Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12912 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 19/02/2016, dep. 22/06/2016), n.12912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13881-2014 relativo al regolamento di competenza

sollevato d’ufficio dal giudice unico del Tribunale di Salerno nel

procedimento RG n. 10252 del 2013 pendente tra:

F.LLI DI LASCIO SRL;

– ricorrente in opposizione –

e

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, (OMISSIS);

– convenuto in opposizione –

ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 23/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/04/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. L’ordinanza del giudice unico del Tribunale di Salerno, riassume come segue la vicenda processuale.

“Con ricorso in riassunzione depositato in data 5.12.2013, la Soc. F.lli Di Lascio srl, esponendo che con ricorso depositato in data 30.10.2013 presso il Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di Impresa – proponeva ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 22 e che con provvedimento del 29.11.2013 l’adito Tribunale declinava la propria competenza per materia, riassumeva il ricorso dinanzi a questo Tribunale ordinario riportandosi alle conclusioni già formulate. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva, a mezzo di funzionario delegato, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che chiedeva dichiararsi l’incompetenza per materia del Tribunale ordinario in favore del Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di Impresa con rimessione degli atti alla Cancelleria della Corte di Cassazione ex art. 45 c.p.c. e, nel merito, rigettare l’opposizione”.

2. Il giudice unico del Tribunale di Salerno, ritenendo sussistente “la competenza per materia del Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di Impresa”, ha rimesso gli atti a questa Corte ai sensi degli artt. 45 e 47 c.p.c..

2.1 – A sostegno della sua decisione, il giudice unico rileva che “Il ricorso è stato proposto avverso ordinanza ingiunzione n. 1192/2013 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ha ingiunto alla Soc. F.lli Di Lascio srl il pagamento della somma di Euro 2000,00 per violazione del Reg. UE n. 1151/12 e del D.Lgs. n. 297 del 2004”.

2.2 – Osserva che “la norma di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, che ripartisce la competenza in materia di opposizione ad ordinanza ed ingiunzione tra il giudice di pace ed il Tribunale ordinario, al comma 3 fa “salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge”. L’opposizione ha ad oggetto l’applicazione di sanzione amministrativa per violazione del D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297, art. 3, comma 1 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari). Si verte, pertanto, in controversia che rientra nella materia regolata del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 1, art. 120, comma 4 e art. 134 (cd Codice della Proprietà industriale), per la quale è prevista la competenza dei tribunali espressamente indicati a tale scopo dal D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, ora Tribunale delle Imprese istituito dal D.Lgs. 26 giugno 2003, n. 168. Il quadro normativo appare chiaro. In particolare il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 1, inquadra le denominazioni di origine tra i diritti di proprietà industriale (l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine…). Del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 120, comma 4 e art. 134, attribuiscono la competenza per materia in diritti di proprietà industriale ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (allora Sezioni Specializzate in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale, ora Sezioni Specializzate in materia di Impresa). Inoltre, il D.M. 1 dicembre 2005, n. 285, ha correttamente individuato all’art. 5 l’autorità giudiziaria competente a decidere sul ricorso avverso le ordinanza-ingiunzione emanate ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 18, dall’Ispettorato Centrale repressioni Frodi del Ministero delle Politiche Agricole (L’ordinanza-ingiunzione emanata, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18, dall’Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali contiene anche l’indicazione del termine entro il quale è possibile proporre opposizione, con avvertenza che il ricorso deve essere proposto innanzi alla Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale istituita presso il Tribunale territorialmente competente, ai sensi del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 120, comma 4, ed indicato nella medesima ordinanza-ingiunzione). Il ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 22, proposto dalla Soc. F.lli Di Lascio srl avverso ordinanza ingiunzione n. 1192/2013 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ha ingiunto il pagamento della somma di Euro 2000,00 per violazione del Reg. UE n. 1151/12 e del D.Lgs. n. 297 del 2004, va, quindi, proposto al Tribunale di Napoli Sezione Specializzata in materia di Impresa secondo la previsione del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 1, art. 120, comma 4 (cd Codice della Proprietà industriale) che fissa una competenza per materia –

e non al tribunale ordinario L. n. 689 del 1981, ex art. 22 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, considerato anche il comma 3 del predetto articolo fa espressamente “salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge”. Si profila, pertanto, l’incompetenza per materia del Tribunale di Salerno in favore della competenza per materia, del Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di Impresa”.

3. Il Procuratore Generale ha concluso perchè venga dichiarata la competenza del giudice di pace territorialmente competente.

3.1 – Ha osservato che del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, costituisce una eccezione alla regola generale della competenza, in materia di sanzioni, del giudice di pace e del tribunale, ed è quindi norma di stretta interpretazione. Di conseguenza, occorre, per radicare la competenza del giudice dell’impresa, individuare almeno un collegamento tra la sanzione e la valutazione della sussistenza di un diritto di esclusiva. Occorre considerare che l’oggetto del procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione è costituito dall’accertamento dei fatti sui quali si fonda la pretesa punitiva fatta valere dall’amministrazione nei confronti del destinatario del provvedimento, riguardando il giudizio di opposizione la legittimità formale e sostanziale del provvedimento ed eventualmente l’accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Secondo il Procuratore Generale, quindi, nel caso di specie resta esclusa la competenza del Tribunale dell’impresa, non costituendo argomento sufficiente che “la indicazione geografica o protetta recata dal regolamento CEE, per la cui applicazione sono poste le sanzioni indicate dal D.Lgs. n. 297 del 2004, costituisca la base per il piano di controllo di cui all’art. 3 del medesimo decreto legislativo, posto che “il procedimento in esame prescinde da un’eventuale violazione di un diritto di proprietà industriale, essendo deputato all’accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l’irrogazione della sanzione”. Aggiunge il Procuratore Generale che nel caso di specie essendo “l’oggetto del giudizio di opposizione delimitato, per l’opponente, dalla “causa petendi”, ed essendo stata l’opposizione proposta per contestare la violazione delle regole di azione dell’amministrazione nella procedura di accertamento dell’infrazione, il diritto attinente all’utilizzazione della denominazione geografica o protetta non viene, neppure per questo aspetto, in rilievo”.

4. All’udienza camerale del 9 aprile 2015, il Collegio ha rilevato che il disposto regolamento non era stato comunicato al Ministero delle Politiche Agricole, costituito nel giudizio con funzionario, disponendo il rinvio a nuovo ruolo “previa comunicazione anche al Ministero delle Politiche Agricole, come costituito nel giudizio a quo, del disposto regolamento d’ufficio”. La cancelleria provvedeva a tale comunicazione con notifica effettuata al Ministero nella sua sede in (OMISSIS).

5. Il proposto regolamento di competenza è infondato e va dichiarata la competenza del giudice di pace di Salerno, condividendo interamente il Collegio le argomentazioni e conclusioni del Procuratore Generale sopra riportate.

PQM

La Corte rigetta il proposto regolamento; dichiara la competenza del giudice di pace di Salerno con riassunzione del giudizio nei termini di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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