Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12916 del 22/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8254-2015 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

SCOGN AMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROMEO BIANCHIN giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Z.M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLO

GIOIOSO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELENA

BENVEGNU’ giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente -_

avverso la sentenza n. 444/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, del

27/05/2014, depositata il 30/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Sangermano Francesco per delega Avv. Scognamiglio

Claudio, difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Gioioso Raffaello difensore della controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– Z.M.R. convenne in giudizio in fratello Z. G., chiedendo la declaratoria dell’esistenza di servitù di passaggio, costituita per destinazione del padre di famiglia (il comune padre Z.E.) a favore del fondo di essa attrice e a carico del fondo del convenuto e chiedendo altresì che il convenuto fosse condannato a cessare le proprie condotte che impedivano o turbavano l’esercizio della detta servitù;

– il convenuto resistette alla domanda; chiese, in via riconvenzionale, l’accertamento della intervenuta prescrizione del preteso diritto di servitù per mancato utilizzo ultraventennale;

– il Tribunale di Pordenone accolse la domanda principale dell’attrice, dichiarando l’esistenza di servitù di passaggio, costituita per destinazione del padre di famiglia, a favore del fondo di essa attrice e a carico del fondo del convenuto; rigettò le altre domande;

– sul gravame proposto in via principale da Z.M.R. e in via incidentale da Z.G., la Corte di Appello di Trieste, in accoglimento dell’appello principale, condannò Z. G. a cessare di tenere comportamenti costituenti turbativa o impedimento dell’esercizio della servitù, confermando nel resto la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre Z. G. sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso Z.M.R.;

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1062 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, in assenza di apposita volontà negoziale (in seno all’atto di compravendita e divisione) e nonostante che lo stato di fatto attuale non corrisponda allo stato di fatto esistente al momento della separazione dei fondi) appare manifestamente infondato: sia perchè la servitù per destinazione del padre di famiglia è stabilita ope legis (quando, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell’unico fondo, lo stato dei luoghi sia posto o lasciato, con opere o segni manifesti ed univoci, in una situazione oggettiva integrante de facto il contenuto della servitù) e prescinde dalla volontà negoziale dell’originario proprietario (cfr.

Sez. 2, Sentenza n. 3219 del 12/02/2014, Rv. 629347); sia perchè la pretesa non corrispondenza dello stato di fatto attuale allo stato di fatto esistente al momento della separazione dei fondi contrasta con l’accertamento dei fatti compiuta dai giudici di merito, insindacabile in sede di legittimità;

– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce l’omessa insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di Appello tenuto conto dello stato di fatto dell’immobile, che presentava passaggi alternativi per accedere alla porzione di proprietà dell’attrice) appare manifestamente infondato, in quanto – a parte il rilievo che ai fini della costituzione di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia è priva di rilevanza ostativa la non interclusione del fondo dominante (Sez. 2, Sentenza n. 1381 del 11/02/1998, Rv. 512467) – deve escludersi –

nella specie – tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente” o il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;

Considerato che:

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi che consentano di dissentire dalla proposta del relatore, avendo la Corte territoriale corretto la erronea motivazione in diritto della sentenza di primo grado (la quale così non può più essere considerata), evidenziando d’altra parte come dai titoli non emerga che il padre di famiglia abbia manifestato volontà contraria alla costituzione della servitù;

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da pane del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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