Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12913 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 13/05/2021), n.12913

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25313/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G. S.R.L., IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, incorporante la

GIO’ STYLE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Sciumè, con domicilio eletto

presso lo studio del difensore in Roma, Via Ofanto n. 18;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza n. 2195/64/2014 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

SEZ. STACCATA DI BRESCIA, depositata il 23/4/2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2020 dal consigliere Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 2195/64/2014 depositata in data 23 aprile 2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate proposto avverso la sentenza n. 55/2/11 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo resa nei confronti della G. S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, avente ad oggetto quattro atti impositivi per IVA, IRES e IRAP 2004, originariamente separatamente impugnati, nella specie tre avvisi di accertamento ((OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS)) ed un avviso di contestazione ((OMISSIS)).

La CTP riuniva i ricorsi e riteneva deducibili i costi black list in contestazione, accogliendo parzialmente i ricorsi ai fini IRES e IRAP. In particolare il giudice di primo grado accoglieva il ricorso contro la ripresa IRAP anche con riferimento alla ripresa per perdite su detti crediti, confermava inoltre le riprese non impugnate, respingeva il ricorso relativo all’IVA e annullava l’atto di contestazione delle sanzioni. La decisione veniva integralmente confermata dal giudice d’appello.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo quattro motivi, cui replica la contribuente con controricorso e proponendo un ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

– Nelle more, la contribuente proponeva istanza di sospensione del giudizio D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, rendendo noto di aver adito la definizione bonaria ivi prevista, cui replicava l’Agenzia con nota di deposito dando atto dell’intervenuto condono parziale con definizione agevolata delle riprese in relazione a tre dei quattro atti impugnati (gli avvisi di accertamento (OMISSIS), (OMISSIS) e l’atto di contestazione (OMISSIS)) e chiedendo la fissazione della trattazione e decisione per l’unico avviso di accertamento non definito, per IRES 2004.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente, dev’essere senz’altro dato atto della cessazione della materia del contenere, come confermato dalle note depositate nel corso del giudizio da entrambe le parti, con riferimento a tre dei quattro atti impugnati, ossia gli avvisi di accertamento nn. (OMISSIS), (OMISSIS) e l’atto di contestazione n. (OMISSIS), dovendo i motivi dei ricorsi scrutinarsi solo quanto all’ultimo avviso di accertamento non definito bonariamente ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, ossia l’avviso n. (OMISSIS), in quanto è tale la richiesta delle parti, in particolare dell’Agenzia con la sua istanza di fissazione udienza di trattazione e decisione.

Con il primo motivo di ricorso principale, ex art. 360, comma 1, n. 4, l’Agenzia ricorrente deduce la nullità della sentenza, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 118 disp. att. c.p.c., e art. 1324 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione apparente della sentenza con riferimento al motivo d’appello avente ad oggetto l’atto di contestazione n. (OMISSIS).

– Con il secondo motivo di ricorso principale l’Agenzia ricorrente ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 3, – lamenta la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8 comma 3 bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, artt. 2, 8 e 8-bis, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, sempre con riferimento al motivo d’appello avente ad oggetto l’atto di contestazione n. ((OMISSIS))(OMISSIS).

– Con il terzo motivo di ricorso principale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, l’Agenzia censura la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’avviso di accertamento n. (OMISSIS).

– Con il quarto motivo di ricorso principale, ex art. 360, comma 1, n. 4, la ricorrente deduce la nullità della sentenza, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, art. 118 disp. att. c.p.c., e art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione apparente della sentenza con riferimento al motivo d’appello avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. (OMISSIS).

Con l’unico motivo di ricorso incidentale la contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la CTR ha ritenuto legittimo l’avviso IVA, ossia l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) (cfr. pp. 18 e ss. del controricorso e per l’identificazione delle riprese per imposte indirette, pp. 2-3 ricorso).

– La Corte osserva che nessuno dei motivi che precedono è relativo all’avviso n. (OMISSIS), con il quale veniva accertato un maggiore reddito imponibile ai fini IRES e l’unico non coperto dalla definizione agevolata sulla base delle note di deposito delle parti e, conseguentemente, dev’essere senz’altro dichiarata l’integrale cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite in ragione dei fatti sopravvenuti all’incardinamento del processo.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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