Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12918 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/05/2017, (ud. 02/03/2017, dep.23/05/2017),  n. 12918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17172-2015 proposto da:

D.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA VERALDI,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO SCHIAVO, LORENZO

IOELE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FORLENZA S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO

EMANUELE II N. 154, presso lo studio dell’Avvocato ALFONSO MANCINO,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1544/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 02/02/2015 R.G.N. 242/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.P. adiva il Tribunale di Salerno ed esponeva di aver lavorato alle dipendenze della Forlenza s.r.l. dal 28/6/2004 al 30/12/2006 e, successivamente, dal 27/2/2007 al 16/3/2010 sulla scorta di due (fittizi) contratti di apprendistato aventi ad oggetto, da ultimo, Io svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica di apprendista centralinista telefonico di 5^ livello c.c.n.l. metalmeccanico; esponeva altresì di aver ricevuto da parte dell’amministratore della società, comunicazione orale di licenziamento, in data anteriore (16/3/2010) alla scadenza del periodo di apprendistato (27/8/2010).

Sulla scorta di tali premesse, chiedeva accertarsi la nullità del termine apposto al contratto e la intercorrenza fra le parti di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 28/6/2004 al 16/3/2010 con riconoscimento delle differenze retributive spettanti; instava quindi, per la declaratoria di inefficacia o illegittimità del licenziamento intimato con tutte le conseguenze di cui all’art. 18 st. lav..

Il giudice adito accoglieva esclusivamente la domanda avente ad oggetto l’impugnativa di licenziamento per carenza di giusta causa o giustificato motivo con pronuncia che veniva parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Salerno.

I giudici dell’impugnazione, a fondamento del decisum, osservavano che, diversamente da quanto argomentato da parte del giudice di prima istanza, il licenziamento doveva ritenersi – come concordemente sostenuto dalle parti – fosse stato intimato in forma orale. Argomentavano quindi che le conseguenze della nullità del recesso andavano individuate nella continuità del rapporto, di talchè la società era tenuta a corrispondere al lavoratore tutte le retribuzioni dovute fino alla data di conclusione del medesimo. La facoltà di non proseguire nello stesso era stata infatti esercitata dalla società nel corso del tentativo di conciliazione svoltosi il 21/6/2010 e tale manifestazione di volontà era legittima in quanto intervenuta al termine del periodo di apprendistato.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione il lavoratore sostenuto da tre motivi, resistiti con controricorso dalla società intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 112-115, 324 e 329 c.p.c., nonchè della L. n. 604 del 1966, artt. 2 e 5.

Si deduce che, nonostante la statuizione del giudice di prima istanza avente ad oggetto l’accertamento della intimazione in forma scritta dell’atto di licenziamento mediante l’indicazione in busta paga della data di risoluzione del rapporto, non fosse stato oggetto di alcuna impugnazione da parte della Forlenza s.r.l., la Corte distrettuale aveva accertato, ex officio, che il recesso era da ritenersi inefficace in quanto irrogato in forma orale. Si argomenta, quindi, che la statuizione abbia vulnerato il principio del potere dispositivo della parte, inibendo al giudicante di dichiarare risolto il rapporto lavorativo, in virtù di un atto diverso rispetto a quello dedotto dalla parte stessa; le controdeduzioni del datore di lavoro sulle modalità di risoluzione del rapporto integrano, infatti, eccezione in senso stretto, di guisa che la statuizione relativa che si ponga in contrasto con le deduzioni della parte datoriale che ha interposto gravame, si pone in violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c..

Il ricorrente rimarca altresì che l’incedere argomentativo della pronuncia si è tradotto in violazione dell’art. 329 c.p.c. giacchè la statuizione della sentenza di primo grado non era stata oggetto di impugnazione da parte del datore di lavoro appellante.

2. Il motivo è fondato.

Occorre premettere che la questione inerente alle modalità di risoluzione del rapporto di lavoro inter partes era stata delibata dal giudice di prima istanza – secondo quanto riportato dal ricorrente in conformità al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – nel senso della ricorrenza della forma scritta richiesta ad substanziam per l’efficacia del recesso, sul rilievo che fosse integrata dalla consegna del prospetto paga recante la data di risoluzione del rapporto di lavoro al 16/3/2010. Essendo tale risoluzione intervenuta durante il periodo di formazione, in mancanza di giusta causa o di giustificato motivo, rinveniva applicazione la tutela reale prevista dall’art. 18 st. lav..

Non può in via ulteriore, mancarsi di considerare che la società appellante, in sede di gravame, aveva condiviso gli approdi ai quali era pervenuto il primo giudice in ordine alla forma scritta del rapporto, come desumibile dall’atto di appello riportato, quanto alla relativa affermazione, dall’odierno ricorrente.

Considerato che secondo i consolidati principi enunciati da questa Corte (vedi ex aliis, Cass. 18/04/2007 n. 9244, Cass. 27/9/2016 n.18932) il giudizio di appello non è un “novum iudicium” ma una “revisio prioris istantiae”, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso specifici motivi di gravame.

Nell’ottica descritta, deve ritenersi che il giudice dell’impugnazione abbia ecceduto i limiti posti dalle preclusioni che derivano, per l’appello, dagli artt. 329 e 346 c.p.c., andando a delibare una questione che non era stata oggetto di specifico motivo di impugnazione da parte datoriale. Il potere del giudice di individuare l’esatta regola di diritto applicabile alla fattispecie, soggiace infatti, ai limiti sanciti dalle richiamate disposizioni (vedi Cass. 9/6/2016 n. 11868 che in applicazione di tale principio, ha escluso che nel giudizio di rinvio un lavoratore potesse avvantaggiarsi della ritenuta applicabilità di un regime sanzionatorio diverso in tema di licenziamento, invocando la tutela reintegratoria ex art. 18 st.lav., vecchia formulazione, in luogo di quella indennitaria ex L. n. 92 del 2012, il cui riconoscimento non era stato motivo di impugnazione).

Non può, in via ulteriore, tralasciarsi di considerare che la Corte di merito ha vulnerato altresì il costante insegnamento di questa Corte secondo cui il giudicato deve ritenersi formato anche sulle questioni di qualificazione dei rapporti, qualora le parti abbiano accettato sul punto la decisione del primo giudice, omettendone l’impugnazione e svolto le rispettive difese proprio sul presupposto di tale qualificazione.

In tal caso, infatti, non può ritenersi chè il giudice di secondo grado, pur trattandosi di qualificazione giuridica, debba o possa riesaminare ex officio la questione. Essendo, infatti, i suoi poteri correlati ai motivi di impugnazione, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, lo stesso può dare alla domanda un fondamento giuridico diverso da quello esposto dalla parte, ma solo se ed in quanto sia stato, direttamente o indirettamente, investito del tema della qualificazione e non già quando tale questione, risolta dal giudice di primo grado, non sia stata censurata in sede di impugnazione o non debba essere necessariamente riesaminata ai fini della decisione di una censura espressamente proposta (vedi ex plurimis, in motivazione, Cass. 1/12/2010 n.24339 cui adde Cass. 12/7/2005 n. 14573, 15356/2005).

Deve quindi ritenersi che la Corte distrettuale, pronunciandosi ex officio in ordine al quomodo della risoluzione del rapporto, abbia violato la formazione del giudicato interno sulla relativa questione, indubbiamente suscettibile di rimanere cristallizzata per effetto della mancanza di una specifica impugnazione, integrando quella sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico – ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma e che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico – individuato da questa Corte nella locuzione giurisprudenziale di “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” (vedi ex plurimis, Cass. 4/2/2016 n. 2217).

Alla luce delle sinora esposte considerazioni detto primo motivo deve essere accolto, restando assorbite le ulteriori censure proposte solo in via di subordine (ed attinenti, la seconda, all’interpretazione del verbale di tentativo di conciliazione e la terza, all’intimazione del recesso anteriormente alla scadenza naturale del contratto).

La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello designata in dispositivo affinchè rivaluti conseguentemente la domanda attorea alla luce di tutto materiale probatorio ritualmente acquisito, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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