Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12912 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21280-2018 proposto da:

V.I.L.A S.R.L. in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLO ROSSI,

rappresentata difesa dall’avvocato MAURIZIO MONINA;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI BENEVENTO in persona del Presidente e l.r.p.t.,

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERI DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ASSUNTA GROSSO;

PROVINCIA DI SALERNO in persona del Presidente e legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE

CAROLIS 86, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO FERRAIOLI,

rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO TEDESCO, LUIGI

TEPEDINO;

– controricorrenti –

nonchè contro

PROVINCIA DI AVELLINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 131/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 26/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. MOSCARINI ANNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Vila srl (di seguito Vila), con atto di citazione del 14/10/2006, convenne davanti al Tribunale di Salerno la Provincia di Salerno, la Provincia di Avellino e la Provincia di Benevento per sentir dichiarare che le convenute avevano esercitato un recesso ingiustificato dalle trattative in relazione all’inserimento di un progetto integrato territoriale, elaborato dalla Vila e denominato Isvio (Iniziative per lo Sviluppo dell’Imprenditorialità e l’Occupazione), consistente in un programma di interventi pluriennali finalizzato allo sviluppo socioeconomico delle province campane con l’obiettivo di creare e sostenere l’occupazione e le imprese. Ad avviso dell’attrice, dopo un periodo di trattative, avviate a partire dal 1998, le menzionate Province avevano sottoscritto, in qualità di soggetti promotori, un Protocollo d’intesa con la Vila ed il relativo Disciplinare ed avevano, ciascuna con propria delibera, approvato i suddetti impegni con ciò ingenerando nella società l’affidamento circa l’inserimento del progetto tra le attività da sottoporre all’accordo quadro con la Regione Campania alla quale, invece, il progetto non sarebbe mai stato sottoposto. In conseguenza dell’inadempimento, da parte delle Province convenute, di precisi obblighi di facere, la società chiese la condanna delle medesime a pagare la somma di Euro 5.305.094,85 a titolo di risarcimento del danno per spese e compensi relativi all’ideazione e allo sviluppo del progetto. Costituitosi il contraddittorio con le tre Province, che eccepirono il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e chiesero il rigetto della domanda, il Tribunale, con sentenza n. 1687 del 16/7/2009, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, rigettò la domanda, ritenendo che i fatti dedotti dall’attrice fossero generici, che le Province non avessero assunto alcun impegno di spesa e che si fossero impegnate soltanto a trasmettere il progetto alla Regione Campania la quale aveva, poi, autonomamente scelto di non inserirlo in un programma di accesso a fondi comunitari. La Vila propose appello e, nel contraddittorio con le Province, che formularono anche appello incidentale sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 131 dell’11/1/2018, ribadita la giurisdizione dell’adito giudice ordinario, trattandosi di attività iure privatorum della P.A., ha rigettato l’appello principale, sostenendo che la società attrice non avesse fatto alcun riferimento al contratto da stipulare con le Province, in relazione al quale poter configurare il recesso ingiustificato dalle trattative, essendovi piuttosto evidenza del fatto che l’adesione prestata dalle Province al Protocollo d’Intesa e al Disciplinare non valesse a far assumere alle stesse alcun impegno di spesa, ma il solo obbligo, peraltro adempiuto, di trasmettere con celerità i documenti alla Regione Campania. Vi era evidenza del fatto che le Province convenute avessero subordinato il proprio impegno finanziario all’inserimento, da parte della Regione Campania, del progetto Isvio nella programmazione in quanto, solo a seguito di approvazione del progetto da parte della Regione, sarebbero sorti specifici obblighi tra i sottoscrittori. Ad avviso della Corte territoriale il mancato inserimento del progetto nel POR Campania era dipeso non dalle Province1ma dalla Regione, di guisa che la domanda era da rigettare. La Corte territoriale ha, invece, accolto l’appello incidentale della Provincia di Salerno e liquidato in Euro 5.000 ciascuna le spese sostenute dalle tre Province nel giudizio di primo grado, mentre ha compensato per metà le spese del grado d’appello e posto l’altra metà a carico della Vila.

Avverso la sentenza quest’ultima ricorre per cassazione sulla base di due motivi, illustrati anche da memoria. Resistono, con distinti controricorsi, la Provincia di Salerno e la Provincia di Benevento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – motivazione apparente e viziata da manifesta ed irriducibile contraddittorietà: nullità della pronuncia per violazione delle norme di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., comma 6, nonchè dei principi sulla motivazione della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – la ricorrente censura l’impugnata sentenza per difetto di motivazione, a suo avviso apparente e viziata da manifesta ed irriducibile contraddittorietà, sotto plurimi profili. Innanzitutto perchè la sentenza sarebbe motivata per relationem, con il mero richiamo alle statuizioni della sentenza di primo grado. In secondo luogo in quanto farebbe riferimento alla mancata prova documentale dello stipulando contratto, ritenuto generico e dunque non idoneo ad integrare una plausibile motivazione. Sotto altro profilo la motivazione sarebbe non conforme al cd. “minimo costituzionale”, perchè si limiterebbe a richiamare argomenti costituenti la difesa di una delle parti senza dare conto delle ragioni per le quali la Corte di merito ha ritenuto di disattendere la motivazione del rigetto.

1.1 Il motivo è inammissibile per plurimi e distinti profili. Innanzitutto perchè sollecita questa Corte ad un riesame del merito della causa, con particolare riguardo ai fatti e documenti già vagliati dalla Corte di merito, ponendosi così al di fuori del perimetro del giudizio di legittimità. In secondo luogo in quanto la pretesa illegittimità della motivazione per relationem è del tutto pretestuosa dal momento che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, è ben possibile che il giudice d’appello motivi la sua decisione richiamando la sentenza di primo grado purchè chiarisca, sempre sinteticamente, le ragioni della conferma della prima pronuncia, dando conto, come in questa fattispecie, di aver preso in considerazione i motivi di gravame (Cass., 1, n. 20883 del 5/8/2019; Cass., L, n. 28139 del 5/11/2018).

La Corte d’Appello, nel condividere e riproporre le ragioni del giudice di primo grado, non ha mancato di illustrare, seppur sinteticamente, quali siano state le ragioni e gli elementi che ne hanno determinato il convincimento, conducendola al rigetto dell’impugnazione. La Corte territoriale ha altresì, sia pur sinteticamente, illustrato la propria ratio decidendi, identificando la causa del mancato inserimento del programma elaborato dalla ricorrente non nell’omissione di un facere da parte delle Province ma in una autonoma e pienamente discrezionale scelta della Regione Campania. Nè può ritenersi che la motivazione in forma sintetica equivalga a motivazione apparente o omessa, in quanto, in base alla giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l’iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione, potendo peraltro la motivazione anche consistere in un richiamo ad un atto di parte. Si veda sul punto Cass., U, n. 642 del 16/1/2015 secondo la quale “nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (in senso conforme Cass., 6-2, n. 22562 del 7/11/2016).

2. Con il secondo motivo di ricorso l’impugnante solleva omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nonchè violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare delle norme e principi in tema di interpretazione dei negozi giuridici, di inadempimento delle obbligazioni, delle norme in tema di buona fede o correttezza nelle trattative, delle norme in tema di riparto dell’onere della prova. Ancora una volta la ricorrente solleva un vizio motivazionale con riguardo alla pretesa omissione, da parte della Corte d’Appello, dell’inadempimento da parte delle Province convenute, dell’obbligo di inserire il progetto Isvio tra quelli da sottoporre al vaglio della Regione Campania. Ad avviso della ricorrente il mancato finanziamento del progetto sarebbe dipeso,non da una scelta della Regione Campania ma dal fatto che detto progetto non era mai stato sottoposto al vaglio della Regione stessa. La ricorrente cita una serie di atti e documenti, tutti entrati a far parte del giudizio, dai quali, se correttamente interpretati, emergerebbe che la posizione della Province non poteva intendersi limitata alla semplice manifestazione di interesse nei confronti del progetto o ad una sorta di appoggio esterno al medesimo ma era una posizione di piena titolarità dell’interesse: prova di ciò sarebbe costituita dalle delibere con le quali le Province avrebbero fatto proprio il Protocollo d’Intesa ed il relativo Disciplinare.

2.1 Il motivo è inammissibile perchè di merito, essendo anch’esso volto non a prospettare una censura di diritto, ma a richiedere a questa Corte un riesame di atti e documenti tutti acquisiti al processo e puntualmente vagliati dall’impugnata sentenza con accertamento non sindacabile. Sul punto, peraltro, si è formato un giudicato a seguito dell’impugnazione, in sede giurisdizionale amministrativa, del mancato finanziamento del suddetto progetto. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2288/2008, ha statuito che le ragioni della mancata approvazione del progetto Isvo siano da imputare esclusivamente alla scelta autonoma della Regione Campania, con ciò precludendo qualunque ulteriore discussione sul punto.

3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la società ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 6.200 (oltre Euro 200 per esborsi) per ciascuna parte resistente, più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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