Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12919 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12919 Anno 2015
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: RUBINO LINA

SENTENZA

Cron.,,AagAg

sul ricorso 11236-2012 proposto da:

Rep.

GENERALI ASSICURAZIONI SPA 00079760328 in persona dei

Ud.

suo legali rappresentanti Avv. GIULIANO TESSIER ep u
Dott. PAOLO BAVARESCO, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA SILLA 7, presso lo studio dell’avvocato
MANUELA
2015
967

OLIVIERI,

rappresentata

e

e

difesa

dall’avvocato ALFERO AGAZZONE giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente contro

UGF ASSICURAZIONI S.P.A. già AURORA ASSICURAZIONI SPA

21/09/2015

Data pubblicazione: 23/06/2015

in persona del suo procuratore Dr.ssa GIOVANNA
GIGLIOTTI, elettivamente domiciliata in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 145-A, presso lo studio
dell’avvocato ALBERTO BONU, rappresentata e difesa
dall’avvocato VITTORIO MICUCCI giusta procura

CATTOLICA DI ASSICURAZIONE in persona del suo
procuratore speciale Dott. ALESSANDRO BETTMANN,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCO ATILIO
14, presso lo studio dell’avvocato MARIO MATTICOLI,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale
in calce al ricorso notificato;

con troricorrenti –

non chè contro

SALIMBENI EVANDRO, REGALOBELLO DI MONTEVERDE FRANCO
SNC , GIROLAMINI LUIGI, BARAVELLI BICE;

intimati

avverso la sentenza n. 872/2011 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 27/10/2011, R.G.N.
1113/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/04/2015 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;
udito l’Avvocato SILVIA CINQUEMANI per delega;
udito l’Avvocato SILVIA FELICETTI;
udito l’Avvocato MARIO MATTICOLI;

2

speciale a margine del controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il

rigetto del ricorso;

3

R.G. 11236 \ 2012

I FATTI

Bice, rispettivamente conduttrice e proprietaria dei locali ad uso ufficio siti in Piazza
Miliani 3 in Fabriano per chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla infiltrazione
d’acqua riversatasi nel locale sottostante, condotto in locazione dall’attrice ed adibito a
punto vendita di televisori, video e hifi.
La Alleanza chiamava in causa la sua compagnia assicuratrice per i danni a terzi Aurora
Ass.ni s.p.a., nonché Girolamini Luigi e Salimbeni Evandro, dai quali chiedeva di esser
manlevata avendo il Girolamini, elettricista, provocato l’infiltrazione forando,
nell’installare una insegna luminosa su incarico della agenzia di assicurazioni, un tubo
dell’impianto di riscaldamento, dal quale era uscita la massa d’acqua riversatasi nei locali
sottostanti condotti in locazione dalla Regalobello allorché il Salimbeni, idraulico del
condominio, aveva avviato il riscaldamento senza assumere alcuna precauzione in
ordine all’esistenza di eventuali perdite.
Il Tribunale di Fabriano adito dichiarava responsabili nei confronti della società
danneggiata sia il Girolamini che il Salimeni che la Alleanza Ass.ni s.p.a., quest’ultima
in quanto conduttrice e custode dell’immobile, ripartendo la responsabilità nei soli
rapporti interni tra i terzi chiamati nella misura dell’80’)/0 a carico dell’elettricista G. e
nella misura del 20% a carico dell’idraulico S., e dichiarava la Aurora Ass.ni s.p.a. tenuta
a prestare la garanzia di polizza in favore della Alleanza Ass.ni s.p.a.
La Corte d’Appello di Ancona, pronunciando sull’appello principale del Salimbeni, sugli
appelli incidentali di Alleanza Ass.ni s.p.a. e di Regalobello s.n.c. e qualificando come
incidentali anche gli appelli proposti da Aurora Ass.ni s.p.a. e Cattolica Ass.ni,
assicuratrice del Salirnbeni, respingeva ogni domanda nei confronti dell’idraulico
Salimbeni; in parziale accoglimento dell’appello incidentale tardivo di Alleanza relativo
solo al quantum rideterminava in un importo inferiore rispetto a quanto liquidato in
3 h15

Nel 2000 la Regalobello s.n.c. conveniva in giudizio Alleanza Ass.ni s.p.a. e Baravelli

primo grado la somma da pagare a titolo di risarcimento del danno in favore della
Reg-alobello s.n.c.; in accoglimento dell’appello incidentale di Aurora Ass.ni s.p.a.
dichiarava che la stessa, non potendo l’ Alleanza essere ritenuta responsabile per
custodia, non fosse a sua volta tenuta a tenere indenne Alleanza; condannava la
Alleanza a restituire all’Aurora la somma da questa erogata alla danneggiata nonché la

giudizio di primo grado e quanto effettivamente dovuto.
Assicurazioni Gederali s.p.a., quale incorporante Alleanza Ass.ni s.p.a. , propone ricorso
per cassazione che consta di un unico, articolato motivo, notificato a Salimbeni
Evandro, Regalobello di Monteverde Franco e c.s.n.c., Cattolica Ass.ni s.c. a r.1., Aurora
Ass.ni s.p.a., Girolamini Luigi e Baravelli Bice per la riforma della sentenza n. 872 del
2011 emessa dalla Corte d’Appello di Ancona il 27.10.2011.
La soc. Cattolica di Ass.ne s.c. a r.l. e la UGF Assicurazioni s.p.a. ( già Aurora Ass.ni
s.p.a.) resistono con controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensive.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente con ‘l’unico motivo di ricorso denuncia in primo luogo la violazione e
falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. nonché la violazione
di non meglio precisate norme di diritto con riguardo agli effetti estensivi della sentenza
di appello.
Sostiene che vi sarebbe stata da parte della corte d’appello una violazione delle predette
norme di legge in quanto la Alleanza, quale conduttrice, non era tenuta alla custodia
del beni relativi alle condutture condominiali e non poteva pertanto essere ritenuta
responsabile dei danni provocati dalla rottura delle tubazioni condominiali.
La ricorrente sostiene inoltre che, pur non avendo essa proposto appello incidentale
sul punto della sentenza di primo grado che affermava la sua responsabilità per custodia,
essendo stata la questione sollevata dalla sua garante, Aurora Ass.ni, con appello
incidentale, ed essendo stata decisa dalla corte d’appello nel senso di escludere ogni
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Regalobello a restituire all’Alleanza la differenza tra quanto percepito all’esito del

responsabilità per custodia di Alleanza, ad essa ricorrente dovrebbe essere
riconosciuta la possibilità di giovarsi dell’effetto espansivo, positivo nei suoi confronti,
della sentenza laddove ha escluso, nei confronti della garante, la sua responsabilità per
custodia.
Il motivo proposto è inconferente, in quanto la corte d’appello ha affermato, in

essa si fonda sull’intervenuto giudicato, per mancata impugnazione della sentenza di I
grado da parte della predetta compagnia di assicurazioni. La corte territoriale dà atto che
la questione della responsabilità della garantita è stata riproposta in appello dalla garante
di Alleanza Ass.ni s.p.a., e da ciò trae la conseguenza che anch’essa avrebbe potuto
proporre appello incidentale sul punto, e che l’appello sarebbe stato ammissibile anche
se tardivo, per far valere la sua mancanza di responsabilità e giovarsi della statuizione
in tal senso della Corte di merito. La corte d’appello correttamente richiama il principio
di diritto espresso da questa Corte, secondo il quale

‘Qualora la sentenza di primo grado

abbia accolto la domanda risarcitoria dell’attore contro il convenuto ed altresì la domanda di garanzia
impropria del convenuto nei confronti di un terzo, l’appello principale di quest’ultirno, che rimetta in
discussione la responsabilità del convenuto, quale presupposto della garanzia stessa, consente al convenuto
medesimo di appellare in via incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., avverso
l’accoglimento della pretesa del danneggiato, in considerazione dell’inscindibilità fra le due cause, fino a
quando resti aperto il dibattito sulla suddetta re.sponsabilità. Fattispecie relativa ad azione risarcitoria
per danni causati nel corso di lavori pubblici, proposta nei confronti di un Comune che aveva proposto
domanda di garanzia nei confronti dell’impresa esecutrice” ( Cass. n. 27517 del 2008).
Alleanza ha proposto appello incidentale, ma con esso ha posto in discussione solo il
quantum debeatur e hon ha toccato né la questione della sua responsabilità né ha attaccato
la sentenza di primo grado laddove ripartisce e accerta la responsabilità degli autori
materiali del danno solamente nei rapporti interni. L’accertamento contenuto nella
sentenza di primo grado e relativo alla configurabilità della sua responsabilità è pertanto
passato in giudicato nei suoi confronti. Questo punto, centrale, della sentenza di
appello non è in realtà stato censurato, per cui il motivo proposto è inconferente, non
essendo idoneo a scalfire la ratio decidendi.
5

relazione alla responsabilità dell’Alleanza ( e quindi sul fondamento della condanna), che

La Generali Ass.ni s.p.a. ( già Alleanza Ass.ni s.p.a.) infatti rivolge la censura
direttamente verso il merito della questione ovvero se la sua agenzia di assicurazioni
potesse essere ritenuta o meno responsabile per custodia di parti condominiali, senza
considerare che su quel punto non ha proposto appello e che pertanto la sentenza di
primo grado, in ordine all’accertamento della sua responsabilità, è ormai passata in

Infatti, in caso di garanzia impropria, se il garante impugna in appello il punto della
sentenza di primo grado che attiene al profilo inscindibile relativo alla configurabilità o
meno della responsabilità in capo al garantito, il garantito si può giovare della avvenuta
proposizione dell’appello proponendo a sua volta appello incidentale benché tardivo
sempre in relazione al punto relativo alla sussistenza o meno della sua responsabilità.
Se però non lo fa (ed in questo caso ciò non è stato fatto) la contestazione della
responsabilità del garantito da parte del garante non impedisce il passaggio in giudicato
della sentenza di primo grado su questo punto nei confronti del solo soggetto che
avrebbe dovuto essere garantito .Ne consegue che anche se il garante ottiene ( come in
questo caso) una pronuncia a sé favorevole che esclude che egli debba versare alcunché a
titolo di garanzia perché esclude la responsabilità dell’obbligato principale, questi non se
ne può giovare perché si è formato il giudicato.
Neppure vale a fondare raccoglimento del ricorso il richiamo alla regola, dettata dall’art.
1306 secondo comma c.c., dell’effetto espansivo della sentenza favorevole nei confronti
del coobbligato solidale, perché, come già chiarito da questa Corte, la regola di cui all’art.
1306, secondo comma, cod. dv., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di
opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori,
trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un
giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece,
costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, essi sono chiamati a prendere
direttamente posizione sulla questione, e in mancanza operano le preclusioni proprie del
giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni
dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello
derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro
6

giudicato nei suoi confronti.

à

confronti, ancorché altri condebitori solidali l’abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto
l’annullamento o la riforma(Cass. n. 20559 del 2014; sul punto v. anche Cass. n. 11634
del 2014).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo nei rapporti tra
UGF Ass.ni s.p.a. e Assicurazioni Generali s.p.a.

processuale di Cattolica Ass.ni s.c. a r.l. , alla quale il ricorso è stato notificato a titolo di
mera litis denuntiatio, le spese di giudizio tra Cattolica Ass.ni s.c. a r.l. e Generali Ass.ni
s.p.a. possono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone le spese di lite sostenute da UGF Ass.ni s.p.a. a carico
della ricorrente e le liquida in complessivi euro 5.200,00 di cui 200,00 per spese oltre
accessori e contributo spese generali. Compensa le spese di giudizio tra Generali Ass.ni
s.p.a. e Cattolica Ass.ni s.c. a r.l.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 21 aprile 2015

gliere estensore

Non avendo il ricorrente rivolto alcun motivo di ricorso atto ad intaccare la posizione

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