Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12918 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8360/2015 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE

102, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BERNARDINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO CATALFAMO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M.A., in persona dell’Amministratore di sostegno

provvisororio, sig. M.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANGELO EMO 106, presso lo studio dell’avvocato FRANCO

CHIAPPARELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GOFFREDO POZZOLI, PAOLO BROGGI, giusta procura speciale su foglio

separato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3969/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

14/10/2014, depositata il 10/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Franco Chiapparelli difensore del controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– F.M.A. convenne in giudizio il figlio M. M., chiedendo lo scioglimento della comunione pro-indiviso esistente tra le parti relativamente ad un immobile sito nel comune di Meda;

– il convenuto resistette alla domanda, eccependo la fittizietà della cointestazione dell’immobile alla madre; in subordine e in via riconvenzionale, chiese la declaratoria dell’avvenuto acquisto della proprietà esclusiva dell’immobile; in ulteriore subordine, chiese che – in sede di formazione dei lotti da predisporsi ai fini dello scioglimento della comunione – fossero conteggiate le spese di ristrutturazione dell’immobile da lui sostenute;

– il Tribunale di Monza accolse la domanda principale, disponendo lo scioglimento della comunione, assegnando a ciascuna delle parti un lotto come identificato dal C.T.U., riconoscendo al convenuto il diritto al rimborso della somma di Euro 10 mila per le spese sostenute e condannandolo a versare alla madre il dovuto conguaglio;

rigettò la domanda riconvenzionale di usucapione;

– sul gravame proposto dal M., la Corte di Appello di Milano confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre M.M. sulla base di due censure, contenute nell’unico motivo;

– resiste con controricorso F.M.A.;

Atteso che:

– la prima censura (con la quale si deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte di Appello ritenuto insussistente la prova della fittizietà della cointestazione dell’immobile, nonostante che dalla risposta data dalla F. in sede di interrogatorio formale fosse risultato che l’immobile era stato acquistato dal padre del convenuto perchè quest’ultimo vi si stabilisse con la sua famiglia e nonostante che le dichiarazioni aggiunte dalla F. in quella sede non ne modificassero il valore confessorio) appare inammissibile, in quanto la valutazione del giudice circa l’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale, ai sensi dell’art. 2734 c.c., nel caso in cui alla dichiarazione del confitente circa la verità di fatti ad esso sfavorevoli e favorevoli all’altra parte segua la dichiarazione di altri fatti o circostanze tendenti ad infirmare l’efficacia del fatto confessato, costituisce un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 1204 del 24/04/1971, Rv. 351359) e, comunque, dal riconoscimento che il padre del M. desiderasse che l’immobile fosse abitato dal figlio con la propria famiglia non può logicamente e necessariamente inferirsi la fittizietà della intestazione della proprietà alla madre;

– la seconda censura (col quale si deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte di Appello omesso di valutare le “capacità di cognizione e di comprensione” della F. in sede di interrogatorio formale) appare inammissibile, trattandosi di doglianza “nuova”, che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello;

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato inammissibile”;

Considerato che:

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

rigetta il ricorso.

e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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