Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12914 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 26/05/2010), n.12914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

FEBBRONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Milano, Via Fontana n. 25, presso lo

studio dell’avv. CRISTIANO ROMANO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Largo Messico n. 7, presso lo

studio dell’avv. TEDESCHINI Federico, che la rappresenta e difende

unitamente agli avv.ti Pio Dario Vivone e Maria Lucia Tamborino;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, sez. 24, n. 56, depositata il 23 ottobre

2007.

Letta la relazione scritta del relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3;

udito, per la controricorrente, l’avv. Paola Cureticiani;

udito il P.G., in persona del Procuratore generale Dott. Riccardo

Fuzio, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso o, in subordine, la

sua rimessione in pubblica udienza.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la società contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento di tassa automobilistica per l’anno 2000, deducendo l’intervenuta decadenza della Regione dal potere di riscossione in quanto notificato oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo all’ultimo giorno per il pagamento;

che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con sentenza che, in esito all’appello della Regione, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;

che i giudici di appello rilevarono, in particolare, che i termini per la notifica erano stati prorogati al 31.12.2005;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, illustrato anche con memoria, deducendo violazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, convertito in L. n. 53 del 1983 (Misure in materia tributaria) e successive modificazioni, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e formulando il seguente quesito: “in materia di tassa automobilistica regionale l’avviso di accertamento deve essere notificato nel termine prescritto, diversamente l’ente impositore non può pretenderla; allorchè il contribuente impugni il suddetto avviso, deducendo l’avvenuto decorso del tempo della prescrizione prima, che egli l’abbia ricevuto, incombe sull’ente impositore l’onere di provare la tempestiva notifica dell’atto”;

osservato:

– che il ricorso è inammissibile, giacchè non ottempera alle prescrizioni imposte, a pena d’inammissibilità, dall’art. 366 bis c.p.c.;

– che le SS.UU. di questa Corte hanno, infatti, reiteratamente affermato che il quesito relativo ad una censura in diritto non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo ovvero (come nel caso di specie) nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo (giacchè, in tal modo, il quesito si risolverebbe in un’astratta petizione di principio, inidonea ad evidenziare il nesso tra la fattispecie concreta ed il principio di diritto che si chiede venga affermato), ma deve assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale; con la conseguenza che la Corte deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica del caso controverso, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (v. Cass. S.U. 3519/08); osservato inoltre:

che il ricorso per cassazione della società contribuente appare, altresì, inammissibile posto che si fonda su di una doglianza (l’intempestività della notifica dell’accertamento anche rispetto al termine prorogato del 31.12.2005) non prospettata nel ricorso introduttivo, che la decisione impugnata rivela imperniato sulla mera tardività della notifica dell’accertamento rispetto all’originario termine del 31 dicembre del terzo anno successivo all’ultimo giorno utile per il pagamento;

– che infatti, in tema di contenzioso tributario, il meccanismo d’instaurazione del processo è imperniato sull’impugnazione del provvedimento impositivo, tesa ad ottenere sindacato giurisdizionale sulla legittimità formale e sostanziale del medesimo; con la al provvedimento impositivo quali causae petendi della correlata domanda di annullamento, l’indagine sul rapporto tributario è rigorosamente circoscritta ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione, che il contribuente abbia specificamente dedotto nel ricorso introduttivo di primo grado, con l’unico temperamento, nella specie non risultante, costituito dall’esercizio della facoltà, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24 (cfr. Cass. 20393/07, 5022/07, 7766/06, 28680/05, 12147/04, 9745/03, 6029/02);

ritenuto:

conseguenza che, fungendo i motivi dell’opposizione;

– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza, la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: dichiara il ricorso inammissibile; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 600,00 (di cui Euro 100,00, per esborsi), oltre spese generali, contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

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