Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12911 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. II, 26/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 26/05/2010), n.12911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9891/2007 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GOBBI Vittorio,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore ed inoltre

PREFETTURA DI TORINO in persona del Prefetto pro tempore, entrambi

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 995/2006 del Giudice di Pace di TORINO

dell’11.1.06, depositata il 23/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI, che si

riporta alle conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – M.P. impugna la sentenza n. 95 del 2006 del Giudice di Pace di Torino, che rigettava le sue distinte opposizioni, riunite nell’unico giudizio, avverso il verbale di accertamento emesso in data 20 agosto 2004 dalla Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta – Comando provinciale di Torino per violazioni al Codice della Strada commesse la sera del 15 agosto 2004.

A fondamento dell’opposizione deduceva “inesistenza del verbale di accertamento redatto, ex art. 385 C.d.S., il 15 agosto 2004 e dal quale avrebbe potuto, dovuto essere ricavato quello di contestazione, redatto ed elevato il 20 agosto 2004; omessa indicazione dei motivi per i quali non era stato possibile procedere alla contestatone immediata; omessa contestazione immediata; insussistenza delle violazioni ascritte ovvero insufficienza di prove”. Si costituiva in giudizio la Prefettura di Torino che chiedeva il rigetto dell’opposizione.

2. – Il Giudice di Pace rigettava le opposizioni proposte, ritenendole infondate, dopo aver esaminato analiticamente il rapporto dei Carabinieri operanti e dopo aver sentito l’opponente e il teste da quest’ultimo indicato.

3. – Il ricorrente articola tre motivi.

4. – Resistono con controricorso il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Torino.

5. – Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

6. – I motivi del ricorso 6.1 – Col primo motivo parte ricorrente deduce la nullità del procedimento per violazione dell’art. 101 c.p.c., per essere stato in giudizio non già l’indicato Ministero dell’Interno, ma Prefettura di Torino.

6.2 – Col secondo motivo deduce la “violatone e/o falsa applicatone dell’art. 385 C.d.S., degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., dell’art. 116 c.p.c. e della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12, nonchè insufficiente e/o illogica motivazione su punti decisivi della controversia”. Il Giudice di Pace aveva ricostruito i fatti sulla base delle mere allegazione di parte, smentite dalle risultanze processuali e documentali. I verbali impugnati, redatti il 20 agosto 2004 presso il Comando dei Carabinieri altro non erano che quelli con i quali i Carabinieri avevano contestato i presunti illeciti all’incolpato ma non anche quelli che gli stessi Carabinieri il 15 agosto 2004 avrebbero dovuto compilare per poi trasmetterli al Comando o ufficio dal quale dipendevano. Conseguentemente tali verbali non potevano essere posti a fondamento della prova, poichè in essi erano riportati fatti che, nel momento e nel luogo in cui si erano formati, non erano stati oggetto di percezione diretta da parte dei verbalizzanti. In secondo luogo non vi era alcun motivo logico- giuridico per valutare come inattendibile la testimonianza resa dalla fidanzata del ricorrente. Inoltre i verbalizzanti, pur citati in giudizio come testi, non erano comparsi.

6.3 – Col terzo motivo di ricorso viene dedotta la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 200 C.d.S., nonchè insufficiente e/o illogica motivazione”. I verbali compilati il 20 agosto 2004 presso il Comando dei Carabinieri erano privi dei motivi per i quali non era stato possibile procedere a contestazione immediata. Ciò era stato dedotto, ma su tale circostanza il Giudice di Pace non aveva fornito motivazione comprensibile.

7. – Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo, occorre osservare che il difetto di legittimazione passiva del Prefetto è stato sanato dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazione, che, essendo l’unico soggetto che ha interesse a farla valere, non ha sollevato la relativa eccezione.

Quanto al secondo motivo, i rilievi in ordine alla individuazione della persona del trasgressore si risolvono in una inammissibile richiesta di esame del merito attraverso una rivalutazione delle risultanze probatorie. Inoltre, il motivo presenta difetto di autosufficienza, quanto alla dedotta non valutazione delle prove acquisite, a fronte del verbale dei Carabinieri nel quale sono riportate in dettaglio tutte le attività svolte, anche quanto alle ragioni per le quali non era stato possibile procedere alla immediata contestazione, di cui si dirà di seguito.

La sentenza impugnata fornice motivazione adeguata anche quanto alla legittimità della contestazione differita. Occorre rilevare che la norma che elenca i casi di legittima contestazione differita è solo esemplificativa. Pertanto le ragioni che il Giudice di Pace desume dal verbale risultano idonee a giustificare l’omissione della contestazione immediata, anche se nel verbale non è contenuta un’esplicita specifica o indicazione delle ragioni stesse quali cause giustificatrici dell’omissione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 euro per onorari e oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

 

 

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