Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12911 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19530-2018 proposto da:

G.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SANDRO LUNGARINI;

– ricorrente –

contro

M.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO SAVERIO MONTANARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2518/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. MOSCARINI ANNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.A., assumendo di aver corrisposto a G.G. in data 12/11/2002, in ragione di una proposta verbale di acquisto di un immobile, la somma di Euro 2.582,00 quale acconto sul prezzo della futura vendita, poi non conclusa neppure nella forma del preliminare, notificò in data 26/2/2007 un ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere la restituzione della somma. Il Tribunale di Roma emise il richiesto decreto al quale il G. propose opposizione rappresentando che il versamento era stato fatto non a titolo di acconto, ma a dimostrazione della serietà della trattativa, di guisa che, essendosi radicato il suo legittimo affidamento sulla prossima stipulazione del contratto preliminare di vendita, egli aveva titolo a trattenere la somma. Il Tribunale di Roma, istruita la causa con interrogatorio formale e prove testimoniali, accolse la tesi difensiva del G. e ritenne che, in base al principio di buona fede, egli aveva titolo a trattenere la somma. Il M. propose appello e, nel contraddittorio con il G., la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2518 del 19/4/2018, rigettata l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall’appellato, lo ha accolto, ritenendo che la somma fosse stata versata dal M. al G. a titolo di acconto sull’acquisto dell’immobile, poi non andato a buon fine, sicchè, in quanto privo di causa debendi, il M. aveva titolo alla restituzione.

La sentenza, per quanto ancora qui di interesse, ha ritenuto fondati tutti i motivi di appello relativi all’erronea valutazione delle prove, al travisamento delle istanze istruttorie e all’inversione dell’onere probatorio, ritenendo che il Tribunale avesse estrapolato una sola dichiarazione dal complesso di tutte quelle rese che dovevano, invece, essere lette, per l’appunto, nella loro complessità. Alla luce di questa rilettura la Corte territoriale ha desunto che la somma versata era stata data a titolo di acconto sul futuro prezzo di vendita; che il M. aveva poi rinunziato all’acquisto salvo riprendere le trattative alcuni anni dopo per non concluderle neppure in questa seconda occasione per mancato accordo sul prezzo; che il M. aveva assolto all’onere della prova su di sè gravante di imputare la somma versata a titolo di acconto e che, dunque, sussisteva il titolo per chiederne la restituzione mentre il G. non aveva assolto all’onere, su di sè gravante, di provare l’accordo sulla ritenzione della somma a titolo di ristoro per l’infruttuoso esito delle trattative.

Peraltro, avendo il G. articolato sul punto uno specifico capitolo di prova testimoniale, prima ammesso e poi revocato dal Tribunale, egli avrebbe avuto l’onere di proporre, in relazione alla revoca, uno specifico motivo di appello incidentale, cosa che non aveva fatto, limitandosi ad insistere, costituendosi nel giudizio di appello, per l’accoglimento delle prove testimoniali già formulate e respinte in primo grado. La Corte territoriale ha dunque concluso che l’eccezione del G., in ordine all’esistenza di una diversa causa debendi, era rimasta definitivamente sfornita di supporto probatorio, con il conseguente accoglimento dell’appello e condanna della parte soccombente alle spese del doppio grado di giudizio.

Avverso la sentenza G.G. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria. M.A. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 343 e 346 c.p.c.. Nullità della sentenza in relazione agli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c. (con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’Appello abbia ritenuto che, anzichè riproporre puramente e semplicemente le istanze istruttorie ammesse e poi revocate nel primo grado del giudizio, il G. avrebbe dovuto proporre un motivo di appello incidentale e che, in mancanza di specifica impugnazione, egli sarebbe decaduto dal diritto di insistere per l’ammissione delle prove, implicitamente revocate in primo grado. Ad avviso del ricorrente, essendo egli vittorioso in primo grado, non avrebbe avuto nè titolo nè interesse alla proposizione di un appello incidentale e la Corte d’Appello avrebbe dovuto ritenere soddisfatto l’onere probatorio su di sè gravante attraverso la mera riproposizione, in sede di conclusioni in appello, della richiesta di ammissione delle prove testimoniali non ammesse in primo grado.

1.1 Il motivo non è fondato perchè, essendo in contestazione tra le parti la distribuzione dell’onere probatorio in ordine alle ragioni per le quali la somma versata in vista del futuro acquisto di un immobile era stata trattenuta dal venditore, il G., a fronte di una statuizione di non ammissione, previa revoca, degli unici capitoli di prova testimoniale che avrebbero consentito di provare la sua tesi (e cioè che vi era accordo sulla ritenzione della somma versata a tacitazione della garanzia dell’impegno negoziale assunto), avrebbe dovuto proporre appello incidentale avverso la statuizione di non ammissione delle prove, ancorchè fosse vittorioso in primo grado, essendo ancora sub iudice la questione della prova sulle ragioni della pretesa legittima ritenzione della somma versata. Così come la parte soccombente, che si sia vista negare l’ammissione di prove testimoniali essenziali alla propria tesi, ha l’onere di ribadire in appello le richieste istruttorie fino alla precisazione delle conclusioni (Cass., 3, n. 22883 del 13/9/2019), così la parte vittoriosa, ma il cui titolo sia ancora sub iudice per l’avvenuta proposizione dell’appello, nel caso in cui la prova della propria tesi sia strettamente dipendente dall’ammissione di prove testimoniali che il giudice di primo grado abbia ritenuto di non ammettere perchè superflue, ha l’onere, ancorchè vittoriosa, di proporre appello incidentale sul punto relativo alla mancata ammissione dei mezzi di prova. Ad opinare diversamente l’onere di provare i presupposti di una determinata tesi difensiva risulterebbe del tutto svuotato di contenuto laddove la parte, pur vittoriosa in primo grado ma ancora sub iudice, faccia sostanzialmente acquiescenza alla decisione del giudice di primo grado di non ammettere i capitoli di prova richiesti.

L’impugnata sentenza è, sul punto, del tutto conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito in modo inequivoco il perimetro dell’impugnazione incidentale da parte di chi sia vittorioso in primo grado. Si veda sul punto Cass., U, n. 11799 del 12/5/2017: “In tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2, (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2), nè sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345 c.p.c., comma 2 (Principio enunciato dalla S.C. ex art. 363 c.p.c., comma 3; in termini anche Cass., 6-3n. 24658 del 19/10/2017; Cass., L, n. 21264 del 28/8/2018).

2. Con il secondo motivo di ricorso l’impugnante solleva il vizio di “omessa decisione circa fatti decisivi per il giudizio afferenti le prove istruttorie che, se correttamente esaminato, avrebbe portato alla riammissione delle prove testimoniali ed alla relativa assunzione, con ogni conseguenza anche in ragione del diverso opinato della Corte d’Appello riguardo il deciso a suo tempo dal Tribunale di primo grado.

Omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello non abbia ritenuto sufficiente, ai fini della prova di un accordo sulla ritenzione della somma, il libero interrogatorio della parte, anche in considerazione del fatto che il M., solo dopo quattro anni la dazione dell’assegno, si era rifatto vivo per riprendere le trattative e per chiedere poi la restituzione della somma. Ad avviso del ricorrente il Giudice avrebbe errato nel ritenere che, trattandosi di opposizione ad un decreto ingiuntivo, il M., in qualità di creditore opposto, fosse la parte in senso sostanziale, dunque onerata della prova della domanda.

2.1 Il motivo è inammissibile per plurime e distinte ragioni. Innanzitutto per difetto di specificità e di autosufficienza, e dunque in quanto contrastante con l’art. 366 c.p.c., n. 3 e n. 6 essendo esso davvero incomprensibile. In secondo luogo è inammissibile perchè di merito in quanto si sostanzia in una sollecitazione alla Corte di rileggere le prove assunte nel giudizio di merito.

3. Con il terzo motivo di ricorso- violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. anche in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – il ricorrente si duole del fatto che la Corte abbia rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., con una argomentazione sostanzialmente apodittica.

3.1 Il motivo non è fondato. La Corte d’Appello non si è affatto limitata, come assunto dal ricorrente, ad una motivazione apodittica circa l’ammissibilità dell’appello ma ha proceduto ad esporre le statuizioni del Tribunale con le connesse censure articolate in appello, soffermandosi sui singoli motivi di gravame e confutando specificamente uno per uno di tali motivi.

4. Con il quarto motivo il ricorrente censura “la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033,1175,1337 e 1328 c.c. (con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), dell’art. 115,116 e 117 c.p.c., artt. 228 e 229 c.p.c. (con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4): l’erronea ritenuta ipotesi di indebito oggettivo a fronte del leale comportamento del G. contrario a quello del M.. Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Sostanzialmente il ricorrente si duole che la Corte d’Appello abbia erroneamente ritenuto sussistente l’ipotesi di un indebito oggettivo, laddove, a fronte delle risultanze di causa, il G. si sarebbe sempre comportato secondo correttezza, al contrario del M., nel corso delle trattative precontrattuali.

4.1 n motivo è radicalmente inammissibile perchè, pur prospettato nei termini della violazione di legge, della nullità della sentenza e del vizio di motivazione, in realtà sollecita questa Corte ad una rilettura delle prove, di quelle ammesse e di quelle revocate, con ciò proponendo una censura che va ben oltre i limiti del perimetro del sindacato di legittimità.

5. Con il quinto motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., – il ricorrente censura la sentenza per aver disposto sulle prove in ragione della soccombenza, ponendole integralmente a carico della parte soccombente, senza avvedersi dell’esistenza di gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale ad una decisione di compensazione, quanto meno parziale, delle spese dei due gradi di merito.

5.1 Il motivo è inammissibile perchè la decisione di condanna alle spese segue la soccombenza ed è pienamente conforme agli artt. 91 e 92 c.p.c., non sussistendo alcuna ragione per disporre la compensazione.

6. Conclusivamente il ricorso va rigettato e parte ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 2.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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