Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12916 del 13/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 13/06/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 13/06/2011), n.12916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

INAIL -ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato

e difeso dagli avvocati ZAMMATARO VITO e PIGNATARO ADRIANA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

SASSOLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTELLO 30,

presso lo studio dell’avvocato ELEUTERI CLAUDIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRATINI ORESTE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 504/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/04/2006, R.G.N. 849/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato Giandomenico CATALANO, per delega Vito ZAMMATARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18 marzo 2003 il Tribunale di Arezzo, dichiarava la nullità del provvedimento di riclassiflicazione adottato dall’I.N.A.I.L. il 26 dicembre 1996 nei confronti della Sassoli s.r.l. e revocava la cartella esattoriale notificata il 26 ottobre 1999 per il pagamento delle differenze di premio pari a L. 107.446.380. Riteneva il Tribunale che il provvedimento dell’Istituto di assicurazione fosse carente di motivazione. Avverso tale sentenza interponeva appello l’I.N.A.I.L. L’appellante, richiamate le ragioni di merito poste a fondamento della pretesa creditoria (e relative a quanto accertato dagli organi ispettivi nel dicembre 1996), censurava la sentenza nella parte in cui aveva applicato alla fattispecie il principio di diritto (inerente la motivazione del provvedimento) enunciato dalla Cassazione a proposito del (diverso) provvedimento di c.d.

oscillazione del tasso, mentre, nel caso di specie, ai sensi del D.M. 18 giugno 1998, si era proceduto ad una riclassificazione delle attività denunciate.

Quanto, poi alla legittimità della riclassificazione, l’I.N.A.I.L. deduceva che era rimasto accertato che la Sassoli s.r.l. avesse provveduto negli anni al montaggio di prefabbricati in ferro sui vari cantieri, utilizzando squadre di personale addette solo a tale mansione: pertanto – a parere dell’appellante – con riferimento alle retribuzioni corrisposte a tali dipendenti la voce corretta di classificazione risultava essere quella di cui al n. 3120 (edilizia industrializzata) e non quella attribuita sulla base della denuncia iniziale (n. 6211 carpenteria metallica con posa in opera).

Concludeva, perciò, per la riforma della sentenza ed il rigetto della domanda della Sassoli s.r.l. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 6 aprile 2006, respingeva il gravame.

Proponeva ricorso per cassazione L’I.N.A.I.L., affidato a tre motivi.

Resisteva con controricorso la s.r.l. Sassoli in liquidazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. -Con il primo motivo 11.N.A.I.L. denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, avendo “i giudici di merito” annullato il provvedimento di riclassificazione per difetto di motivazione, laddove nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente aveva chiesto di accertare nel merito la fondatezza della pretesa.

Ad illustrazione del motivo, formulava il prescritto quesito di diritto.

Il motivo è infondato posto che, avendo il Tribunale di Arezzo dichiarato la nullità del provvedimento per assoluta carenza di motivazione, l’Istituto avrebbe dovuto lamentare in sede di gravame il vizio ora dedotto, e ciò, come visto, non risulta dalla lettura della sentenza impugnata, nè l’Istituto ha riprodotto i relativi atti del giudizio, in contrasto col principio dell’autosufficienza.

2. -Con il secondo motivo l’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. 18 giugno 1988, art. 13 anche con riferimento alla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 10 e 20, dolendosi che il provvedimento di riclassificazione si basava su di un precedente verbale di accertamento ispettivo, costituente ampia motivazione delle ragioni della riclassificazione anche ai sensi del citato D.M. 18 giugno 1988, art. 13. Ad illustrazione del motivo, formulava il prescritto quesito di diritto.

Anche tale motivo risulta infondato.

Premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto censure concernenti l’erronea interpretazione del D.M. 18 giugno 1988 emanato in attuazione della delega espressamente contenuta nel D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 40 posto che tale decreto è dotato di rilevanza normativa esterna ed è, pertanto, suscettibile di esame diretto da parte del giudice di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 15 luglio 2010 n. 16586, Cass. 5 agosto 2005 n. 16547), deve rilevarsi che il D.M. 18 giugno 1988, art. 13 in caso di nuova classificazione delle posizioni assicurative, esige da parte dell’I.N.A.I.L. apposita comunicazione al datore di lavoro con provvedimento adeguatamente motivato (Cass. 29 agosto 2003 n. 12686).

E’ evidentemente irrilevante che la pronuncia si riferisca al caso dell’aumento del premio in relazione all’andamento infortunistico quale risulta dal tasso specifico aziendale, posto che il principio è chiaramente contenuto nel citato art. 13, applicabile al caso in esame.

L’art. 13 (intitolato ai provvedimenti di riclassificazione), stabilisce infatti al comma 1, che “l’I.N.A.I.L., accertato in qualsiasi momento che la classificazione e la relativa tassazione applicate sono errate, procede alle necessarie rettifiche, dandone comunicazione al datore di lavoro con provvedimento adeguatamente motivato. Il relativo provvedimento ha effetto dalla data in cui doveva essere applicata l’esatta classificazione e tassazione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste per i casi di incompleta od erronea denuncia che abbia comportato la liquidazione ed il pagamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto”.

Il comma 3 stabilisce che “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di accertata variazione delle incidenze percentuali delle singole voci di tariffa”. L’adeguata motivazione del provvedimento di riclassificazione è del resto espressione di un principio generale valido per tutti gli atti amministrativi esplicanti direttamente efficacia nei confronti dei terzi, secondo quanto espressamente stabilito dalla L. n. 241 del 1990, art. 3 (Cass. 26 settembre 1998 n. 9660). In tale sentenza questa Corte ha al contempo rilevato, con riferimento alla comunicazione dell’oscillazione dei tassi medi, di cui all’art. 21 del medesimo D.M. (che parimenti la norma prevede debba essere adeguatamente motivato), che tale prescrizione può dirsi rispettata soltanto quando il provvedimento contenga fin dal momento della sua emissione tutti gli elementi ivi indicati, sicchè alla mancanza di una congrua motivazione contestuale non può sopperirsi successivamente attraverso l’esame della documentazione esibita in giudizio dall’I.N.A.I.L. Ciò si desume non soltanto dai principi generali che regolano la materia, ma anche specificamente dal D.P.R. n. 1124, art. 45 in tema di ricorsi riguardanti l’applicazione delle tariffe dei premi, che fa decorrere dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento “de quo” il termine di trenta giorni entro il quale il datore di lavoro può proporre ricorso alla Commissione prevista dall’art. 39, comma 3, dello stesso D.P.R. n. 1124: è, infatti, evidente che l’interessato per far valere le proprie ragioni deve essere stato adeguatamente e tempestivamente edotto della motivazione della disposta variazione del tasso.

3. -Con il terzo motivo l’I.N.A.I.L. denuncia violazione e falsa dell’art. 112 c.p.c. “per mancata pronuncia e motivazione su una domanda proposta dalla parte su un punto decisivo della controversia”, nonchè violazione, in via analogica, dell’art. 645 c.p.c. per non avere la corte territoriale esaminato nel merito la fondatezza della pretesa creditoria, lamentando che nell’ipotesi di opposizione a cartella esattoriale, il giudice dell’opposizione non può limitarsi all’esame di eventuali vizi formali dell’atto, ma deve esaminare il merito della pretesa. Anche tale ultimo motivo risulta infondato. Questa Corte ha già evidenziato (sentenza 30 novembre 2009 n. 25208, Cass. 24 ottobre 2008 n. 25757, Cass. 8 luglio 2008 n. 18691), che in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell’assoluta indeterminatezza o irregolarità formale della cartella di pagamento integra un’opposizione agli atti esecutivi di cui al D.Lgs. n. 46 cit., art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, con la conseguenza che prima dell’inizio dell’esecuzione l’opposizione va proposta nei termine di cinque giorni dalla notifica della cartella (ex art. 617 c.p.c. nel testo precedente le modifiche di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35), non potendo trovare applicazione il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 24, comma 5, del medesimo D.Lgs., riferibile all’opposizione sul merito della pretesa di riscossione, neppure ove si assuma che la cartella non contenga alcun riferimento al credito, non essendo possibile in tal caso proporre con un unico atto l’opposizione di merito e quella per vizi di forma della cartella, giacchè la prima è materialmente preclusa dalla mancanza dei dati necessari ad approntare qualsiasi difesa.

Va infatti rammentato che mentre l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. è diretta a far valere l’inesistenza del diritto dell’esecutante a procedere ad esecuzione forzata, cioè l’inesistenza sostanziale dell’azione esecutiva (oltre che la impignorabilità dei beni), l’opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. è invece, rivolta a far valere i vizi formali degli atti dell’esecuzione, comprendendo in tali atti non soltanto i veri e propri atti esecutivi, ma anche gli atti preliminari all’esecuzione, come è fatto palese dalla formulazione dell’art. 617 c.p.c., ove si fa riferimento alla regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto e della loro notificazione, che sono, appunto, atti preliminari all’esecuzione.

Non possono pertanto applicarsi, come preteso dall’I.N.A.I.L. le disposizioni inerenti il giudizio ordinario di merito, tanto meno quelle in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.

4. -Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa, che liquida in Euro 12,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari, spese generali i.v.a. e c.p.a.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA