Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12917 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 26/05/2010), n.12917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

F.A. residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 157 della Commissione Tributaria Regionale di

Napoli – Sezione n. 35, in data 18/10/2006, depositata il 13 dicembre

2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Sostituto Procuratore Generale Dr. Riccardo Fuzio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 3489/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 157, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 35 il 18.10.2006 e DEPOSITATA il 13 dicembre 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado che aveva annullato l’atto impugnato per carenze motivazionali.

2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda cartelle di pagamento IRPEF degli anni 1982 e 1983, si articola in unico motivo con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost. – Inesistenza della motivazione.

3 – L’intimato non ha svolto difese in questa sede.

4 – La sentenza impugnata, sembra faccia malgoverno dell’orientamento giurisprudenziale, alla cui stregua deve ritenersi configurabile il difetto di motivazione, “quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 16762/2006, n. 1754/2007).

4 bis – La sentenza, in vero, non appare in linea con il richiamato principio, avendo tentato di giustificare il decisum con affermazioni lapidarie e del tutto generiche, senza indicare i concreti elementi presi in considerazione nell’iter decisionale.

In buona sostanza, non sono offerti elementi di valutazione idonei a dare esatta contezza della decisione assunta, 5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con l’accoglimento dell’impugnazione per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, nonchè tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso dell’Agenzia Entrate va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Campania, la quale procederà al riesame e, attenendosi ai richiamati principi, deciderà, nel merito e sulle spese, offrendo congrua motivazione;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

 

 

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