Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12912 del 09/06/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 12912 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: SESTINI DANILO
SENTENZA
sul ricorso 21395-2008 proposto da:
CICOLANI
DONATO
CCLDNT71T17H501T,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 14, presso lo studio
dell’avvocato IVANA ABUWVOLI, che lo rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente
contro
COMUNE ROMA 01057861005 in persona del Sindaco On.le
GIOVANNI ALEMANNO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato
Data pubblicazione: 09/06/2014
GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato X.
ENRICO giusta procura speciale in calce al
controricorso;
FUSCO
STEFANO
FSCSFN62S23H5011,
elettivamente
studio dell’avvocato ZARCONE GRAZIELLA SILVANA, che
lo rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controricorrenti nonchè contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA , DI FOLCO PIERO, DI
GIANGIACOMO DOMENICO, CICOLANI MARCELLO;
– intimati –
Nonché da:
MILANO ASSICURAZIONI SPA 00957670151 in persona del
suo Procuratore speciale Dott. IVANO CANTARALE,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA
BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO
SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende
giusta procura speciale a margine del controricorso e
ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro
COMUNE ROMA in persona del Sindaco On.le GIOVANNI
ALEMANNO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
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domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo
ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAllA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato X. ENRICO giusta
procura speciale in calce al controricorso del
25/9/2008;
nonchè contro
CICOLANI DONATO, DI FOLCO PIERO, DI GIANGIACOMO
DOMENICO, CICOLANI MARCELLO, FUSCO STEFANO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3172/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/07/2007, R.G.N.
2291/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/04/2014 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito l’Avvocato IVANA ABENAVOLI;
udito l’Avvocato DANIELA GAMBARDELLA per delega;
udito l’Avvocato GRAZIELLA ZARCONE;
udito l’Avvocato NICOLA RIVELLESE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto del
ricorso principale, assorbito quello incidentale;
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– controricorrenti all’incidentale –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Domenico Di Giangiacomo e Pietro Di Folco
agivano in giudizio per ottenere il risarcimento
dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale
verificatosi in Roma il 12.8.1993, quando trovandosi a bordo di un autocarro Renault
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di
collisione con l’autovettura Fiat di Donato
Cicolani, che non si era fermata al segnale di
stop; si costituiva in giudizio la sola Milano
Assicurazioni s.p.a. -assicuratrice di entrambi i
veicoli- che chiamava in causa il Comune di Roma,
cui addebitava la responsabilità esclusiva del
sinistro in quanto il segnale di stop era
interamente coperto dalla folta vegetazione di un
albero; si costituiva il Comune di Roma, che
veniva autorizzato a chiamare in causa l’Impresa
Arnaù Costruzioni s.p.a., indicata come
appaltatrice del servizio di manutenzione della
segnaletica stradale; in corso di causa, si
costituiva in giudizio anche Donato Cicolani che
chiedeva, in via riconvenzionale, il risarcimento
dei danni riportati dalla sua vettura.
Il
Tribunale
di
Roma
accertava
la
responsabilità del sinistro a carico del Di
Giangiacomo (conducente dell’autocarro), del
Cicolani e del Comune di Roma (nelle rispettive
misure del 50%, 20% e 30%) e -per quanto ancora
interessa ai fini del presente giudiziorespingeva sia la domanda del predetto Cicolani
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proprietà di Stefano Fusco- erano venuti a
che quella avanzata dalla Milano per il rimborso
delle somme corrisposte ai danneggiati.
La Corte di Appello di Roma rigettava le
impugnazioni proposte dal Cicolani e dalla Milano
Assicurazioni e, senza esaminare l’appello
condizionato del Comune di Roma, compensava le
Al ricorso per cassazione proposto dal
Cicolani -basato su due motivi- resistono Stefano
Fusco, il Comune di Roma e la Milano Assicurazioni
s.p.a.; quest’ultima propone ricorso incidentale
(affidato a tre motivi) al quale resiste il Comune
di Roma. Il Cicolani, la Milano Assicurazioni e
Roma Capitale (già Comune di Roma) depositano
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Al ricorso in esame si applica, ratione
temporis, la disposizione dell’art. 366 bis c.p.c.
in quanto la sentenza è stata pubblicata in data
16.7.2007.
2.
“omessa,
Col primo motivo, il Cicolani deduce
insufficiente,
contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo
del giudizio” e censura la sentenza per avere
rigettato la sua domanda di risarcimento
affermando che nel rapporto della Polstrada non
erano indicati chiaramente i danni subiti dalla
Fiat Uno e che il Cicolani non aveva dedotto prove
per testi al riguardo, senza considerare il
preventivo e le fotografie prodotte e senza
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spese del grado.
ammettere la C.T.U. dallo stesso richiesta; assume
che, al contrario, i danni erano ampiamente
descritti nel rapporto, che la prova testimoniale
era stata richiesta e che la C.T.U. avrebbe potuto
essere utilmente espletata sulla base dei
documenti prodotti.
quanto non indica la sede di reperimento del
verbale e delle fotografie, né l’atto con cui sono
state richieste la p.t. e la C.T.U., né trascrive
il contenuto dei capitoli e dei quesiti al fine di
consentire la valutazione di decisività (quanto
alla p.t., neppure indica se sia stata impugnata
la decisione del giudice di primo grado che ha ne
ha revocato l’ammissione): il motivo è dunque
inammissibile, a
prescindere
dalla dubbia
adeguatezza del momento di sintesi e -più a montedalla genericità del motivo che, piuttosto che
evidenziare specifici vizi motivazionali, contesta
la complessiva valutazione del materiale
probatorio effettuata dalla Corte.
3. Col secondo motivo (“violazione o falsa
applicazione di norme di diritto” in relazione
agli artt. 1226 c.c. e 115 C.P.C.) il ricorrente
si duole che, a fronte della “prova del nesso
causale che chiaramente si evince dalla
documentazione in atti”, non si sia proceduto
alla liquidazione equitativa del danno.
3.1. Il motivo è inammissibile -per difetto di
interesse- a seguito della dichiarazione di
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2.1. Il motivo difetta di autosufficienza in
inammissibilità del primo (che, comportando il
passaggio in giudicato del capo relativo alla
mancata prova del diritto al risarcimento del
danno, priva di interesse la doglianza relativa
alla mancata liquidazione equitativa), a
prescindere dalla evidente inidoneità del “quesito
di diritto” (“accerti la Corte se vi è stata
violazione dell’art. 1226 c.c. in quanto il sig.
Cicolani ha dimostrato l’an debeatur del sinistro
de quo e il nesso causale tra l’incidente stradale
e i relativi danni auto”), generico e meramente
assertivo nonché basato sull’affermazione di un
presupposto fattuale (la prova dell’esistenza dei
danni e del nesso causale) escluso dalla sentenza.
4. Col primo motivo del ricorso incidentale, la
Milano Assicurazioni censura (“per violazione e/o
falsa applicazione degli artt. 102, 112 e 345
C.P.C., nonché 22 e 23 l. 990/69”) l’omesso
rilievo, da parte del giudice di appello, della
novità della domanda proposta dal Cicolani nei
confronti della compagnia assicuratrice e del
mancato adempimento dell’onere della preventiva
richiesta di risarcimento ex art. 22 l. n. 990/69.
4.1. Il motivo -volto a contrastare la domanda
risarcitoria
dal
avanzata
Cicolani-
è
inammissibile per sopravvenuto difetto di
interesse a seguito della dichiarazione di
inammissibilità
ricorso
del
principale
(comportante la definitività del rigetto della
domanda risarcitoria).
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(S
5. Il secondo motivo -dedotto sotto i profili
della violazione di norme di diritto (2054, 2697,
2700 c.c. e 38 C.d.S.) e di ogni possibile vizio
motivazionale-
contiene
esclusivamente
una
doglianza circa la misura del concorso colposo
attribuita al Comune (“non è dato comprendere come
percentuale di responsabilità addebitata al Comune
di Roma”)
e,
senza individuare effettive
violazioni di norme di diritto o specifici vizi
motivazionali, è volto (per quanto emerge dallo
stesso tenore del quesito) a sollecitare un
diverso apprezzamento degli elementi emersi
dall’istruttoria, non consentito in sede di
legittimità: ne consegue l’inammissibilità del
motivo.
6.
Col terzo motivo (“omessa e comunque
illegittima motivazione della sentenza gravata su
un punto decisivo della controversia, nella parte
in cui non è stato statuito su uno dei motivi di
appello proposti, in violazione in ogni caso degli
artt.
132
e
118
C.P.C.”),
la ricorrente
incidentale si duole che la Corte territoriale non
abbia statuito sul motivo di appello con cui era
stata censurata la decisione del Tribunale per
aver ritenuto irrituale, e comunque infondata, la
domanda di rimborso delle somme corrisposte ai
danneggiati: più precisamente, assume che la Corte
ha “superficialmente” affermato che il Tribunale
aveva “dichiarato la ritualità della domanda” e
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possa essere stata ritenuta corretta la modesta
che “nulla ha comunque motivato sul gravame
proposto dalla s.p.a. Milano Assicurazioni in
ordine alla fondatezza nel merito della domanda di
regresso”.
Sul punto la Corte di Appello ha osservato che
“in realtà il giudicante non ha affatto ritenuto
compagnia assicuratrice, ma l’ha rigettata nel
merito per mancanza di prova sulla debenza agli
assicurati delle somme agli stessi versate e
chieste in restituzione”.
6.1. Il motivo, per quanto ampiamente
illustrato, difetta di autosufficienza: infatti,
la Milano (che prospetta principalmente l’omessa
pronuncia su un motivo di appello) non riproduce
gli atti (ossia la motivazione completa Tribunale
sul punto e il relativo motivo di appello)
necessari a questa Corte per apprezzare gli esatti
termini e la rilevanza della questione, al fine di
valutare la necessità di procedere al diretto
esame del fascicolo processuale: ne consegue,
anche in questo caso, l’inammissibilità del
motivo.
7. La ritenuta inammissibilità dei contrapposti
ricorsi, giustifica la compensazione delle spese
di lite fra il Cicolani e la Milano Assicurazioni;
il Cicolani va, invece, condannato al pagamento
delle spese in favore del Fusco e del Comune di
Roma, rispetto ai quali è risultato soccombente;
la Milano Assicurazioni, soccombente rispetto alla
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inammissibile la domanda restitutoria della
propria -distinta- domanda di regresso, va
condannata a rifondere al Comune le spese legali
sostenute per resistere al ricorso incidentale.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso
principale e del ricorso incidentale; compensa le
s.p.a.; condanna il detto Cicolani a pagare le
spese processuali in favore del Fusco e del
Comune di Roma, liquidandole, per ciascuno di
essi, in euro 2.200,00 (di cui euro 200,00 per
esborsi), oltre rimborso spese generali ed
accessori di legge; condanna, infine, la Milano
Assicurazioni s.p.a. a rifondere al Comune di Roma
le spese processuali, liquidate in euro 10.200,00
(di cui euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso
spese generali e accessori di legge.
Roma, 11.4.2014
Il Consigliere est.
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Frely,
spese fra il Cicolani e la Milano Assicurazioni