Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12911 del 22/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 22/06/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 22/06/2016), n.12911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20952/2014 proposto da:

B.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO ANTONINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO FIAMINGO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA;

– intimata –

nonchè da:

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato

PAOLO TOSI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 14/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/03/2014 R.G.N. 429/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato ANTONINI GIORGIO e l’Avvocato FIAMINGO ANTONIO;

udito l’Avvocato GIRGENTI ORNELLA per l’Avvocato TOSI PAOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità e rigetto ricorso

principale assorbimento ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Torino, riformando la sentenza del Tribunale di Aosta, rigettava la domanda di B.L., proposta nei confronti della Regione Autonoma della Valle D’Aosta, avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento intimatogli dalla predetta Regione, e tanto sul presupposto che detto licenziamento era intervenuto dopo le sue dimissioni.

La Corte del merito e per quello che interessa in questa sede, considerato illegittimo il licenziamento adottato a seguito di procedimento disciplinate perchè intervenuto in epoca successiva alle dimissioni del lavoratore, tuttavia riteneva non spettanti le pretese differenze retributive poichè gli effetti della sospensione cautelare permanevano per effetto della sentenza penale di condanna.

Avverso questa sentenza B.L. ricorre in cassazione in ragione di due censure.

Resiste con controricorso la Regione intimata che propone impugnazione incidentale condizionata assistita da un unico motivo, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale il B., deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del CCRL in rapporto all’art. 8, comma 50, dello stesso CCRL e agli artt. 19 e 20 c.p., sostiene che la Corte del merito pur ritenendo illegittimo il licenziamento erroneamente riconnette la privazione della retribuzione alla sentenza penale di condanna così operando, tra l’altro, una pena accessoria non prevista dal codice penale.

Il motivo è infondato.

La normativa contrattuale denunciata diversamente da quanto prospetta parte ricorrente distingue nettamente il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale rispetto alla sospensione cautelare per procedimento penale.

Invero la circostanza che l’applicazione della sospensione cautelare possa coincidere temporalmente con l’inizio del procedimento disciplinare,poi sospeso per la cd. pregiudiziale penale, non può indurre a ritenere che l’efficacia della sospensione sia strettamente correlata all’esito del procedimento disciplinare essendo detta sospensione, piuttosto, collegata all’esito del procedimento penale.

Tanto trova conferma nel disposto dell’art. 7, comma 4, del CCRL il quale appunto prevede che in tutti i casi di sospensione a seguito di condanna non definitiva, la sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione non definitiva”.

Tanto sta a significare che le parti contraenti hanno correlato l’efficacia della sospensione all’esito del giudizio penale sì che questa mantiene i suoi effetti in caso di sentenza penale di condanna.

E’, quindi, corretta la sentenza impugnata che ricollega la non debenza delle differenze retributive reclamate dal dipendente proprio in ragione della efficacia della sospensione cautelare correlata alla intervenuta sentenza di condanna (nella specie a quella ex art. 444 c.p.p., comma 2).

Non vi è, quindi, alcuna relazionabilità tra la legittimità o meno del licenziamento e l’efficacia della sospensione cautelare essendo questa connessa all’esito del procedimento penale. In altri termini il titolo della sospensione cautelare è rappresentato dalla pendenza del procedimento penale e la sua efficacia non può che essere rapportata all’esito del procedimento penale e non a quello del procedimento disciplinare.

La sospensione cautelare di cui trattasi è, quindi, strumentale all’esito del procedimento penale e non al procedimento disciplinare nell’ambito del quale può rilevare solo in caso di sentenza di proscioglimento o di assoluzione non definitiva.

Con il secondo motivo del ricorso principale B.L., denunciando nullità della sentenza per omessa motivazione, censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla tardività dell’avvio del procedimento disciplinare e della lettera di contestazione.

Il motivo non è accoglibile perchè la denunziata omissione di pronunzia non ha rilievo. Infatti, una volta correlata la efficacia della sospensione cautelare non al procedimento disciplinare bensì all’esito del procedimento penale, nondimeno si sarebbe potuto allegare di aver denunziato in primo grado e riproposto in appello la violazione delle regole disciplinari sulla sospensione, quale quadro fondante, autonomamente, l’invalidazione della sospensione, anche ai soli fini della percezione dell’intera retribuzione. Ma la Corte d’Appello, con la stessa citazione di Cass. 9458/2009, ben comprendendo la portata di tale ipotesi di autonoma azione, la ha implicitamente esclusa, come del resto emerge dagli atti.

In conclusione il ricorso principale va rigettato.

Il ricorso incidentale condizionato va dichiarato assorbito.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente principale per il principio della soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso e della non ricorrenza di detti presupposti per il ricorrente incidentale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso e della non ricorrenza di detti presupposti per il ricorrente incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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