Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12917 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 12285 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

C.P. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Gaetano Di Staso (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A. (P.I.: (OMISSIS)), in persona

del rappresentante per procura, M.A. rappresentato e

difeso dall’avvocato Michele Scarlato (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Foggia emessa in

data 14 marzo 2017 nel procedimento iscritto al n. 4314/2016 R.G.;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 6

febbraio 2020 dal Consigliere TATANGELO Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’agente della riscossione (oggi Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.) ha pignorato i crediti vantati da C.P. nei confronti della società IPOSEA S.r.l., ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 art. 72 bis.

Il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ma, nel corso dell’udienza fissata per la trattazione della fase sommaria della stessa davanti giudice dell’esecuzione, quest’ultimo, preso atto della rinuncia da parte del creditore procedente agli atti del processo esecutivo, ne ha dichiarato l’estinzione, compensando le spese relative all’opposizione.

Avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione ricorre il C., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 629 e 306 c.p.c.”.

Il ricorrente censura l’ordinanza del giudice dell’esecuzione in relazione alla regolamentazione delle spese processuali che, a suo avviso, avrebbero dovuto essere liquidate in proprio favore ai sensi degli artt. 629 e 306 c.p.c., avendo il creditore rinunciato agli atti del processo esecutivo.

Il ricorso è inammissibile.

La censura del ricorrente non è formulata in modo chiaro. Questi, richiamando gli artt. 306 e 629 c.p.c., sembra far riferimento alle spese del processo esecutivo estinto, ma al tempo stesso sembra contestare il provvedimento del giudice dell’esecuzione nella parte in cui ha dichiarato la compensazione delle spese, laddove il predetto provvedimento è in realtà espressamente riferito alla fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione avanzata dal debitore, non al processo esecutivo, in relazione alle spese del quale nulla è stato disposto.

In ogni caso, il presente ricorso per cassazione risulta inammissibile sia in relazione alla (pretesa) regolamentazione delle spese del processo esecutivo estinto, sia in relazione alla regolamentazione delle spese della fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione.

In relazione al provvedimento del giudice dell’esecuzione che, contestualmente alla dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, disponga in ordine alle spese dello stesso, l’unico mezzo di impugnazione consentito è infatti il reclamo di cui all’art. 630 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19540 del 26/08/2013, Rv. 627753 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19638 del 18/09/2014, Rv. 633073 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27031 del 19/12/2014, Rv. 633878 – 01).

Per quanto riguarda il provvedimento di liquidazione, da parte del medesimo giudice dell’esecuzione, delle spese della fase sommaria dell’opposizione esecutiva, esso può essere invece rimesso in discussione esclusivamente nell’ambito del giudizio di merito dell’opposizione stessa (ex multis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30300 del 20/11/2019, Rv. 656163 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15082 del 31/05/2019, Rv. 654225 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9652 del 13/04/2017, Rv. 643828 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12170 del 14/06/2016, Rv. 640317 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25111 del 14/12/2015, Rv. 638308 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25169 del 26/11/2014, Rv. 633274 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011, Rv. 620285 – 01) e non è dunque suscettibile di impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228 art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 1.400,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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