Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12917 del 13/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 13/06/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 13/06/2011), n.12917

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.G., rappresentato e difeso dall’avvocato SCALONE

FILIPPO ALBERTO, domiciliato in ROMA, VIA MARCO POLO 85, presso lo

studio dell’avvocato CIPOLLONE LINDA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SOCIETA’ PER AZIONI, nella sua qualità di incorporante per

fusione di BANCO DI SICILIA SPA, in persona dei legali rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 25/B, presso

lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che lo rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1138/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 28/09/2008, R.G.N. 847/07;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 28.9.2008, confermando la sentenza di primo grado, rigettava l’impugnativa proposta da V.G. contro il licenziamento per ragioni disciplinari intimatogli dalla datrice di lavoro Banco di Sicilia s.p.a. con lettera in data 11.3.2003, facente riferimento ai fatti costitutivi del reato di favoreggiamento personale di cui all’art. 378 c.p., per cui lo stesso era stato ritenuto responsabile e condannato alla pena di due anni di reclusione con sentenza della Corte d’assise di appello di Palermo del 12.12.2001 (oltre che al comportamento, considerato una autonoma giusta causa di risoluzione, consistente nella violazione dell’obbligo di informativa circa la situazione processuale del lavoratore).

Per quanto ora rileva, la Corte d’appello, dato atto che in sede di giudizio penale di cassazione il reato ascritto al V. era stato dichiarato estinto per prescrizione, osservava che la sentenza di primo grado del giudice del lavoro, l contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non aveva posto a base della sua decisione questa ultima sentenza penale, in quanto aveva compiuto un’autonoma valutazione dei fatti, quali emergenti dagli acquisiti atti del procedimento penale, rilevando che la condotta di favoreggiamento personale, così come descritta nel capo di imputazione e riportata nella lettera di contestazione, risultava pienamente dimostrata. La Corte d’appello richiamava i vari passaggi degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dal primo giudice – e la conclusione circa la integrazione della fattispecie di favoreggiamento personale in favore di soggetto indagato, della gravità della cui posizione l’agente era stato chiaramente consapevole – e a sua volta rilevava la fondatezza di tale giudizio e lo faceva proprio. In conclusione, poi, motivava circa la gravità dei fatti e la proporzionalità della sanzione espulsiva adottata.

Il V. ricorre per cassazione con un motivo articolato in due punti. Il Banco di Sicilia resiste con controricorso.

Il ricorso è qualificabile come inammissibile.

Con la prima parte del motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con un quesito di diritto formulato ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie in ragione della data di deposito della sentenza impugnata, secondo il criterio di cui alla disciplina transitoria dettata dalla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, che con l’art. 47 ha abrogato detto art. 366 bis) e collocato come premessa alla illustrazione del motivo, si sostiene la tesi secondo cui la sentenza penale dichiarativa dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione non equivale a giudizio di condanna e, perciò, non può essere considerata quale giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, non pregiudicando essa sola la legittima aspettativa del datore di lavoro ad una condotta prettamente improntata ai doveri di fedeltà e correttezza. Si osserva poi che i giudici di merito hanno entrambi ritenuto tale declaratoria di estinzione equivalente ad una sentenza di condanna.

In realtà appare evidente l’inconferenza e quindi l’inammissibilità della censura in esame, in quanto la sentenza impugnata presuppone la mancanza di un giudicato penale sul merito vincolante nel giudizio civile, e ha compiuto un autonomo accertamento dei fatti posti alla base del licenziamento.

La seconda parte del motivo, che culmina con la deduzione della violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., sviluppa, in relazione alla intervenuta dichiarazione di inammissibilità del giudizio di revisione proposto dal V. in sede penale, una critica dell’ordinamento processualpenalistico nella parte in cui non ammette la revisione di sentenze dichiarative della prescrizione. Al riguardo deve rilevarsi che tutte tali deduzioni non risultano rilevanti ai fini del giudizio civile, nel quale si è proceduto ad un autonomo accertamento del fatto e comunque sono inammissibili anche per la mancata formulazione di uno specifico quesito di diritto. Quanto alla menzione, nella parte conclusiva della esposizione del motivo, della offerta di una “nuova” produzione nel giudizio civile, deve rilevarsi che in effetti manca una espressa e adeguatamente articolata deduzione di un vizio di motivazione – come sarebbe stato necessario nel lamentare la pretermissione di decisivi elementi di prova – e in ogni caso qualsiasi specificazione riguardo appunto agli elementi probatori che sarebbero stati pretermessi da giudice a quo nell’accertamento del fatto.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio legale della soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente a rimborsare alla controparte le spese di Euro 23,00 oltre Euro duemilacinquecento/00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011

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