Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12917 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/05/2017, (ud. 01/03/2017, dep.23/05/2017),  n. 12917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6941-2015 proposto da:

C.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COSTANTINO 41, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

BARGIACCHI, rappresentato e difeso dall’avvocato SANDRO LUNGARINI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. P.I. (OMISSIS) – C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6981/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/10/2014 R.G.N. 2094/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FABRIZIO LUNGARINI per delega Avvocato SANDRO

LUNGARINI;

udito l’Avvocato CESIRA TERESINA SCANU per delega verbale Avvocato

ENZO MORRICO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato dalla Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. con lettera del 18.7.2008 a C.M., 8^ livello Quadri del CCNL di settore, dirigente di linea operativa, per non aver tempestivamente provveduto – in qualità di responsabile del tronco lavori di Montalto di Castro – a comunicare al datore di lavoro lo scostamento tra la quantità di materiale restituito dalla società appaltatrice dei lavori (c.d. tolto d’opera) e quella risultante dalla valutazione tecnica finalizzata a suddividere il materiale riutilizzabile da quello non riutilizzabile, nonchè per aver autorizzato, esclusivamente in base ad accordi verbali, l’invio di 504 metri di rotaie usate servibili e per non aver adeguatamente vigilato sul materiale fuori uso accatastato nel piazzale antistante la stazione di Tarquinia in attesa di smaltimento.

2. La Corte distrettuale, confermando la pronuncia del giudice di prime cure, ha, per quel che interessa, ritenuto inammissibile sia l’istanza del lavoratore di ammissione di prova per interpello e per testimoni (in quanto tardivamente introdotta nel corso del processo di primo grado nonchè concernente un fatto diverso da quello contestato) sia il motivo di appello relativo alla valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto all’infrazione (in assenza di specifiche censure della pronuncia di primo grado che aveva compiutamente motivato in relazione alla compromissione del vincolo fiduciario, alle circostanze del caso concreto, compreso l’inquadramento del lavoratore e le responsabilità derivanti dalle mansioni disimpegnate).

3. Per la cassazione di tale sentenza il C. ha proposto ricorso affidato a tre motivi. La società ha resistito con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 61, n. 2 del c.c.n.l. di settore, nonchè omessa pronuncia e nullità della sentenza (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) avendo, la Corte distrettuale, trascurato di valutare la violazione, da parte della società, del termine di 30 giorni dettato dal contratto collettivo per la tempestiva contestazione dell’addebito. Il giudice di prime cure ha ritenuto tempestiva la contestazione disciplinare comunicata il 3.7.2008 a fronte dell’inoltro di informazioni da parte della Polfer in data 10.1.2008, della acquisizione di prime informazioni il 4.4.2008, della nomina di una Commissione di inchiesta e della chiusura dell’istruttoria in data 26.6.2008 nonostante che la sospensione cautelare del C. adottata 1’8.4.2008 e l’ammissione, da parte dello stesso C., dei comportamenti omessi avanti alla Commissione di inchiesta in data 8.5.2008, rappresentassero circostanze che già dimostrano la conoscenza esaustiva dei fatti da parte della società. La Corte distrettuale nulla ha statuito sul punto a fronte dell’impugnazione proposta dal lavoratore del seguente tenore (trascritto in ricorso): “Le altre violazioni rispetto al contratto collettivo risultano per tabulas, riguardo il rispetto dei termini e la trasparenza e comprensibilità degli atti compiuti a carico del ricorrente e per questo motivo si insiste per la declaratoria di nullità, annullabilità, prescrizione ed in ogni caso invalidità dell’intero procedimento disciplinare in via preliminare rispetto all’esame del merito del licenziamento”.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia omessa ammissione ed assunzione dei mezzi istruttori (prova per interpello e per testimoni) in ragione di una errata formazione del convincimento dei giudici di merito (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avendo trascurato, la Corte distrettuale, che detta prova si è resa necessaria solamente all’esito delle argomentazioni in fatto della società ed era volta a dimostrare che il C., giorno per giorno, non poteva controllare la quantità ed i pesi del materiale in relazione al quale la ditta appaltatrice (Salcef) redigeva, solo periodicamente, un verbale riassuntivo e presuntivo.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 53 – 62 del c.c.n.l. e dell’art. 3 Cost. nonchè omessa pronuncia (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) avendo, la Corte distrettuale, trascurato – in ordine alla proporzionalità della sanzione espulsiva adottata – che non vi era uno strumento di pesa a disposizione del Capo tronco e che fu il C. stesso a segnalare gli ammanchi di materiale alle Autorità, e, inoltre, che il collega Lucherini è stato sanzionato con provvedimento disciplinare più blando (sospensione di 10 giorni) nonostante commissione di medesimo comportamento omissivo.

4. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Il motivo di appello così come trascritto nel ricorso è generico e non palesa una critica specifica e circoscritta alla pronuncia del giudice di primo grado in ordine al profilo della tempestività della contestazione ed alla violazione dell’art. 62 del c.c.n.l. di settore.

La stessa Corte di appello rileva, inoltre, che “Nè il C. esamina criticamente la spiegazione del Tribunale sul concorrente motivo d’infondatezza della censura, connesso all’individuazione del dies a quo della contestazione (pagine 3 e 4 della sentenza), limitandosi ad affermare apoditticamente che la perfezione della contestazione sarebbe avvenuta in data 8.7.2008”.

Nel nostro ordinamento non è ammessa l’impugnazione generica ed il tema decisionale è strettamente delimitato dai motivi; l’appellante deve prospettare tutte le ragioni di censura con l’appello, senza poter nel corso del giudizio di secondo grado aggiungere alcunchè, consumandosi il diritto di impugnazione con lo stesso atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame. Il principio tantum devolutum quantum appellatum, di cui all’art. 342 c.p.c., ha la funzione non solo di delimitare il campo del riesame della decisione impugnata, ma anche di identificare, attraverso il contenuto e la portata delle censure, i punti investiti dell’impugnazione e le ragioni per le quali si invoca la riforma della pronuncia. Con la conseguenza, pertanto, che è preclusa la precisazione, nel corso dell’ulteriore attività processuale, di censure esposte in maniera del tutto vaga nell’atto di appello così come non è consentito nel successivo grado di giudizio in sede di legittimità, dolersi che il giudice di appello non abbia riesaminato e rivalutato determinate risultanze probatorie, la cui valutazione, sotto il profilo della rilevanza ai fini della decisione da parte del giudice di primo grado, non era stata oggetto di specifica critica nell’atto di appello (cfr., da ultimo, Cass, sez. 3, n. 27/02/2014, n. 4704, Cass., sez. 3, 23/10/2014, n. 22502).

5. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile.

Va, preliminarmente, rilevato che il controllo di logicità del giudizio di fatto è, nella presente fattispecie, consentito alla luce dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella formulazione successiva alla novella introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. nella L. n. 134 del 2012, trattandosi di sentenza depositata dopo il giorno 11 settembre 2012. Come precisato dalle Sezioni Unite (n. 8053/2014) è, in tal caso, denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. E tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

La Corte distrettuale, dopo aver sottolineato la tardività della deduzione dei fatti da parte del ricorrente nel corso del processo di primo grado, ha rilevato che la prospettazione avanzata dalla difesa del lavoratore (discrasia tra quanto previsto in perizia e quanto restituito) si discostava dalla infrazione così come dedotta dalla società nella lettera di contestazione disciplinare consistente, fra l’altro, nella tardiva comunicazione al datore di lavoro dello scostamento tra quantità di materiale (“tolto d’opera”) restituito dalla ditta appaltatrice dei lavori di rinnovamento dei binari e quella risultante dalla valutazione tecnica effettuata dal C. e finalizzata a distinguere materiale riutilizzabile da quello non riutilizzabile (pag. 6 della sentenza impugnata). Ha, conseguentemente, ritenuto tale ricostruzione (e la connessa richiesta di ammissione di prova per interpello e per testi) un motivo nuovo e, in ogni caso, irrilevante (pag. 7 della sentenza).

La Corte distrettuale ha, pertanto, esaustivamente fornito l’argomentazione a supporto della novità della prospettazione del lavoratore e della mancata ammissione dei mezzi di prova dedotti.

6. Il terzo motivo è inammissibile.

L’assunto secondo il quale il C. non aveva a disposizione alcun strumento di pesa e, a differenza del collega Lucherini, segnalò gli ammanchi di materiale alle Autorità, attiene a valutazioni di merito che non possono trovare ingresso nella presente sede di legittimità, dal momento che, nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le allegazioni e le prove offerte dalle parti.

La Corte distrettuale ha sottolineato che il lavoratore non ha proposto alcun specifico motivo di censura avverso le ragioni che il Tribunale aveva esposto per confermare la proporzionalità della sanzione adottata dalla società, ragioni concernenti la compromissione del vincolo fiduciario alla luce delle circostanze concrete del fatto oltre che dell’inquadramento e delle responsabilità del C..

7. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod. proc. civ.. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello stato il 23.12.2014.

8. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonchè in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto ella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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