Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12918 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12918 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA
sul ricorso 2811-2012 proposto da:
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE COSENZA 80003710789, in
persona del presidente pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268 -A, presso
lo studio dell’avvocato PIERO FRATTARELLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO DE LUCA
2015

giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

852
contro

RIO DI MARANO MARIO & C SNC 02112600784, in persona
del legale rappresentante pro tempore sig. MARIO

I

Data pubblicazione: 23/06/2015

MARANO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO
FAA’ DI BRUNO 67, presso lo studio dell’avvocato
1

GIUSEPPE ANTONIO CARUSO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CORRADO MORRONE giusta procura
a margine del controricorso;

avverso la sentenza n. 1017/2010 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 04/12/2010 R.G.N.
760/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito l’Avvocato PIERO FRATTARELLI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

t

z,

– controricarrente –

Ric.n. 2811/12 rg. – Ud. del 9 aprile 2015.

Svolgimento del giudizio.

Nel maggio 2008 la Rio di Mario Marano & c. snc, in veste di
locatrice, chiedeva che venisse accertato che i contratti di
locazione rispettivamente stipulati con la Provincia di Cosenza in
data 16 gennaio 2004 (con effetto dal settembre 2003) e 12 aprile

della disdetta anticipatamente intimata da quest’ultima, ed
obbligo della medesima di pagare i canoni fino alla scadenza
legale.
Nel settembre 2008 la Provincia di Cosenza proponeva
opposizione contro il decreto con il quale veniva ingiunta di
pagare alla Rio snc la somma di euro 40.969,12 a titolo di
pagamento di taluni canoni relativi ai suddetti contratti di
locazione.
In esito a riunione dei due giudizi, veniva emessa sentenza n.
2762/09 con la quale il tribunale di Cosenza:

rigettava

l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Provincia;
accertava l’illegittimità della disdetta del contratto del 16
gennaio 2004 (avente scadenza al settembre 2009), nonché la
legittimità della disdetta del contratto 12 aprile 2005

(venuto a

cessare nel novembre 2007); – accertava l’obbligo della Provincia
di corrispondere i canoni di locazione relativi al primo
contratto, fino alla scadenza così accertata;

condannava 1

Provincia alla rifusione delle spese di lite.
Proposto appello principale dalla Provincia di Cosenza ed
appello incidentale dalla Rio snc, veniva emessa sentenza n.
3

2005 avevano durata di sei anni; con conseguente illegittimità

Ric.n. 2811/12 rg. — Ud. del 9 aprile 2015.

1017/10 con la quale la corte di appello di Catanzaro:
dichiarava tardivo l’appello incidentale; in parziale
accoglimento dell’appello principale, compensava in ragione di un
terzo le spese del giudizio di primo grado, ponendo

il residuo a

carico della Provincia; così disponendo anche per le spese del

tribunale.
Avverso tale sentenza viene dalla Provincia di Cosenza proposto
ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, ai quali
resiste con controricorso e memoria ex art.378 cod.proc.civ.. la
Rio snc.
Motivi della decisione.
§ 1.1

Con il primo motivo

di ricorso la Provincia di Cosenza

deduce – ex art.360, l^ co. nn. 3 e 5 cod.proc.civ. – violazione o
erronea applicazione di legge, con riferimento agli articoli 27,
42 e 79 legge 392/78; nonché vizio di motivazione. Ciò per avere
la corte di appello attribuito al rapporto in oggetto una durata
legale sessennale, nonostante che, come doveva evincersi dalla
ricostruzione della effettiva volontà delle parti, lo stesso
riguardasse un uso transitorio, per il quale – era legittima la
previsione convenzionale di una durata annuale.

5 1.2

La doglianza non può trovare accoglimento.

Partendo dal profilo motivazionale, la corte di appello ha’
compiutamente argomentato la formazione del proprio convincimento
circa l’applicazione nella specie della durata legale di sei anni,
posto che: – i contratti avevano ad oggetto locali destinati ad
4

giudizio di appello; – confermava, nel resto, la sentenza del

Ric.n. 2811/12 rg. – Ud. del 9 aprile 2015.

istituto scolastico Provinciale (IPSIA);

non era possibile

ritenere che essi
fossero assistiti dalla minor durata legale propria dei contratti
di natura transitoria, visto che la destinazione dell’intero
immobile ad istituto scolastico (senza specificazione di una

trovava rispondenza nella realtà del rapporto e che, inoltre,
varie clausole contrattuali (esecuzione di lavori da parte del
locatore; preclusione all’aggiornamento del canone per il primo
anno, con prefissazione dei criteri di determinazione dei canoni
per gli anni successivi; disdetta da intimarsi con anticipo minimo
di un anno) rendevano obiettivamente incompatibile il regolamento
negoziale con l’uso transitorio. Queste considerazioni non trovano
valida confutazione nella censura in oggetto; la quale è anzi
finanche inammissibile là dove, da un lato, lamenta l’erronea
interpretazione ad opera della corte territoriale della effettiva
volontà delle parti e, dall’altro, non indica quali canoni legali
di interpretazione del contratto, tra quelli ex articoli 1362
segg.cpc, sarebbero stati qui specificamente violati (Cass. n.
17168 del 09/10/2012; Cass. n. 22230 del 20 marzo 2014). Da questo
punto di vista, la doglianza si risolve dunque nella mera
sollecitazione ad una diversa ricostruzione della volontà delle
parti; il che, in presenza di congrua motivazione da

parte del]

giudice di merito al quale spetta la delibazione discrezionale di
tale volontà, è certamente inammissibile in sede di legittimità
(da ultimo: Cass. n. 2465 del 10/02/2015).
5

situazione contingente che ne implicasse un uso solo temporaneo)

Ric.n. 2811/12 rg. – Ud. del 9 aprile 2015.

Venendo, con ciò, alla lamentata violazione di legge, la
decisione della corte territoriale deve ritenersi conforme a

diritto. Ciò perché, una volta stabilito che la locazione era
stata conclusa per uso scolastico da parte, per giunta, di un
conduttore che rivestiva qualità di ente pubblico, doveva in

legge 392/78, prevedendosi per tale ipotesi proprio la durata di
cui all’articolo 27 1″ co. della legge medesima; e, perciò, quella
(applicata dal giudice di merito) non inferiore a sei anni. In
presenza di una pattuizione di durata annuale o biennale, esatta è
stata dunque l’applicazione da parte della corte di merito
dell’articolo 79 della legge citata, in forza del quale ogni
pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto è
affetta da nullità assoluta, con conseguente eterointegrazione
negoziale mediante applicazione della disciplina legale
inderogabile.
§ 2.1

Con il

secondo motivo di ricorso si deduce violazione di

legge e vizio di motivazione nella parte

in cui

il giudice di

merito aveva riconosciuto a Rio snc il diritto di percepire i
canoni fino alla scadenza legale, nonostante che la medesima non
avesse chiesto la risoluzione per inadempimento dei contratti;
sicché contraddittoria doveva ritenersi la decisione con la quale
la corte di appello aveva, da un lato, ravvisato la risoluzione
per inadempimento e, dall’altro, riconosciuto alla locatrice i
canoni fino alla scadenza.

6

effetti farsi necessaria applicazione dell’articolo 42 1″ co.

Ric.n. 2811/12 rg. – Ud. del 9 aprile 2015.

2.2

La doglianza non dà conto di un elemento decisorio

essenziale; rappresentato dal fatto che il giudice di merito (né
la corte di appello, nè il tribunale, con conseguente
insussistenza dell’asserita violazione ex articolo 112 cpc) non ha
pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento del

anticipato intimato, senza allegazione di giusti motivi,
dall’Amministrazione Provinciale. A fronte di tale illegittimità,
la società locatrice aveva agito non già per lo scioglimento del
rapporto, ma per l’adempimento; da qui la condanna
dell’Amministrazione Provinciale all’esecuzione del contratto
mediante pagamento dei canoni fino alla scadenza legale.
Ha infatti osservato la corte di merito che – esclusa la
risoluzione consensuale del rapporto, sulla base di quanto
dichiarato dal legale rappresentante della società locatrice già
in sede di verbale di sopralluogo e riconsegna dei locali – “si
versa in ipotesi di palese inadempimento, legittimante come tale
la richiesta di accertamento della sussistenza
obbligazione gravante sul conduttore”.

della perdurante

Il che è conforme a quanto

stabilito dal primo coma dell’articolo 1453 del cod.civ. (norma
espressamente richiamata in sentenza) il quale non impone alla
parte adempiente di agire, a fronte dell’inadempimento dell’altra
parte, per la risoluzione del contratto, attribuendole invece l
scelta tra quest’ultima opzione e la richiesta

di adempimento;

salvo comunque (pur in assenza di risoluzione) il risarcimento del
danno.
7

conduttore, bensì accertato la illegittimità del recesso

Ric.n. 2811/12 rg. – Ud. del 9 aprile 2015.

Quanto

all’orientamento

giurisprudenziale

richiamato,

la

pronuncia di cui in Cass. 10667/08 muove da una fattispecie
differente, nella quale (v.motiv.)

“la locatrice (…) non ha però

chiesto di accertare l’inefficacia o il non perfezionamento del
recesso del conduttore,

e perciò la sua domanda di condanna al

giuridica del bene non è fondata su questa causa petendl”. Mentre,
nel caso qui in esame, la locatrice aveva proprio fondato la sua
domanda sull’inefficacia del recesso ed il conseguente obbligo
della conduttrice di adempiere regolarmente il contratto fino alla
sua scadenza legale.
3.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge

e vizio di motivazione nella parte in cui la corte di appello non
aveva considerato che la durata annuale del contratto del gennaio
2004 non poteva ritenersi tacitamente rinnovata (con conseguente
sua cessazione al settembre 2007, e non al settembre 2009),
essendo richiesta alla pubblica amministrazione un rinnovo in
forma scritta.
3.2

Nemmeno in tal caso la censura mostra di aver colto

l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
Dal momento che – fermo restando il principio generale per cui
l’attività negoziale della PA, quand’anche si svolga interamente
su un piano di diritto privato, deve estrinsecarsi nella formale
stipulazione di contratti scritti, non potendo desumersi per
implicito o per facta concludentia

il richiamo alla rinnovazione

tacita della locazione alla scadenza prevista in contratto è qui
8

pagamento dei canoni_ maturandi fino alla ripresa economico –

Ric.n. 2811/12 rg. – Ud. del 9 aprile 2015.

superato e reso inconferente, come osservato dalla corte
territoriale, proprio dalla circostanza che il rapporto in oggetto
non era affatto assoggettato a tale scadenza, dovendosi a
quest’ultima sovrapporre, per le indicate ragioni, quella legale
ex art.79 1.392/78.
Con il

quarto motivo

di ricorso la Provincia lamenta

violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la
corte territoriale aveva compensato le spese

dei due gradi

di

giudizio in ragione di un terzo, ponendo a suo carico il residuo;
nonostante l’integrale rigetto dell’appello incidentale di Rio snc
e

l’accoglimento del quinto motivo del suo appello principale

relativo alle spese del primo grado. Tutto ciò doveva indurre la
corte di appello “a condannare l’appellata al pagamento integrale
delle spese processuali o, quantomeno, alla compensazione
parziale, ma in proporzione opposta rispetto a quella statuita e,
cioè, ponendo la percentuale di due terzi a carico di controparte

e non della ricorrente”.
§ 4.2

La corte di appello ha accolto il motivo di gravame

principale proposto dalla Provincia, compensando in ragione di un

§ 4.1

terzo le spese di lite del primo grado di giudizio; spese che il
tribunale aveva invece interamente accollato all’Amministrazione 4
Provinciale. Nel decidere in tal senso, ha rilevato il giudice di
appello la parziale soccombenza della Rio snc, estendendo poi lo
stesso criterio di valutazione anche alle spese del secondo grado
di giudizio.

9

Ric.n. 2811/12 rg. – Ud. del 9 aprile 2015.

Si tratta di valutazione – non illogica – sulla sussistenza nel
caso concreto di giusti motivi di compensazione, vieppiù
rapportati alla ‘misura’ della soccombenza ritenuta ascrivibile ad
entrambe le parti e, in misura preminente, alla Provincia.
Il parametro normativo di regolazione delle spese di lite era

instaurato prima dell’entrata in vigore della 1.69/09) dai
motivi’

‘giusti

della previgente formulazione dell’art.92 cod.proc.civ.;

appunto ravvisati dal giudice di appello

nelle suddette

peculiarità della controversia.
Senonchè, in tema di spese processuali, il sindacato della
corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti
violato il principio secondo il quale le spese non possono essere
poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula
da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice
di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o
in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza
reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi
(Cass. n. 15317 del 19/06/2013 ed altre).

Posto che nel caso di specie non è stato violato il divieto di
porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, non può
darsi qui ingresso ad alcuna differente valutazione.
Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di part
ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di
cassazione che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del DM
10 marzo 2014 n.55.
10

d’altra parte in effetti costituito (trattandosi di procedimento

Ric.n. 2811/12 rg. Ud. del 9 aprile 2015.

Pqm
La Corte

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del

giudizio di cassazione che liquida in euro 5.200,00, di cui euro

rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione
civile in data 9 aprile 2015.

200,00 per esborsi ed il resto per compenso professionale; oltre

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