Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12913 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 26/05/2010), n.12913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.P.R. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Liguria, sez. 1^, n. 56, depositata il 18 luglio

2007.

Letta la relazione scritta del relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la C.P.C. s.r.l. propose ricorso avverso provvedimento, D.L. n. 12 del 2002, ex art. 3, comma 3, convertito in L. n. 73 del 2002, con il quale l’Ufficio, sulla scorta di verbale di contestazione redatto in esito a verifica del 31.5.2003, le aveva irrogato sanzione amministrativa, per essersi avvalsa, dall’1.1.2003, dell’attività di due lavoratori, in nero, non risultanti dalle scritture e dalla documentazione obbligatoria;

che l’adita commissione tributaria accolse parzialmente il ricorso, ritenendo applicabile la sanzione soltanto per il periodo compreso tra il 29 ed il 31.5.2003 e la decisione fu confermata dalla commissione regionale;

che i giudici di appello rilevarono, in particolare, che – essendo anche documentalmente comprovato che i dipendenti in questione risultavano regolarmente assunti e retribuiti da altra impresa per il periodo dall’1.1. al 31 maggio 2003 – la sanzione doveva essere determinata, così come operato dai primi giudici, con riferimento alla data di effettivo inizio dell’occupazione irregolare (anzichè alla data dell’inizio dell’anno);

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, in due motivi;

– che la società contribuente non si è costituita;

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce “difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie, in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1”;

Considerato:

– che il mezzo è inammissibile, atteso che ogni valutazione in merito alla giurisdizione risulta in questa sede preclusa, alla luce di quanto puntualizzato dalle SS.UU., con le sentenze 24883/08 e 26019/08;

osservato:

– che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce “omessa motivazione circa, un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

considerato:

– che il mezzo è inammissibile, poichè introduce un sindacato in fatto non consentito in sede di legittimità;

che invero – a fronte del convincimento dei giudici del gravame in merito alla ricorrenza della prova della specifica data d’inizio del rapporto in nero, l’Agenzia, pur apparentemente prospettando una carenza di motivazione, rimette, in realtà in discussione, contrapponendovene uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, espresso con motivazione ancorata alle risultanze delle acquisizioni documentali ed in sè coerente;

– che detto apprezzamento si sottrae al sindacato di legittimità, giacchè nell’ambito di questo, non è, conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione: cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03);

ritenuto:

che, pertanto, il ricorso va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte: respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

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