Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12915 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 26/05/2010), n.12915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

OROBICA SCAVI DI BALDELLI & C. S.N.C., in persona del

legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, sez. 65, n. 144, depositata il 12 novembre

2007.

Letta la relazione scritta del relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che – preso atto di essere chiamata a pronunziare su appello notificato il 30 settembre 2004 avverso sentenza depositata il 2 febbraio 2002 – la decisione impugnata perviene alla declaratoria dell’inammissibilità dell’appello, sul presupposto della violazione della previsione di cui all’art. 330 c.p.c., comma 3, determinata dall’avvenuta notificazione dell’atto, dopo l’anno (solare) dalla pubblicazione della sentenza impugnata, al difensore del contribuente, presso il suo studio, e non alla parte personalmente;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, deducendo: 1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 545 del 1992, artt. 1 e 17 e art. 330 c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c., della L. n. 742 del 1969 e della L. n. 289 del 2002, art. 16, in combinato disposto; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 330 e 156 c.p.c.; 4) violazione e falsa applicazione degli artt. 330 e 291 c.p.c.;

– che la società intimata non si è costituita;

osservato:

– che il secondo motivo di ricorso è manifestamente fondato;

che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di impugnazione, per lo stretto collegamento intercorrente tra la norma dell’art. 327 c.p.c. e quella dell’art. 330 c.p.c., l’atto di impugnazione deve essere notificato in uno dei luoghi dai cui all’art. 330 c.p.c., comma 1, e non già personalmente alla parte, tutte le volte che trovi applicazione il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, che, va, pertanto, depurato dei quarantasei giorni della sospensione feriale dei termini processuali di cui alla L. n. 742 del 1969, mentre alla notifica alla parte personalmente deve farsi luogo dopo l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, nella ricorrenza della diversa situazione disciplinata dall’ultimo comma dello stesso art. 327 c.p.c. (cfr.

Cass. 14756/07, 27713/05, 18572/04, 21514/03, 7278/95, SS.UU. 12593/93);

– che coerenza logico-giuridica impone che identico criterio debba essere adottato in ipotesi di sospensione legale del termine d’impugnazione diversa da quella prevista dalla L. n. 742 del 1969, quale è quella disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6;

considerato:

– che, alla luce dell’esposto rilievo, s’impone l’accoglimento del secondo motivo di ricorso con assorbimento degli altri; considerato peraltro:

– che, vertendosi in tema di controversia incidente su accertamento di reddito di partecipazione a carico di socio di società di persona, occorre rilevare la nullità dell’intero giudizio;

– che deve, invero, farsi applicazione del principio di recente affermato dalle Sezioni Unite (sent. 14815/2008), a mente del quale “La unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente (salvo che vengano prospettate esclusivamente questioni personali) la società ed i soci, i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. SS.UU. 1052/07); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza: – che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29); – che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.

ritenuto:

che, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata nelle forme di cui a artt. 375 e 380 bis c.p.c., e che, rilevata la nullità dell’intero giudizio alla stregua di quanto sopra precisato, la controversia va rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo, che procederà all’integrazione del contraddittorio secondo le indicazioni della richiamata decisione delle SS.UU.;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale comporta la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il secondo motivo di ricorso assorbiti gli altri;

cassa la decisione impugnata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

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