Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12913 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 23/05/2017, (ud. 16/02/2017, dep.23/05/2017),  n. 12913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17598-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.N. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

M.N. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GUIDO ALFANI 29, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO

PANETTA, rappresentato difeso dall’avvocato MASSIMO FAUGNO, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 5776/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/06/2010 R.G.N. 6180/2008.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 25 giugno 2010 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma ha confermato l’illegittimità del termine apposto al contratto intercorso tra M.N. e Poste Italiane s.p.a. nel periodo 1.12.2001-31.1.2002 e la condanna della società al ripristino del rapporto rigettando invece la domanda di condanna al risarcimento del danno.

che avverso tale sentenza Poste Italiane s,p.a. ha proposto ricorso articolando cinque motivi cui resiste M.N. con controricorso e propone altresì ricorso incidentale con il quale chiede la riforma della statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno.

che il P.G. in data non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

Che con il ricorso è denunciata:

1. l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio nulla avendo detto la Corte territoriale circa la possibilità di stipulare il contratto ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001 invece che ai sensi dell’art. 25 del c.c.n.l. 2001 rimasto in vigore fino alla naturale scadenza ai sensi dell’art. 11 del citato decreto.

2. la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 citato essendo prevista dal secondo comma della citata disposizione la possibilità di avvalersi della nuova disciplina.

3. la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 437 cod. proc. civ. per aver avallato la modifica in appello dell’oggetto sostanziale dell’azione e dei termini della controversia.

4. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e della L. n. 230 del 1962, art. 3 per avere gravato la società dell’onere di provare l’avvenuto rispetto della clausola di contingentamento.

5. la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del c.c.n.l. del 2001 e della L. n. 56 del 1987, art. 23 per non avere ritenuto che il mancato rispetto della clausola di contingentamento comporterebbe solo conseguenze di tipo risarcitorio ma non inciderebbe sulla validità dell’apposizione del termine.

Che con il ricorso incidentale è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1223, 1225 e 1227 cod. civ. e l’omessa ed insufficiente motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per avere la Corte di merito rigettato la domanda di risarcimento del danno avendo apoditticamente limitato il periodo risarcibile al triennio successivo alla conclusione del rapporto.

che il ricorso principale è infondato atteso che:

1. dalla sentenza impugnata si evince che il contratto intercorso tra le parti nel periodo dal 1.12.2001 al 31.1.2002 è stato stipulato “ai sensi della vigente normativa” per “esigenze tecniche, organizzative e produttive (…)” quando ancora era vigente il c.c.n.l. del 2001.

2. dal ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. trascritto nel ricorso per cassazione si evince che nella causale era stato richiamato l’art. 25 del citato contratto collettivo ed al contrario non è riportato il testo del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti restando così impedito alla Corte il confronto tra i testi.

3. la Corte territoriale, che ha verificato il testo del contratto, ha quindi correttamente applicato il regime transitorio e si è attenuta ai principi dettati in proposito da questa Corte che con la sentenza richiamata dalla Corte di appello n. 21092 del 2008, successivamente confermata nella sua statuizione da Cass. 1.7.2013 n. 16451, ha affermato che “In materia di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 che attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di identificare nuove ipotesi di legittima apposizione del termine, continua a trovare applicazione anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, che pure ne reca la formale abrogazione, in relazione alle clausole dei contratti collettivi di lavoro precedentemente stipulati sotto la vigenza della Legge del 1987 ed ancora in corso di efficacia al momento dell’entrata in vigore del citato D.Lgs. fino alla scadenza dei contratti collettivi, atteso che la disciplina transitoria, desumibile dal D.Lgs. n. 368, art. 11 ha proprio la finalità di garantire una transizione morbida tra il vecchio ed il nuovo sistema. (Fattispecie relativa ad assunzione a termine di dipendente postale, ai sensi dell’art. 25 del CCNL del 2001)”.

4. non vi è stata alcuna modifica della domanda poichè nel ricorso introduttivo del giudizio (riprodotto nel ricorso per cassazione) è denunciata la nullità del termine sia in riferimento al D.Lgs. n. 368 del 2001 sia con riguardo alla normativa pregressa.

5. è corretta l’attribuzione alla parte datrice di lavoro dell’onere di dimostrare l’avvenuto rispetto delle percentuali di contingentamento (cfr. Cass. 10/03/2015 n. 4764 e Cass. 10/04/2015 n. 7312) ed al mancato rispetto della clausola consegue, del pari pacificamente, la illegittimità del termine con tutte le conseguenze previste a tale accertamento in termini di obbligo di ripristino del rapporto e di condanna al risarcimento del danno.

Che è fondato il ricorso proposto in via incidentale. Premesso che la ritenuta limitazione al triennio successivo alla scadenza del rapporto della durata del danno risarcibile (con conseguente esclusione, nel caso in esame, della liquidazione del danno) non ha alcuna base legale va rammentato che è comunque applicabile lo ius superveniens dettato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32. Tale disciplina, alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 303 del 2011, si applica infatti a tutti i giudizi pendenti, anche in grado di legittimità ed introduce “un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione”, rispetto alle “obiettive incertezze verificatesi nell’esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione previgente” ed “il danno forfetizzato dall’indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto “intermedio”, quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto”, mentre a partire da tale sentenza il datore di lavoro è obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva. Con la L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13 (in G.U. n. 153 del 3-7-2012), si è poi chiarito che “La disposizione di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro” (per una applicazione degli indicati principi ed una completa ricostruzione del quadro normativo cfr. Cass. 17/03/2016 n. 5298).

Che sotto tale profilo pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata e rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione che quantificherà il risarcimento del danno applicando la disciplina sopravvenuta di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5 e 6.

che la Corte in sede di rinvio provvederà a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso principale. Accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso incidentale. Cassa la sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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