Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12912 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 13/05/2021), n.12912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12769/2014 proposto da:

DUOMO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Romano Pier Luigi, domiciliata

presso la Cancelleria della Corte;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura.

Generale Dello Stato che la rappresenta e difende

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza n. 362/16/2013 della COMM.TRIB.REG. SICILIA, SEZ.

STACCATA DI SIRACUSA, depositata il 7/10/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2020 dal consigliere Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con sentenza n. 362/16/2013 depositata in data 7 ottobre 2013 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate proposto avverso la sentenza n. 524/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa che aveva a sua volta accolto il ricorso della Duomo S.r.l., esercente l’attività di bar e caffè, avente ad oggetto un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA 2006, fondato su un accertamento a tavolino di tipo analitico induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d) e art. 41-bis, D.P.R. n. 633 del 1972, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 54,19,20,24,25 e 30, alla luce della ritenuta antieconomicità della gestione aziendale.

– La CTR non condivideva la decisione di primo grado, confermava l’impianto delle riprese, ma rideterminava in Euro 79.438,00 il reddito imponibile, così come esposto dalla contribuente nei dati posti a base dello studio di settore.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società deducendo tre motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso e proponendo un ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Con il primo motivo di ricorso principale, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, art. 2729 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per aver la CTR contraddittoriamente e illogicamente da un lato ritenuto che l’Agenzia avesse erroneamente fatto ricorso al metodo analitico induttivo per insussistenza delle condizioni di antieconomicità della gestione e avesse dichiarato l’erroneità del risultato dell’accertamento e, dall’altro, anzichè rigettare l’appello dell’Agenzia lo avesse parzialmente accolto sulla base di rivalutazioni basate sullo studio di settore, riferimento quest’ultimo introdotto per la prima volta con l’atto di appello e da considerarsi domanda nuova.

– Il motivo presenta profili di inammissibiltà e di infondatezza. La contraddizione denunciata dal motivo, ove esistente, avrebbe comunque dovuto essere articolato come vizio motivazionale, se del caso relativo, ai fini del 360 c.p.c., comma 1, n. 5, o, se ritenuto idoneo a determinare la nullità della sentenza per insufficienza del minimo costituzionale, come assoluto ai fini del n. 4 del paradigma processuale.

– In ogni caso, oltre che inammissibile, la censura è anche infondata, in quanto dalla combinata lettura del fatto processuale e dei motivi della decisione, elementi della sentenza che hanno pari importanza ai fini della ricostruzione della ratio decidendi, non emerge in alcun modo la supposta contraddizione. Decisiva è la seguente statuizione, contenuta a pag.3 della decisione impugnata: “Le difese perseguite dalla società non possono incidere sul contenuto degli atti allegati (dichiarazione dei redditi, studi di settore, copie fatture) che offrono una valida base per la rideterminazione del reddito induttivamente, ma aiutano a chiarirne la valenza.”, pienamente coerente con le conclusioni della motivazione e con il dispositivo. Pertanto la CTR con chiarezza conferma l’an delle riprese, ossia la legittimità dell’impianto dell’accertamento, riformandone il contenuto in relazione al solo quantum e accogliendo in tali limiti parte delle prospettazioni della contribuente, com’era sua facoltà fare.

– Con il secondo motivo di ricorso principale, ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, nell’ipotesi in cui si ritenesse che l’accertamento tributario fosse stato standardizzato mediante l’applicazione degli studi di settore e l’avviso fondato su tale procedura, per illegittimità della stessa in quanto non scaturente dall’esito del contraddittorio obbligatorio.

– Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Premesso che la contribuente non ha riprodotto il contenuto dell’atto impositivo come era suo onere fare per compiuta autosufficienza (cfr. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398 – 01) al fine di identificare esattamente i titoli alla base delle riprese, da quanto si legge non solo nella sentenza impugnata ma anche in controricorso nei passaggi delle difese riprodotti a pag.3 dall’Agenzia, il riferimento agli studi di settore non è questione sollevata per la prima volta in appello, ed è stata utilizzata solo quale uno dei parametri idonei alla quantificazione della ripresa.

– Nondimeno, sulla base degli elementi riprodotti l’accertamento non risulta fondato sugli studi di settore, ossia sullo scostamento tra dichiarazione e studio di settore applicato, e si tratta di un accertamento analitico induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, condotto a tavolino. Il fatto va così sussunto non nella disciplina del contraddittorio di cui all’art. 62 sexies del D.L. n. 331 del 1993, ma a quella della disciplina generale in materia di contraddittorio en-doprocedimentale di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, governata dall’autorevole interpretazione datane dalle sentenze delle Sez. UU, n. 24823 del 09/12/2015 e n. 18184 del 29/07/2013. Il precipitato di tali principi giurisprudenziali è che va escluso un obbligo generalizzato e indiscriminato di contraddittorio endoprocedi-mentale (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 701 del 15/01/2019, Rv. 652456 – 01). Peraltro, benchè il profilo non sia neppure adeguatamente articolato in ricorso, quanto alle imposte dirette l’art. 12, comma 7 dello Statuto non trova in ogni caso applicazione nel caso di specie in cui la stessa società conferma essere intervenuto un mero accertamento a tavolino mentre, per quanto riguarda l’IVA, la contribuente non deduce alcunchè ai fini della prova di resistenza.

Va in conclusione escluso che nel caso di specie trovi applicazione il particolare regime del contraddittorio disciplinato dal D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies del applicabile agli accertamenti da studio di settore “puro”, mentre nella fattispecie si verte su di un caso di accertamento analitico induttivo nel quale gli elementi probatori che basano la pretesa creditoria fiscale sono incentrati nella palese “antieconomicità” della gestione aziendale.

Con il terzo motivo di ricorso principale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente deduce in via subordinata al primo motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 54 e 56, per aver la CTR mancato di decidere sui motivi di ricorso di primo grado che la società aveva esplicitamente riproposto nella propria comparsa di controdeduzioni in appello, da intendersi anche quale appello incidentale sui motivi sui quali il giudice di primo grado non si era pronunciato.

Il motivo è inammissibile. Premesso che per la contribuente non era necessario proporre appello incidentale con riferimento alle doglianze assorbite in primo grado, in quanto integrale vincitrice avanti alla CTP, la società in questa sede avrebbe dovuto censurare come vizio motivazionale – assoluto per violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012, Rv. 622992 – 01) – l’omessa pronuncia da parte della CTR, riproducendo i motivi sui quali il giudice d’appello non si sarebbe pronunciato, non essendo adeguata a tal fine una narrativa riassuntiva discorsiva (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17049 del 20/08/2015, Rv. 636133 – 01), non idonea a consentire al giudice di legittimità l’esatta rispondenza o meno del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, dunque, la denuncia di violazione di legge è inammissibile.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia ricorrente – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – lamenta la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 per aver la CTR nella parte motivazionale errato nel ritenere che l’Ufficio in seno all’atto di appello avesse ammesso valori differenti rispetto a quelli risultanti dall’avviso di accertamento, mediante una propria rileborazione dei dati contabili che avrebbe condotto ad una diminuzione della percentuale di ricarica di alcune merci contabilizzate (caffè e birra).

– Il motivo è inammissibile sotto il profilo della tecnica di formulazione per difetto di specificità, in quanto prospetta una violazione di legge e non, come avrebbe dovuto, il vizio motivazionale, oltretutto non riproducendo in alcun modo la parte dell’atto di appello ritenuta rilevante al fine di consentire alla Corte di valutare la decisività o meno della censura.

– In presenza di soccombenza reciproca le spese di lite sono compensate.

PQM

La Corte:

rigetta sia il ricorso principale sia quello incidentale e compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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