Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12915 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/05/2017, (ud. 21/02/2017, dep.23/05/2017),  n. 12915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21148-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.G. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

G.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BACCINA 43, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA MARTUFI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ETTORE NOTTI,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 7656/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/09/2009 R.G.N. 9153/2006.

Fatto

RILEVATO

e la Corte d’appello di Roma con sentenza depositata il 7.9.09, ha ritenuto illegittimo, per genericità della causale, il primo contratto a termine stipulato tra la società Poste Italiane e G.G. il 12.2.98 (per esigenze eccezionali conseguenti i processi di riorganizzazione in corso ex art. 8 del c.c.n.l. 1994), confermando la condanna al risarcimento del danno di Poste dalla data di messa in mora (13.5.04) sino all’effettivo ripristino del rapporto (7.2.06).

Che avverso tale sentenza la società Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste la G. con controricorso contenente ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

Che la società Poste si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto l’illegittimità della clausola appositiva del termine pur stipulata entro il limite temporale (30.4.98) di efficacia della contrattazione collettiva delegata L. n. 56 del 1987, ex art. 23.

Che la censura è fondata, pur avendo la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la causale di assunzione fosse generica. La costante giurisprudenza di questa Corte ha infatti ritenuto che la delega contenuta nel predetto art. 23 consenta, in base agli accordi sindacali delegati, la stipula di contratti a termine, per la causale in questione, entro il limite temporale del 30.4.98 (ex plurimis, Cass. 9 giugno 2006 n.13458, Cass.20 gennaio 2006 n.1074), senza necessità di ulteriori specificazioni, stante la natura di delega in bianco alle oo.ss. contenuta nel menzionato art. 23 (Cass. S.U. 2 marzo 2006 n.4588).

Che col ricorso incidentale la G. si duole della condanna al risarcimento del danno stabilita dalla sentenza impugnata.

Che tale ricorso risulta assorbito stante la accertata legittimità dell’assunzione a termine.

Che la sentenza impugnata deve dunque cassarsi, con rinvio al altro giudice, in dispositivo indicato, per valutare la legittimità o meno del secondo contratto stipulato tra le parti in data 9.7.99 oltre alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

e accoglie il primo motivo del ricorso principale, e dichiara assorbiti i tinti ed il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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