Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12914 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/05/2017, (ud. 16/02/2017, dep.23/05/2017),  n. 12914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18142-2011 proposto da:

S.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 595/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 30/06/2010 R.G.N. 716/2009.

Fatto

RILEVATO

1. che con sentenza in data 12.5/30.6.2010 (nr. 595/2010) la Corte di Appello di Salerno ha respinto l’appello proposto da S.S. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede (nr. 2325/2008), che aveva rigettato la domanda proposta dalla S. nei confronti di POSTE ITALIANE spa per la dichiarazione della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra le parti di causa per il periodo 13.7-30.9.1998 e 8.7-31.8.1999 ai sensi dell’art. 8, comma 2 punto CCNL 26.11.1194, per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”;

2. che avverso tale sentenza ha proposto ricorso S.S., affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese POSTE ITALIANE spa con controricorso;

3. che la ricorrete ha depositato tardivamente la memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

CONSIDERATO

1. che la parte ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo:

-con il primo motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 113 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 8 ed 87 CCNL POSTE ITALIANE ed all’abrogato art. 2074 cod. civ., degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., degli artt. 2727 e segg. cod. civ., per l’omesso rilievo d’ufficio della inapplicabilità del principio di ultrattività di cui all’art. 2074 cod. civ. ai contratti collettivi di diritto comune venuti a scadenza, come il CCNL 26.11.1994 (la cui scadenza era fissata dall’art. 87 dello stesso contratto alla data del 31.12.1997);

-con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 – violazione degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ., degli artt. 1362 e segg. cod. civ., dell’art. 8, comma 3 CCNL 26.11.1994 in relazione all’art. 2697 cod. civ., L. n. 230 del 1962, art. 3, L. n. 56 del 1987, art. 23 per omessa pronunzia sul motivo d’appello relativo alla violazione della clausola di contingentamento e per mancata acquisizione della prova, a carico di Poste Italiane spa, del rispetto della stessa clausola;

– con il terzo motivo violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione alla L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 3, dell’art. 2697 cod. civ. in relazione alla L. n. 230 del 1962, art. 3, dell’art. 1421 cod. civ., dell’art. 2729 cod. civ. anche in relazione all’art. 116 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto assolto dalla società Poste Italiane l’onere di provare la assenza di personale per ferie nell’ufficio in cui ella era stata applicata per il solo fatto che il periodo di lavoro rientrava in quello previsto dalle parti collettive, senza procedere al controllo della effettiva corrispondenza tra la fattispecie concreta e quella astratta;

– con il quarto motivo, violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 2729 cod. civ., dell’art. 1362 e segg. cod. civ. in relazione all’art. 8 CCNL 26.11.1994, della L. n. 230 del 1962, artt. 1, 2 e 3, per avere la Corte di merito ritenuto la prova della effettiva ricorrenza della causale sulla base della corrispondenza tra il periodo di assunzione e quello previsto dalla norma collettiva e del preteso fatto notorio del godimento delle ferie da parte del personale in organico nel periodo estivo;

2. che ritiene il collegio si debba rigettare il ricorso;

3. che, infatti:

– il primo motivo è infondato giacchè la questione della scadenza del contratto collettivo prevedente le fattispecie di assunzione a termine avrebbe dovuto essere dedotta dalla ricorrente quale motivo di impugnazione del contratto a termine, non potendo il giudice pronunziare in assenza della relativa domanda; il principio della rilevabilità d’ufficio della nullità del negozio giuridico in ogni stato e grado del giudizio, contenuto nell’art. 1421 c.c., va necessariamente coordinato sia con il carattere dispositivo del gravame sia con il principio di disponibilità della prova sia con la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: ne consegue che il giudice di appello non può dichiarare d’ufficio la nullità di un atto negoziale per un motivo basato su fatti diversi e nuovi rispetto a quelli dedotti da colui che ha proposto impugnazione e quindi estranei alla materia del contendere (cfr. Cassazione civile, sez. 3, 29/03/2004, n. 6191).

– quanto al secondo motivo, appare preclusivo all’accoglimento della censura di omessa pronunzia sul motivo di appello il rilievo, al quale la Corte può procedere in via diretta trattandosi di fatto processuale, della mancata proposizione in primo grado della domanda relativa al mancato rispetto della clausola di contingentamento; secondo l’orientamento di questa Corte, qui condiviso,(cfr, ex plurimis, Cass nn.rr. 13609/2015; 2313/2010; 11659/2012; 15112/2013; 28663/2013; 21257/2014; 23989/2014), fondato sui principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, ai sensi dell’art. 111 Cost., nonchè su una lettura dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello, determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito (sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità);

-il terzo ed il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati; questa Corte ha precisato, con indirizzo cui si intende dare continuità (Cassazione civile, sez. 6, 17/03/2014, n. 6097; Cass. 4 agosto 2008, n. 21092; Cass. 2 marzo 2007, n. 4933), che per le assunzioni avvenute nel periodo dell’anno espressamente indicato dalla previsione collettiva (giugno-settembre) nella sua autonoma determinazione non è necessario nè indicare nominativamente i lavoratori sostituiti nè allegare e provare che altri lavoratori della filiale cui viene addetto il lavoratore assunto a termine siano stati collocati in ferie, in quanto l’unica condizione richiesta dalle parti collettive è che l’assunzione avvenga nell’ambito di detto periodo;

4. che, pertanto, il ricorso deve essere respinto;

5. che le spese vengono regolate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 3.500 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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