Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12913 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4021/2015 proposto da:

C.R., G.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA A MALLANDRA 47 B, presso lo studio dell’avvocato MARIA

ISABELLA EGEO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONELLO

MANCUSO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

RIZZUTO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Piazza Cavour presso la Corte di

Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato MARIETTA DE RANGO,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 952/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 18/03/2014, depositata il 19/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– C.R. e G.G. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 952/14;

– la società Rizzuto s.r.l. resiste con controricorso;

– la detta sentenza fu notificata ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine per impugnare;

– parte ricorrente non ha osservato l’onere di depositare, col ricorso, copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, secondo quanto previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, come risulta anche dalla certificazione di cancelleria in atti;

– il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile (Sez. U., Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009, Rv. 607362);

Ritenuto che, pertanto, il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato improcedibile”;

Considerato che:

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700,00 (duemila settecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma I-bis dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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