Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12919 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 26/05/2010), n.12919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DIMSAU s.r.l.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sez. staccata di Latina, n. 341/40/07, depositata il 25 giugno 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 341/40/07, depositata il 25 giugno 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di rettifica parziale dell’IVA emesso nei confronti del Fallimento della DIMSAU s.r.l. per l’anno 1994: in particolare, il giudice a quo ha ritenuto l’illegittimità dell’applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5, in ragione del fatto che l’avviso si basava non su una semplice segnalazione della Guardia di finanza, bensì su un processo verbale di constatazione emesso a seguito di verifica di carattere globale.

Il contribuente non si è costituito.

2. Il primo, assorbente, motivo di ricorso, con il quale si contesta l’anzidetta ratio decidendi, appare manifestamente fondato, in virtù del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, in tema di accertamento parziale dell’IVA, previsto dal D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 5, il fatto che la verifica sia stata espressamente inclusa tra i relativi presupposti solo con la modifica della predetta disposizione da parte della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 406, non esclude che, anche in precedenza, l’accertamento parziale potesse basarsi su una verifica generale, non richiedendosi all’uopo necessariamente una segnalazione del centro informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, della Guardia di finanza e di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, in quanto la segnalazione costituisce solo l’atto di comunicazione che consente l’accertamento, distinto dall’attività istruttoria, anche se di modestissima entità, da esso necessariamente presupposta (Cass. n. 2761 del 2009, e già n. 21941 del 2007; per le imposte sui redditi, cfr. Cass. n. 11057 del 2006).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

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