Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12915 del 13/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 13/06/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 13/06/2011), n.12915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ENTALPIA DI D’ANNA CARMINE & C SAS, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DELLE CINQUE GIORNATE n. 2, presso lo studio dell’avvocato

ANTONGIULIO AGOSTINELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato

GAMBARDELLA GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56,

presso lo studio dell’avvocato D’AMATO GIOVANNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato RINO ARMANO, giusta delega in atti;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 5070/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/07/2008, R.G.N. 5747/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e rigetto del controricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda proposta da G. L., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare irrogatogli dalla ENTALPIA s.a.s. il 3 marzo 2005 per assenza ingiustificata dal lavoro e per il mancato ottemperamento al provvedimento di trasferta presso la sede di (OMISSIS), con conseguente ordine di reintegra nel posto di lavoro e condanna al risarcimento dei danni.

Proponeva appello la società ENTALPIA, resisteva il G..

Con la sentenza impugnata, depositata il 15 luglio 2008, la Corte d’appello di Napoli respingeva il gravame. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società ENTALPIA, affidato a quattro motivi. Resiste il G. con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la società denuncia “violazione ovvero illogica e/o omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., commi 3 e 5 in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 7 ed all’art. 2119 c.c.”. Lamentava in particolare che la corte territoriale ritenne erroneamente che la contestata assenza ingiustificata dal lavoro e la mancata ottemperanza al provvedimento di trasferta necessitassero dell’affissione del codice disciplinare, trattandosi al contrario di comportamento in contrasto con i doveri comunemente sentiti dalla coscienza sociale, per i quali la preventiva affissione del codice disciplinare non era necessaria.

2. -Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia “violazione ovvero illogica e/o omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione ex art. 360, commi 3 e 5 in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 7 agli artt. 1455 e 2119 c.c. nonchè alla L. n. 604 del 1966, art. 3”.

Si duole in particolare che l’assenza per un periodo superiore a tre giorni costituiva violazione di un obbligo discendente direttamente dalla legge, nonchè dall’art. 2119 c.c. 3. -Con il terzo motivo la società ENTALPIA denuncia “violazione ovvero illogica e/o omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione ex art. 360, commi 3 e 5 in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 7 agli artt. 2104 e 2119 c.c. nonchè alla L. n. 604 del 1966, art. 3”.

Deduceva al riguardo, ancora, che la mancata esecuzione del provvedimento di trasferta e l’assenza dal lavoro costituivano, a differenza di quanto ritenuto dalla corte territoriale, gravi violazioni delle norme richiamate.

4. -Con il quarto motivo denuncia “violazione ovvero illogica e/o omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione ex art. 360, commi 3 e 5 in relazione all’art. 2697 c.c. nonchè all’art. 416 c.p.c.”.

Lamenta la società la mancata ammissione della prova in ordine alla affissione del codice disciplinare. Formulava in sede di conclusioni i quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

5. – I motivi, che stante la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, risultano infondati.

Occorre infatti evidenziare che le censure inerenti la violazione o falsa applicazione di norme di diritto attengono, a ben vedere, ad un apprezzamento di fatto. Al riguardo questa Corte ha più volte osservato (Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. sez. un. 5 maggio 2006 n. 10313, Cass. 30 marzo 2005 n. 6653, Cass. 11 agosto 2004 n. 15499, Cass. 19 aprile 2002 n. 6224), che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione dall’art. 65 ord. giud.); viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge ed impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Lo scrimine tra luna e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

Nella specie i motivi denunzianti violazione o falsa applicazione di norme di diritto attengono non già all’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ma ad una pretesa erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ed in particolare della gravità o meno del comportamento addebitato al G., e se esso potesse o meno ascriversi nel concetto di giusta causa o nella violazione del c.d. minimum etico (Cass. 9 marzo 2004 n. 4778, Cass. 20 ottobre 2000 n. 13906, Cass. 27 marzo 1999 n. 2954).

Nella specie la corte di merito ha adeguatamente valutato che i comportamenti contestati non concretavano quella manifesta contrarietà ai generali obblighi del lavoratore discendenti dalla legge, per i quali non è necessaria la specifica inclusione nel codice disciplinare restando così irrilevante la sua mancata affissione ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 7 evidenziando inoltre che il mancato raggiungimento della sede di (OMISSIS) non poteva che essere valutato alla luce della relativa disciplina collettiva, inferendo dalla mancata affissione del codice disciplinare l’illegittimità del licenziamento (sul punto, ex plurimis, Cass. 9 marzo 2004 n. 4778). La corte ha anche accertato l’esistenza di uno stato morboso del lavoratore da epoca precedente a quella del licenziamento (motivato anche per assenza ingiustificata dal lavoro), che non risulta censurata in questa sede.

Quanto poi al vizio di contraddittorietà della motivazione, la Corte non può che ribadire quanto osservato dalle sezioni unite (sentenza 22 dicembre 2010 n. 25984) secondo cui esso ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste allorchè, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice, mentre le altre censure inerenti la motivazione debbono riguardare l’obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l’interpretazione accolta, non potendosi perciò ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (sul punto cfr. altresì Cass. n. 10203 del 2008, Cass. n. 23484 del 2007).

Va infine evidenziato che in materia di licenziamento, la valutazione della gravità dell’infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e non inficiata da errori logici e giuridici (Cass. 23 agosto 2006 n. 18377).

Nella specie la corte territoriale, con motivazione logica ed esente da errori, e quindi incensurabile in sede di legittimità, ha ritenuto che la contestata assenza dal lavoro, in parte dovuta a malattia e la connessa mancata esecuzione all’ordine di trasferta, istituto disciplinato dal c.c.n.l., non consentissero di ritenere il comportamento censurato di tale gravità da risultare manifestamente contrario all’etica comune o concretante violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, tanto da poter essere sanzionate con licenziamento disciplinare senza la preventiva affissione del codice disciplinare. Occorre peraltro evidenziare che, come risulta incontestatamente dalla sentenza impugnata, la stessa società ENTALPAIA si duoleva che il lavoratore avesse disatteso le disposizioni, sia verbali che scritte, che gli imponevano di recarsi in trasferta presso il Cantiere di (OMISSIS) (pag. 2 sentenza).

Quanto alla mancata ammissione della prova testimoniale, la Corte può limitarsi a considerare che “il ricorrente per cassazione, il quale deduca l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata ammissione di una prova orale, ha l’onere di indicare in modo adeguato e specifico la prova non ammessa dal giudice (nella specie, come nella presente, il ricorrente non aveva riportato i capitoli della prova per testi non ammessi), dato che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative” (Cass. 26 giugno 2007 n. 14751; Cass. 20 gennaio 2006 n. 1113).

Il ricorso deve essere pertanto respinto, restando così assorbito il ricorso incidentale condizionato, inerente la ritenuta inammissibilità, per tardività, della eccezione di illegittimità della sanzione per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 5.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, pari ad Euro 52,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari, spese generali, i.v.a. e c.p.a.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011

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