Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12914 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7075/2015 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 396,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GIUFFRIDA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO BENINTENDI,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GIANSANTO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

MANA GIOVANNI elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 10,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO CIUFFA, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANDREA DE PASQUALE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

contro

P.D.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1485/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

1/7/2014, depositata il 04/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– il Condominio dell’edificio sito in (OMISSIS) convenne in giudizio M.G. e P.D., quali ex soci della società M. s.n.c., nonchè la Giansanto s.r.l., chiedendo che venisse dichiarata la nullità del contratto di compravendita col quale la società M. aveva venduto alla Giansanto il c.d. piano piloty esistente nel condominio – in quanto costituente area comune condominiale – e che la Giansanto fosse condannata al rilascio di detta area condominiale;

– i convenuti resistettero alle domande attoree, eccependo che l’area in questione non era di proprietà condominiale;

– il Tribunale di Torino rigettò le domande attoree;

– sul gravame proposto in via principale dal condominio attore e in via incidentale dalla Giansanto s.r.l., la Corte di Appello di Torino confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Condominio dell’edificio sito in (OMISSIS) sulla base di due motivi;

– resistono con controricorso la Giansanto s.r.l. e M. G.;

– P.D., ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., per avere la Corte di Appello riformato una parte della pronuncia di primo grado – quella ove si sarebbe affermata la proprietà condominiale del piano piloty – passata in giudicato per mancata impugnazione) appare manifestamente infondato, in quanto, per un verso, il Tribunale non ha accertato la proprietà condominiale dell’area per cui è causa, limitandosi invece a formulare un’affermazione di carattere generale indipendente dall’esame del caso oggetto del giudizio, e, per altro verso, la Giansanto s.r.l. propose specifico appello incidentale sul punto, legittimando così la diversa motivazione della sentenza di appello;

– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte di Appello omesso di considerare le risultanze della C.T.U.) appare inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in quanto il ricorrente ha omesso di trascrivere i punti salienti della relazione di C.T.U. da lui ritenuti decisivi, non ponendo così questa Corte in condizioni di valutare la fondatezza del motivo (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 26174 del 12/12/2014, Rv.

633667), a fronte peraltro di una motivazione della sentenza impugnata puntuale (che ha esaminato in dettaglio i documenti acquisiti) ed esente da manifesta illogicità;

– Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;

Considerato che:

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi che consentano di dissentire dalla proposta del relatore, dovendosi osservare, in ordine al primo motivo, che il Tribunale ha escluso la proprietà condominiale del piano piloty (altra cosa essendo il riferimento di carattere generale alla presunzione di cui all’art. 1117 c.c., nella specie ritenuta smentita dai titolo) e, in ordine al secondo motivo, che il richiamo al contenuto della C.T.U. è generico e inidoneo a porre in discussione la motivazione della sentenza impugnata, fondata sull’esame dei titoli;

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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