Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12918 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 16948 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

M.M. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Pier Luigi Flamini (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

L.M.M.F. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata

dall’amministratore di sostegno G.M. rappresentato e

difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato

Brunella Bonofiglio (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Appello n.

3/2016, pubblicata in data 2 gennaio 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 6

febbraio 2020 dal Consigliere TATANGELO Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.M.M.F. ha proposto opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., avverso un atto di pignoramento immobiliare notificatole da M.M..

L’opposizione all’esecuzione è stata accolta dal Tribunale di Perugia.

La Corte di Appello di Perugia ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il M., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la L..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del controricorso, in quanto notificato tardivamente, oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c..

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione di legge.: falsa ed errata interpretazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di configurazione e distinzione delle fattispecie di nullità ed inesistenza della notifica in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; falsa ed errata applicazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 149 c.p.c. e delle norme della L. 20 novembre 1982, n. 890, in tema di notifiche a mezzo posta; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – Nullità della sentenza e del procedimento: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in ordine alla omessa o inadeguata valutazione degli elementi di prova acquisiti in atti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; violazione dell’art. 615 c.p.c., comma 1; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Con il secondo motivo si denunzia “Nullità della sentenza – violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancato esame di un motivo specifico di gravame relativo al collegamento tra la destinataria delle notifiche ed il luogo in cui queste le sono state eseguite, rappresentato dalla comproprietà dell’immobile ove aveva risieduto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per mancata ed errata valutazione degli elementi di prova forniti dalla parte appellante in riferimento al predetto collegamento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

I due motivi del ricorso sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati.

La corte di appello ha ritenuto giuridicamente inesistente, e non semplicemente nulla, la notificazione del decreto ingiuntivo posto a base dell’esecuzione immobiliare promossa dal M. nei confronti della L. – con conseguente affermazione del radicale difetto di un valido titolo esecutivo – perchè essa (così come quella dell’atto di precetto) era stata effettuata presso una abitazione dalla quale la L. si era da tempo trasferita, senza conservare con essa alcun collegamento, a nulla rilevando che sia l’agente postale (con riguardo alla notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta a mezzo del servizio postale), sia l’ufficiale giudiziario (con riguardo alla notificazione dell’atto di precetto) avessero attestato la mera “temporanea assenza” della destinataria presso la predetta abitazione e quindi proceduto alle formalità previste rispettivamente dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2, e dall’art. 140 c.p.c. (con immissione nella cassetta postale dell’avviso di deposito dell’atto presso l’ufficio postale o la casa comunale e invio di lettera raccomandata con la notizia del tentativo di notificazione).

La decisione impugnata non è conforme ai principi di diritto sanciti da questa Corte, secondo i quali “l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” e, in particolare, “il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 – 01 e 640604 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2174 del 27/01/2017, Rv. 642740 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20659 del 31/08/2017, Rv. 645697 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 3816 del 16/02/2018, Rv. 646941 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 14840 del 07/06/2018, Rv. 649243 – 01; con particolare riguardo alla nullità delle notificazione, in caso di errore sul luogo in cui essa sia eseguita, anche se del tutto privo di collegamenti con il destinatario, cfr. anche: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5663 del 09/03/2018, Rv. 648293 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 7703 del 28/03/2018, Rv. 648261 – 02; Sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016, Rv. 641550 – 01; Sez. L, Ordinanza interlocutoria n. 4667 del 23/02/2017, Rv. 643417 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6743 del 08/03/2019, Rv. 653122 – 01; con specifico riferimento alla nullità – e non inesistenza – della notificazione del decreto ingiuntivo in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione, cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23903 del 02/10/2018, Rv. 650884 – 01).

Nella specie, la notificazione si era apparentemente perfezionata, secondo forme idonee a farla ritenere eseguita “ex lege, sia pure presso un luogo dove la destinataria non era più residente. Non trattandosi di un caso in cui l’atto era stato puramente e semplicemente restituito al mittente, detta notificazione non può ritenersi giuridicamente inesistente.

La fattispecie dovrà pertanto essere rivalutata, in sede di rinvio, in applicazione dei principi di diritto sopra esposti.

3. Il ricorso è accolto. E’ dichiarato inammissibile il controricorso. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA