Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12914 del 23/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12914 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

SENTENZA

sul ricorso 613-2012 proposto da:
SHIRAI

KUMIKO

S1-IRKMK66E42Z219A,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo
studio dell’avvocato STEFANO MENICACCI, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –

2015
contro

842
SANTORO

MARIO

SNTMRA68C23Z504N,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA A POLLAIOLO 5, presso lo
studio dell’avvocato YURI PICCIOTTI, che lo rappresenta

1

Data pubblicazione: 23/06/2015

e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO SILVESTRI
giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente –

avverso la sentenza n. 1981/2009 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 09/11/2010 R.G.N. 2360/2008;

udienza del 09/04/2015 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Kumiko Shirai ha proposto ricorso per cassazione articolato
in unico motivo avverso la sentenza n. 1981/2009 depositata in
data 9.11.2010 con la quale la Corte di appello di Roma,
rigettando l’appello della Kumiko, ha confermato la sentenza

domanda proposta dall’odierna ricorrente nei confronti di
Mario Santoro, avente ad oggetto la risoluzione del contratto
di locazione sottoscritto dal Santoro e da tale Andrea
Strianese, con condanna ex art. 96 cod. proc. civ..
Entrambi i giudici del merito hanno ritenuto l’estraneità
della Shirai al rapporto di locazione, sottoscritto dal
Santoro con lo Strianese, il quale aveva incassato i canoni e
i cui poteri rappresentativi non erano stati dimostrati.
Ha resistito Mario Santoro, depositando controricorso e
rappresentando la cessazione della materia del contendere per
avvenuto rilascio dell’immobile, in favore di Andrea
Strianese.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello – premesso che l’appellante, odierna
ricorrente, assumeva si essere beneficiaria del contratto di
locazione stipulato nel suo interesse e per suo conto da
Andrea Strianese – ha osservato che mancava la prova del
titolo legittimante la dedotta qualità di locatrice, non
essendo stato dimostrato che Kumiko Shirai avesse la
disponibilità di fatto della cosa in base a titolo non
contrario a norme di ordine pubblico, legittimante la
risoluzione per inadempimento del conduttore; di conseguenza

3

del Tribunale di Roma n. 2323/2008 che aveva rigettato la

ha ritenuto che la questione prospettata con il motivo di
appello, secondo cui il Tribunale non aveva valutato l’ipotesi
di una rappresentanza volontaria da parte del terzo,
ratificata dall’appellante, fosse irrilevante, non trovando
giustificazione in alcun titolo in capo alla Shirai.

a favore di terzo, poiché – come condivisibilmente evidenziato
dal primo giudice – non risultava essere stato esplicitato e
neppure allegato o dimostrato l’interesse perseguito dallo
stipulante, risultando, al contrario, che Andrea Strianese
incamerava i canoni di locazione.
2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione o
falsa applicazione degli artt. 1117 e 1571 cod. civ. L.
431/1998, 2697 cod. civ., art. 112 cod. proc. civ.,

error in

procedendo, art. 1411 cod. civ..

Al riguardo parte ricorrente

premesso che nel contratto

di locazione si legge «contratto locazione ad uso abitativo di
natura transitoria tra Shirahi Kumiko e Santoro Mario

per

la locatrice Strianese Andrea _» e precisato, altresì, che la
qualità di locatore postula la mera disponibilità del bene deduce che, nella specie, la prova della legittimazione della
locatrice era implicita «nella stessa stipula – ovvero nella
sottoscrizione congiunta

– del contratto

di locazione»;

lamenta, quindi, violazione degli artt. 2697 cod. civ. e
dell’art. 112 cod. proc. civ. per la considerazione che la
carenza di prova della disponibilità del bene non era stata
oggetto di eccezione da parte del conduttore; rileva, inoltre,
che la motivazione è illegittima nel punto in cui ha escluso

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Neppure poteva ravvisarsi lo schema negoziale del contratto

la sussistenza degli schemi del contratto a favore di terzo,
vuoi perché non sarebbe mai stato contestato l’interesse dello
stipulante, vuoi perché il palese interesse economico dello
stipulante sarebbe stato dimostrato dall’avere il medesimo
incassato i canoni, come risultava confessato dallo stesso

sarebbe incorso anche in contraddizione, acriticamente
avallando la decisione di primo grado sulla carenza
dell’interesse dello stipulante, perché da un lato ha escluso
tale interesse e, dall’altro, ha acclarato la sussistenza di
un interesse economico; inoltre sull’accertamento della
sussistenza di un interesse economico si sarebbe formato il
giudicato.
2.1. Prima di ogni altra considerazione, il Collegio rileva
che non sussistono i presupposti della dichiarazione della
cessazione della materia del contendere in ragione della
riferita riconsegna dell’immobile locato in favore di Andrea
Strianese, terzo estraneo al giudizio; giacché ciò di cui si
controverte (ancora) è la pretesa di rilascio in favore di
Kumiko Shirai. Quest’ultima, peraltro, in questa sede, non ha
né confermato, né smentito la circostanza del rilascio in
favore del terzo, né tantomeno ha lasciato intendere che il
terzo possa avere ricevuto il bene in nome e per conto di essa
ricorrente.
2.2. Il ricorso assembla in una unico motivo una congerie
di questioni dai profili oggettivamente diversi, di violazione
di norme sostanziali e processuali, che non giova alla
comprensione delle ragioni delle doglianze e, in definitiva,

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conduttore; a quest’ultimo riguardo il giudice di appello

alla specificità delle censure stesse. E ciò, segnatamente per
quanto riguarda il tema principale del contendere, che è
quello della titolarità da parte dell’odierna ricorrente dei
diritti derivanti dalla locazione e, in specie, di quello di
chiedere la risoluzione del contratto, atteso che le

della rappresentanza, postulante la qualità di “parte” (in
senso formale e sostanziale, per esservi stata, in tesi, “la
spendita del nome”) e quello alla diversa figura del contratto
a favore di terzo, il quale è non è parte (né in senso
formale, né in senso sostanziale) del contratto.
2.3. A ciò aggiungasi che il ricorrente per cassazione, ove
intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un
documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere
– imposto dall’art. 366 cod. proc. civ. co . l, n. 6 in
correlazione con il n. 4 dell’art. 369 cod. proc. civ. – di
produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere
va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase
processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il
documento in questione; il secondo deve essere adempiuto
trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del
documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri
rende il ricorso inammissibile.
Orbene nel caso di specie la ricorrente pretenderebbe di
derivare la prova della propria legittimazione da una sorta di
collage

di parole riportate in contratto (e cioè le poche

parole, inframmezzate da omissis, sopra testualmente riportate
sub

2), sul presupposto che tale prova sia

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«nella stessa

allegazioni difensive oscillano tra il richiamo allo schema

stipula
contratto

ovvero nella sottoscrizione
di locazione».

congiunta –

del

Senonchè, considerato che non

risulta mai stata posta in discussione nelle fasi di merito la
circostanza che il contratto di locazione non era sottoscritto
da Kumiko Shirari, il riferimento alla “sottoscrizione

supportare l’allegazione difensiva.
2.4. Per il resto – precisato che il sindacato di
legittimità non può investire il risultato interpretativo in
sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati
al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni
legali di ermeneutica e la coerenza e logicità della
motivazione (Cass. n. 2074/2002) – le deduzioni della
ricorrente si infrangono contro la considerazione che entrambi
i giudici del merito hanno ritenuto, sulla scorta vuoi del
tenore del contratto di locazione, vuoi anche del successivo
svolgimento del rapporto, che la ricorrente, fosse estranea al
contratto e che neppure ne fosse la mera benificiaria.
Non vi è vizio di ultrapetizione, perché è la stessa
ricorrente a dar atto che era stata contestata dall’opponente
alla convalida di sfratto la carenza di legittimazione di essa
Kumiko Shirai (cfr. pag.2 del ricorso); peraltro, se del caso,
la censura avrebbe dovuto essere svolta avverso la sentenza di
primo grado.
Non vi è violazione delle norme in tema di contratto a
favore di terzi, perché il fatto che lo Strianese introitasse
il canone della locazione smentisce – e non già conferma, come
pretenderebbe l’odierna ricorrente – l’esistenza di un

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congiunta” appare quantomeno criptico e, comunque, inidoneo a

interesse dello stesso a contrarre in favore del terzo.
Correlativamente risulta implausibile la dedotta violazione
del giudicato interno.
In definitiva l’esame complessivo del ricorso conduce alla
declaratoria della sua inammissibilità.

dispositivo alla stregua dei parametri di cui al

D.M.

n. 55

del 2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il

ricorso e condanna

parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in

e

1.100,00 (di cui 200,00 per

esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese
generali.
Roma 9 aprile 2015

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in

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