Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12915 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7707/2015 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in Roma presso la

Cassazione che lo rappresenta e difende l’Avv. GESSICA G. SALIERNO,

NICOLA WALTER DI PERNA;

– ricorrente –

contro

C.D., elettivamente domiciliato in Roma presso l’Avv.

Mario A. Ciarambino, e l’Avv. Alessandro Di Iorio come giusta

procura a margine del ricorso;

– intimato –

avverso la sentenza n. 154/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 11/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/05/2016 dal Relatore Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Flagella Potito per delega dell’Avv. Antonio

Ciarambino difensore del resistente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– R.S. convenne in giudizio C.D., chiedendo il regolamento dei confini tra i fondi di rispettiva proprietà, nonchè il rilascio del terreno occupato dal convenuto e la condanna dello stesso al risarcimento del danno;

– il convenuto resistette alla domanda attorea;

– il Tribunale di Foggia, accogliendo la domanda principale, accertò il confine e condannò il C. al rilascio, in favore dell’attore, della porzione di terreno occupata;

– sul gravame proposto da C.D., la Corte di Appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, accertò diversamente il confine tra i due fondi, condannando il R. a rilasciare al C. una porzione di terreno a quest’ultimo appartenente;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre R. S. sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso C.D.;

Atteso che i due motivi di ricorso (con i quali si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in relazione all’accertamento del confine compiuto dalla Corte di Appello) appaiono inammissibili, sia per l’assoluta genericità degli stessi, sia in quanto sottopongono alla Corte –

nella sostanza – profili relativi ad accertamenti di fatto e alla valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione (richiamando, tra l’altro, in modo preciso e motivato le risultanze della disposta C.T.U.), sicchè deve escludersi tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, che circoscrivono l’ambito del motivo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e 629831);

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato inammissibile”;

Considerato che:

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici, ritenendo tuttavia di dover pronunciare il rigetto del ricorso per insussistenza dei denunciati vizi di legittimità;

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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