Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12916 del 26/06/2020
Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12916
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 12271 del ruolo dell’anno 2017,
proposto da:
R.D.T.G. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e
difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Alessandro
Orsini (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
S.C. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta
procura in calce al controricorso, dagli avvocati Nicola Alessandri
(C.F.: (OMISSIS)) e Camilla Bovelacci (C.F.: (OMISSIS));
M.A. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta
procura in calce al controricorso, dall’avvocato Guglielmo Giuliano
(C.F.: (OMISSIS));
ASSOCIAZIONE SPINNING & AEROBIC A.S.D. (C.F.: (OMISSIS)), in
persona del legale rappresentante pro tempore, B.L.
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso,
dall’avvocato Guglielmo Giuliano (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrenti –
nonchè
O.S. (C.F.: (OMISSIS));
Curatela del FALLIMENTO (OMISSIS) S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in
persona del curatore pro tempore S.V. (C.F.: (OMISSIS));
– intimati –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bologna n.
323/2017, pubblicata in data 13 febbraio 2017 (che si dichiara
notificata in data 8 marzo 2017);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 6
febbraio 2020 dal consigliere TATANGELO Augusto.
Fatto
FATTI DI CAUSA
R.D.T.G. ha pignorato i crediti vantati dal suo debitore, O.S., titolare dell’impresa individuale “Artesana”, nei confronti di diversi soggetti: a) Associazione Culturale Rieducatore Sportivo A.S.D. (poi divenuta Associazione Spinning & Aerobics A.S.D.); b) M.A.; c) (OMISSIS) S.r.l.; d) S.C.; e) S.V., titolare dell’impresa individuale Pizzeria Maggi.
I terzi pignorati hanno reso dichiarazioni di quantità in senso negativo.
Il giudice dell’esecuzione, procedendo in via sommaria all’accertamento dell’esistenza di detti crediti, su richiesta del creditore procedente, ha rigettato l’istanza di assegnazione, avendo ritenuto che gli stessi erano stati estinti anteriormente alla notificazione dell’atto di pignoramento.
Avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione il creditore procedente ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Bologna. Ricorre il D.T.R., sulla base di cinque motivi. Resistono con distinti controricorsi S.C., M.A. e l’Associazione Spinning & Aerobics A.S.D..
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1.
Il ricorrente e la controricorrente S.C. hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata (che lo stesso ricorrente dichiara essergli stata notificata in data 8 marzo 2017) con la relazione di notificazione, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.
La copia del suddetto provvedimento, con la relazione di notificazione, che risulterebbe effettuata a mezzo P.E.C., difetta dell’attestazione di conformità all’originale telematico munita di sottoscrizione autografa del legale, richiesta dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1 bis e 1 ter.
Si osserva inoltre che: a) alcuni degli intimati sono rimasti tali; b) l’attestazione di conformità con sottoscrizione autografa del difensore non risulta depositata neanche entro l’adunanza in camera di consiglio.
Il ricorso stesso, pertanto, in base ai principi di diritto di recente puntualizzati da questa Corte, a Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 01), va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il che esime dall’esame del merito di esso e rende superflua l’illustrazione dei motivi e delle loro stesse rubriche.
2. Il ricorso è dichiarato improcedibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara improcedibile il ricorso;
– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 2.200,00, per la controricorrente S.C., ed Euro 1.800,00 ciascuno, per gli altri due controricorrenti ( M.A. e Associazione Spinning & Aerobics A.S.D.), oltre, per ciascun controricorrente, Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020