Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12917 del 22/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12917
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8307-2015 proposto da:
P.L.M.E., C.B.B.,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA NICOTERA 29, presso lo
studio dell’avvocato GIORGIO ALLOCCA, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CLAUDIO BULLO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona
dell’amministratore in carica, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA STAZIONE DI SAN PIETRO 45, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMO PACETTI, che lo rappresenta e difende giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 805/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO del
30/10/2013, depositata il 26/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
udito l’Avvocato Giorgio Allocca difensore delle ricorrenti che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Massimo Pacetti difensore del controricorrente che
si riporta al controricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.;
“Ritenuto che:
– il Condominio dell’edificio sito in (OMISSIS) convenne in giudizio P.L.M.E. e C. B.B., chiedendo la condanna delle stesse alla rimozione della serra realizzata sulla terrazza del loro appartamento, in quanto vietata dal regolamento condominiale;
– le convenute resistettero alla domanda;
– il Tribunale di Milano accolse la domanda e condannò le convenute alla rimozione della detta serra e al ripristino dello stato dei luoghi;
– sul gravame proposto dalle convenute, la Corte di Appello di Milano confermò la pronuncia di primo grado;
– per la cassazione della sentenza di appello ricorrono P. L.M.E. e C.B.B. sulla base di quattro motivi;
– resiste con controricorso il Condominio dell’edificio sito in (OMISSIS);
Atteso che:
– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte di Appello omesso di considerare che la realizzazione della serra era stata autorizzata dalla locale amministrazione comunale) appare manifestamente infondato, in quanto le autorizzazioni amministrative esauriscono la loro efficacia nell’ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati, non potendo – neppure ai fini della legittimità di una innovazione ai sensi dell’art. 1120 c.c., comma 2 da compiersi nell’ambito di un condominio di edificio – incidere negativamente sulle posizioni soggettive degli altri condomini (Sez. 2, Sentenza n. 20985 del 06/10/2014, Rv. 632393);
– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 832 – 1117 – 1120 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che la serra realizzata dalle convenute alterava la facciata esteriore dell’edificio) appare inammissibile, in quanto sottintende una censura in fatto relativa alla sussistenza di una alterazione della facciata dell’edificio, non proponibile in sede di legittimità;
– il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., per avere la Corte di Appello omesso di motivare la ritenuta alterazione dell’aspetto architettonico dell’edificio) appare manifestamente infondato, avendo invece la Corte territoriale puntualmente motivato in proposito, sottolineando che la serra ha “dimensioni molto rilevanti, tanto da apparire come un prolungamento dei locali interni dell’unità immobiliare delle condomine”, e “insiste sulla facciata, incidendo sull’aspetto della stessa”;
– il quarto motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss., in relazione all’interpretazione del regolamento condominiale da parte dei giudici di merito) appare inammissibile, sia perchè l’interpretazione degli atti negoziali è tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, sia perchè la censura non supera la soglia dell’assoluta genericità;
Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;
Considerato che:
– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici, rilevando altresì l’inammissibilità del primo motivo, in quanto nuovo rispetto ai motivi di gravame (cfr. p. 4 della sentenza di appello);
– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della pane soccombente;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da pane del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in 5.400,00 (cinquemilaquattrocento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da pane del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 10 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016