Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12916 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 26/05/2010), n.12916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DEVIFIN S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Viale regina Margherita n. 262-

264, presso lo studio dell’avv. D’ANDRIA Cataldo, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana, sez. 10, n. 73, depositata il 27 ottobre

2007;

Letta la relazione scritta del relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello indicata in epigrafe, che, nell’ambito di giudizio intercorso nei soli confronti della società, ha accolto l’appello della società contribuente avverso la decisione di primo grado che ne aveva respinto il ricorso avverso accertamento concernente Ilor ed Irpef (D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5) per l’anno 1996;

– che la società contribuente ha resistito con controricorso ed illustrato le proprie ragioni anche con memoria;

rilevato:

– che, in tema di controversia avente ad oggetto l’accertamento di reddito di società di persona, incidente, “per trasparenza”, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, sul reddito di partecipazione dei correlativi soci, le Sezioni Unite di questa Corte (con sent.

14815/08), hanno affermato il principio secondo cui: “La unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente (salvo che vengano prospettate esclusivamente questioni personali) la società ed i soci, i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass SS.UU. 1052/07); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza: – che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29); – che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”;

– che, diversamente da quanto prospettato dal P.G., in Camera di consiglio, alla controversia non si attaglia l’applicazione del criterio adottato da Cass. 3830/10, a tacer d’altro, perchè questa è intervenuta in fattispecie caratterizzata dall’avvenuta trattazione disgiunta ma parallela, sin dal primo grado, della controversia relativa all’avviso di accertamento a carico della società e di quelle relative agli avvisi di accertamento a carico di tutti i soci, mentre, nel caso in esame, gli atti non offrono alcuna indicazione in merito all’indicata circostanza;

osservato:

che, riscontrata la violazione del suindicato litisconsorzio, nella specie, occorre prioritariamente rilevare la nullità dell’intero giudizio;

considerato:

– che, conseguentemente e ricorrendo i presupposti per l’adozione del provvedimento ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., la decisione impugnata (nonostante il diverso tenore della relazione: cfr. Cass. 7433/09, 5464/09) va cassata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Livorno, che si atterrà alle indicazioni della richiamata decisione delle SS.UU.;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale comporta la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

la Corte: decidendo sul ricorso; cassa la decisione impugnata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Livorno; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

 

 

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