Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12918 del 13/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 13/06/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 13/06/2011), n.12918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA S. ANDREA

DELLA VALLE 3, presso lo studio dell’avvocato MELLARO MASSIMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SAITTA GIUSEPPE;

– ricorrenti –

contro

– A.U.S.L. n. (OMISSIS) di MESSINA, in persona del legale

rappresentante

pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CICCONE ALBERTO, giusta delega in atti;

– ASSESSORATO REGIONALE ALLA SANITA’ DELLA REGIONE SICILIA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 656/2007 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 06/07/2007 R.G.N. 560/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato VACCARO GIUSEPPE per delega SAITTA GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6 luglio 2007, la Corte di Appello di Messina confermava la sentenza di primo grado con la quale era stata rigettata la domanda proposta da V.P., intesa ad ottenere i benefici di cui alle L.R. n. 66 del 1977 e L.R. n. 20 del 1986, assumendo che il rifiuto della competente Commissione di accedere alla richiesta di rimborso delle spese per intervento chirurgico urgente cui il predetto era stato sottoposto contrastava con i principi dettati dai D.L. n. 502 del 1992 e D.L. n. 724 del 1994.

Rilevava la Corte territoriale che l’appellante, pure avendo provato documentalmente che l’intervento chirurgico, eseguito nell’aprile 1994, era necessario ed urgente, non aveva dimostrato la sussistenza della seconda condizione negativa, cui il riconoscimento dell’assistenza in forma indiretta era condizionato, e cioè l’impossibilità che l’intervento potesse essere altrimenti eseguito presso struttura pubblica o convenzionata in modi e tempi adeguati all’urgenza. Nessuna richiesta era stata inoltrata alle divisioni di cardiochirurgia più vicine della Regione, nè era stata fornita prova dell’impossibilità di un intervento tempestivo da parte di queste.

Aggiungeva la Corte del merito che già nel febbraio 1994 referti strumentali avevano indicato al V. un esame coronarografico, che lo stesso si era rifiutato di eseguire, e che, pertanto, rientrava nella libera scelta del paziente avvalersi delle cure di una struttura privata in quanto ritenuta di maggiore affidabilità.

Peraltro, all’arrivo della guardia medica, il paziente era stato giudicato già asintomatico e non sofferente, nè, una volta ricoverato presso la Casa di cura Morgagni di (OMISSIS), il predetto era stato sottoposto a terapia intensiva, non essendo stati riscontrati parametri strumentali alterati in maniera significativa tanto da indicare elevato rischio a breve termine. Non vi era prova di pericolo di vita tale da giustificare la scelta di struttura non convenzionata, non avendo le dichiarazioni rese dai sanitari della struttura privata fornito alcun utile elemento probatorio in tale senso, nè poteva escludersi che il V. potesse provvedere alla cura necessaria presso struttura pubblica dotata della specialità relativa alla patologia. Infine. – osservava il giudice del gravame – nessuna altra domanda era stata avanzata ai sensi della L.R. n. 66 del 1977, art. 14 sexies per il rimborso in forma indiretta in rapporto al reddito familiare.

Propone ricorso per cassazione il V., affidando l’impugnazione a tre motivi . Resistono con controricorso l’Assessorato Regionale e l’AUSL n. (OMISSIS) di Messina.

Il V. ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il V. deduce la violazione e falsa applicazione della L. 23 ottobre 1985, n. 595, art. 3 in relazione agli artt. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinques (così come modificati e/o introdotti dalla L.R. 23 luglio 1977, n. 66, art. 2) della L.R. Sicilia 3 giugno 1975, n. 27 ed alla L. R. Sicilia 22 aprile 1986, n. 20. Denunzia, altresì, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.: in relazione all’art. 116 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Evidenzia che, tra il 20 ed il 21 aprile 1994, esso ricorrente, mentre si trovava a (OMISSIS) per lavoro, aveva accusato un’importante crisi cardiaca che aveva determinato la necessità di un intervento chirurgico, la cui urgenza risultava attestata dalla Guardia medica e dalle deposizioni testimoniali rese dalla moglie, con la quale si era recata in (OMISSIS), e dai Direttore Sanitario della Casa di Cura Morgagni, onde doveva escludersi l’ipotesi di una scelta elettiva e non poteva richiedersi la prova ulteriore dell’immediata disponibilità di strutture sanitarie pubbliche.

A conclusione della parte argomentativa del motivo, il V. formula quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., domandando se la comprovata urgenza medica di cui alla L.R. n. 20 del 1986, art. 1 coincida necessariamente con il concetto di imminente pericolo di vita e se elementi meramente indiziari possano prevalere su prove testimoniali e documentali non contestate.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 23 ottobre 1985, n. 595 in relazione alla L.R. Sicilia 3 giugno 1975, n. 27, artt. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e quinquies ed alla L.R. Sicilia 22 aprile 1986, n. 20, art. 1.

Lamenta, ancora, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), sostenendo che non sussista alcun potere autorizzatorio discrezionale da parte della pubblica amministrazione in caso di urgenza, configurandosi un diritto soggettivo perfetto alla salute, costituzionalmente tutelato. Domanda, a conclusione, se, nel caso di pericolo di vita o di aggravamento della malattia – che hanno avuto riscontro nella specie in relazione all’immediatezza dell’intervento effettuato sull’interessato ed alla mancanza di ogni contestazione tecnica sulla necessità urgente – sussista o meno alcun potere autorizzatorio discrezionale della P. A..

Infine, con l’ultimo motivo il V. censura la decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè della L.R. Sicilia 5 gennaio 1991, n. 3, art. 2 (art 360 c.p.c., n. 3), rilevando che il giudice del merito avrebbe dovuto decidere in merito alla legittimazione passiva dell’AUSL pure in assenza di contestazione da parte di quest’ultima.

I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della connessione tra le questioni da affrontare, vanno dichiarati inammissibili.

Ed infatti, a seguito dell’accertamento della sequenza temporale dei fatti narrati e di una completa ed attenta valutazione delle risultanze processuali, e nell’esercizio, quindi, dei compiti spettanti esclusivamente al giudice di merito, la Corte territoriale ha rilevato come la situazione clinicache aveva determinato la necessità dell’intervento si era già manifestata precedentemente ed aveva dunque posto il V. nella possibilità di rivolgersi per richieste di intervento ponendosi in lista di attesa presso un ospedale pubblico. A fronte di tale ricostruzione fattuale della vicenda, aveva rilevato il giudice del merito che non si versasse nella situazione idonea a determinare l’applicabilità della normativa regionale, che, “in casi eccezionali per comprovate esigenze diagnostico -terapeutiche che non potrebbero altrimenti essere soddisfatte in modo o tempo adeguati ne: luoghi di cura convenzionati ubicati ne territorio nazionale” prevede la possibilità di assunzione, a carico del fondo regionale ospedaliero della ” spesa necessaria per il ricovero… presso luoghi di cura non convenzionati altamente specializzati in atto esistenti ne territorio nazionale di cittadini residenti in Sicilia comunque aventi diritto alla assistenza ospedaliera gestita dalla Regione…” (cfr. L.L. 3 giugno 1975, n. 27, art. 14 bis e segg., modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 23 luglio 1977, n. 67, art. 2) Nè era configurabile, secondo quanto argomentato dalla corte territoriale, l’ipotesi prevista dalla L.R. 22 aprile 1986, n. 20, art. 1 di comprovata urgenza medica che escludeva la possibilità di riconoscimento preventivo di cui alla L.R. 3 giugno 1975, n. 27, art. dal 14 – quinquies attesa la ricollegabilità della scelta di una struttura non convenzionata non ad una necessità oggettiva, ma alla ritenuta maggiore affidabilità della struttura.

Orbene, a fronte di tale quadro motivazionale la enunciazione dei quesiti relativi ai due motivi di ricorso in esame appare non corretta, ove si consideri che attraverso di essi di tenta una inammissibile rivisitazione delle risultanze processuali al fine di attestare la presenza dei presupposti per il riconoscimento del chiesto beneficio di legge. Peraltro, i quesiti stessi risultano formulati in termini di assoluta genericità e senza correlazione con la fattispecie concreta, non essendo contestato il passaggio motivazionale della sentenza impugnata in cui si esclude lo stato di imminente pericolo di vita necessario per giustificare la scelta della struttura non convenzionata, avendo la Corte territoriale accertato che si era manifestata solo un’urgenza della visita per effetto del palesarsi di una crisi anginosa, ma non la gravità assoluta della patologia idonea a giustificare l’intervento in struttura non convenzionata ed essendosi la decisione impugnata basata sul rilievo, non soggetto a specifica censura attraverso la deduzione di vizi prospettabili in questa sede, che la situazione di urgenza medica già precedentemente prospettatasi avrebbe consentito al V. di rivolgere tempestive richieste di intervento e porsi in lista attendendo la disponibilità di una struttura pubblica. Ed invero, secondo il giudizio della corte di merito, non adeguatamente censurato nella presente sede, la documentazione acquisita e le ulteriori risultanze processuali attestavano solo l’urgenza di quell’intervento,, ma non anche ia impossibilità di effettuarlo tempestivamente in idonea struttura pubblica. Nè risultava, comunque, provato che il V. avesse tentato infruttuosamente di ricevere le cure di cui necessitava presso un struttura pubblica o privata convenzionata. Vi era anzi la prova che la scelta di sottoporsi all’intervento di angioplastica coronarica, al di fuori della regione di appartenenza e al di fuori del servizio sanitario nazionale, era stata una scelta propria del ricorrente, come avallato anche dal fatto che quest’ultimo si era rivolto per l’intervento di angioplastica a struttura sanitaria privata del luogo di lavoro, anzichè a struttura della regione di provenienza. L’iter argomentativo, adottato nella impugnata sentenza, appare, oltre che per nulla in contrasto con l’art. 32 Cost. (“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”), del tutto corretto sotto entrambi i profili censurati dal ricorrente: sotto quello del rispetto del principio di cui all’art. 2697 c.c., gravando su chi vuoi far valere un diritto in giudizio l’onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, e cioè, nella specie, di provare l’impossibilità di ottenere presso una struttura pubblica o convenzionata, la prestazione tempestivamente ed adeguatamente, onere non assolto dal V. secondo l’insindacabile valutazione del Giudice d’appello; e sotto quello del rispetto della normativa posta a base del decisum, la quale in tanto riconosce il diritto al rimborso da parte della azienda sanitaria locale in quanto ricorrano le due condizioni della impossibilità di ottenere adeguatamente e tempestivamente le stesse prestazioni nelle strutture pubbliche o convenzionate.

Non merita accoglimento anche il terzo motivo, con cui il ricorrente denuncia la omessa decisione in merito alla questione della legittimazione passiva dell’AUSL anche in assenza di contestazione da parte di quest’ultima, essendo evidente che l’eccezione relativa, in presenza di decisione di rigetto della domanda, poteva essere sollevata non dalla stessa azienda ma da colui che detta azienda aveva evocato in giudizio, donde l’inammissibilità del relativo motivo di ricorso.

Ricorrono giusti motivi – in ragione della peculiarità della vicenda e della necessità di accertamento delle condizioni di legge idonee alla concessione del beneficio anche in forza di normativa regionale – per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa tra le parti costituite le spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011

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