Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12914 del 13/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 13/06/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 13/06/2011), n.12914

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ARIN – AZIENDA RISORSE IDRICHE DI NAPOLI S.P.A., già AMAN – Azienda

Municipalizzata Acquedotto di Napoli, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato PORCELLI DONATO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

D.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR

211, presso lo studio dell’avvocato CAPECCI FRANCESCO, rappresentato

e difeso dall’avvocato FERRARA GIOVANNI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 325/2006 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 27/02/2006 R.G.N. 43304/95;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato PORCELLI DONATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale e in funzione di giudice di appello, confermando la sentenza di primo grado del Pretore della stessa sede, accoglieva la domanda proposta da D.M.G. nei confronti della AMAN – Azienda municipalizzata acquedotto di Napoli, diretta al riconoscimento del suo diritto all’aumento del 10% della paga base, previsto, in attuazione dell’art. 15 del c.c.n.l., dal punto 6) dell’accordo sindacale aziendale ratificato con Delib. 6 giugno 1986 della Commissione amministratrice dell’azienda, in favore dei dipendenti caratterizzati da una particolare professionalità.

Ricordava che il Pretore, nell’accogliere la domanda, aveva rilevato che l’art. 15 del c.c.n.l. di settore aveva attribuito all’istante un vero e proprio diritto soggettivo perfetto a conseguire la maggiorazione in questione e aveva ritenuto che dalla prova testimoniale fosse desumibile che il D.M. avesse tutti i requisiti stabiliti dalla fonte collettiva per conseguire la maggiorazione in questione. Tanto premesso, escludeva che sussistesse il contrasto lamentato dall’Aman tra causa petendi e petitum, dipendente dal fatto che l’applicazione del patto contrattuale sarebbe stata chiesta sulla base di un’allegata disparità di trattamento. In realtà, infatti, il principio di parità di trattamento era stato invocato solo come elemento accessorio e la effettiva causa petendi era identificabile nella richiesta di applicazione dell’art. 15 del c.c.n.l. Questo, a sua volta, non identificava nel riconoscimento aziendale l’elemento costitutivo del diritto, ma demandava alla sede aziendale l’accertamento dei requisiti costitutivi del medesimo peraltro nella specie individuati nei seguenti elementi: a) facoltà di rappresentanza attribuita dall’azienda in rapporto a terzi; b) funzioni di sovrintendenza e/o di coordinamento di altri lavoratori; c) contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni. Come in ogni altro caso analogo, il lavoratore, in difetto del riconoscimento da parte dell’azienda del diritto da lui vantato, aveva la facoltà di agire in giudizio ex art. 24 Cost. Nè tale interpretazione poteva ritenersi contraddetta dalla previsione secondo cui le parti ritenevano che in sede di applicazione il trattamento in questione sarebbe stato tendenzialmente riconosciuto al 20% del personale “in forza al gruppo”, nè infine poteva attribuirsi valore vincolante o preclusivo all’esito della prevista procedura selettiva sindacale.

Infatti nella norma di attuazione dell’accordo si era stabilito che le 00.SS. e l’azienda avrebbero concordato le posizioni e individuato i lavoratori a cui attribuire le maggiorazioni, ma il rinvio non escludeva che in effetti i requisiti erano già indicati nell’accordo e l’individuazione in sede aziendale non era tesa a sostituirsi all’accordo stesso, bensì ad applicarlo.

L’ARIN – Azienda risorse idriche di Napoli s.p.a., subentrata all’AMAN, ricorre per cassazione con un unico motivo. Il D.M. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg., dell’art. 15 del c.c.n.l. 2.3.1986 e degli accordi integrativi aziendali, unitamente a omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo.

Si lamenta che il giudice di appello non abbia dato una risposta esaustiva circa l’interpretazione della normativa contrattuale e degli accordi a base della domanda. Si sostiene che è forzata e poco chiara, rispetto alla chiarezza della norma, l’affermazione, nell’interpretazione dell’art. 15 del c.c.n.l. 2.3.1986, che il procedimento di attribuzione della “professionalità” non postuli alcuna valutazione selettiva comparativa, ma soltanto l’individuazione di posizioni di lavoro che corrispondano ai parametri posti dagli accordi sindacali. Rilevato, in particolare, che tale interpretazione conduce assurdamente al riconoscimento del diritto all’indennità di professionalità a tutti coloro che espletano funzioni di rappresentanza dell’azienda, o di coordinamento di altri dipendenti, oppure con contenuti specialistici delle mansioni, in contrasto con il contenuto dell’art. 15 e della volontà dei contraenti, si sostiene che l’art. 15, comma 3, statuisce che la “professionalità” va attribuita previo accertamento e riconoscimento delle posizioni di lavoro contemplate nella stessa norma al comma precedente e sempre che ricorrano tutte le condizioni richieste dalla normativa contrattuale. Infatti le relative operazioni sono previste dal c.c.n.l. e dagli accordi aziendali come di competenza dell’azienda, che deve individuare selettivamente coloro cui spetti la corresponsione del trattamento in questione a seconda dei previsti gruppi di inquadramento, con una limitazione tendenziale fissata nel 20% del personale in forza al gruppo.

Il ricorso non merita accoglimento.

Esso, in sostanza, formula nei confronti dell’operato del giudice di appello delle doglianze di merito, relative alla non condivisibilità delle opzioni ermeneutiche compiute dal medesimo, senza adeguatamente incanalare le doglianze stesse in puntuali censure di violazione dei criteri legali di interpretazione dei contratti, come sarebbe stato necessario a fronte di un contratto collettivo ed. di diritto comune, in occasione dell’impugnazione in cassazione di sentenza depositata prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha previsto, con il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’ipotesi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro. Del resto non è neanche riportato in maniera puntuale il testo delle disposizioni contrattuali relativamente alla cui interpretazione si discute.

Neanche sono stati dedotte vere e proprie lacune o contraddizione logiche nella motivazione del giudice di merito, le doglianze della parte risolvendosi, come già detto, nella contrapposizione di un percorso interpretativo alternativo, e cioè, inammissibilmente, nella richiesta di diverse valutazioni di merito nell’ambito del giudizio di legittimità.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio sono regolate in applicazione del criterio legale della soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 15,00 per esborsi ed Euro duemilacinquecento/00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge, distratte all’avv. Giovanni Ferrara.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA