provvedimento, al quale peraltro la sentenza impugnata fa rinvio esclusivamente per quanto riguarda la motivazione, senza con ciò, quindi, potersi ritenere richiamata anche la sua intitolazione, almeno in mancanza di un espresso riferimento alla stessa.

La mera intitolazione del provvedimento sulla richiesta di sospensione non può di per sè essere considerata una espressa qualificazione della domanda da parte del giudice che ha deciso l’opposizione solo perchè la motivazione della sentenza è stata espressa, per relationem, con rinvio ai “motivi indicati nell’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione”.

Neanche può ritenersi decisiva, in tal senso, la circostanza che il dispositivo della sentenza sia formulato nei seguenti termini:

“respinge l’opposizione e per l’effetto dichiara dovuti tutti gli importi indicati nel precetto qui opposto”.

Non si tratta infatti di una qualificazione dell’opposizione, ma semplicemente della conseguenza che il giudice ha ritenuto derivasse (non importa stabilire se correttamente o meno) dal suo rigetto.

2. E’ pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito.

Esso si è infatti svolto senza la partecipazione del debitore: l’opposizione è stata proposta dal terzo proprietario esclusivamente nei confronti del creditore procedente.

Secondo l’indirizzo di questa Corte, “in tema di espropriazione contro il terzo, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. instaurato contro gli atti preesecutivi o contro gli atti esecutivi, si configura sempre litisconsorzio necessario iniziale fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo proprietario” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714 01; Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv. 646637 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018, Rv. 649547 – 01).

Il giudizio si è pertanto svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: “quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3”; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 – 01).

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio del procedimento al giudice di primo e unico grado (il che esime anche dall’illustrare il contenuto del motivo posto a base del ricorso).

2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, con rinvio al Tribunale di Genova, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Genova, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile, in data 6 febbraio e, in sede di riconvocazione, il 14 maggio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA