Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12911 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 13/05/2021), n.12911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8000/2013 proposto da:

B.T., rappresentato e difeso dall’Avv. D’Ayala Valva

Francesco, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in

Roma, Viale Parioli n. 43;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 165/67/2012 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

SEZ. STACCATA DI BRESCIA, depositata il 27/8/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2020 dal consigliere Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con sentenza n. 165/67/2012 depositata in data 27 agosto 2012 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, accoglieva parzialmente l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate, disattendendo quello incidentale di B.T., appelli proposti avverso la sentenza n. 44/2/11 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo. Il giudice di primo grado aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente avente ad oggetto due avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA per gli anni di imposta 2002 e 2004, traenti origine da accertamenti bancari che portavano alla ricostruzione di materia imponibile non dichiarata dal professionista e non giustificata sulla base di questionari inviatigli e del contraddittorio con lui instaurato.

– A seguito della notifica degli avvisi di accertamento impugnati, il contribuente presentava istanze di annullamento in autotutela ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, parzialmente accolte con riferimento all’anno di imposta 2004. La CTP inoltre annullava le riprese a tassazione dei prelievi e dei pagamenti, mentre confermava l’accertamento in relazione alle riprese a tassazione di cui agli allegati 2) dei rispettivi avvisi, per costi non inerenti e indebita detrazione IVA. La CTR non condivideva in parte la decisione di primo grado, ritenendo che la documentazione prodotta dal contribuente non fosse idonea – in relazione ai rilievi nn. 51, 52, 53, 68, 123 e 124 di cui all’allegato 1 del verbale di accertamento per il 2004 – a vincere le presunzioni legali scaturenti dagli accertamenti bancari. Per l’effetto, in applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2 i prelevamenti ed i versamenti (per il 2002 le operazioni contestate riguardavano esclusivamente versamenti, per il 2004 anche i prelevamenti) venivano considerati quali compensi corrisposti nell’esercizio dell’attività professionale, in assenza di prova contraria. Il giudice d’appello inoltre rigettava l’appello incidentale del professionista, ritenendo che egli non avesse dimostrato la legittima deduzione di costi e la detrazione dell’IVA in assenza di prova dell’inerenza.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo quattro motivi, cui replica l’Agenzia con controricorso. Nelle more l’Agenzia ha dato conto con una memoria di aver parzialmente accolto un’ulteriore istanza di annullamento in autotutela presentata dal contribuente, per la parte che qui interessa, quanto all’anno di imposta 2004 limitatamente all’operazione n. 124.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Preliminarmente, dev’essere dato atto della parziale cessazione della materia del contenere, come emerge dalla nota depositata nel corso del giudizio dall’Agenzia delle Entrate controricorrente, quanto all’anno di imposta 2004 limitatamente all’operazione n. 124, mentre non sono conferenti le ulteriori precisazioni contenute nella nota di deposito relative a periodi di imposta (il 2003 e il 2005) diversi da quelli oggetto delle riprese (il 2002 e 2004).

– Con il primo motivo di ricorso, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente deduce la nullità della sentenza, per violazione del combinato disposto degli artt. 369 c.p.c., comma 2 e art. 2909 c.c. in ordine al mancato rilievo da parte del giudice di appello del giudicato interno formatosi nella sentenza di primo grado quanto alla operazione n. 59, con conseguente riferibilità delle operazioni nn. 51, 52, 53, 68 ad un unico fatto, ossia un prestito erogato dal contribuente a suoi parenti la cui prova liberatoria sarebbe stata documentata.

– Il motivo è infondato. L’Agenzia alle pagg.7 e 8 del controricorso ha documentato la proposizione di appello anche con riferimento all’operazione n. 59, da ritenersi compresa nel complessivo motivo di impugnazione con cui è stata censurata la parte della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva annullato le riprese a tassazione dei prelievi e dei pagamenti. L’impugnazione è stata in particolare “riferita alle operazioni contestate relative all’anno di imposta 2002 e 2004 riepilogate nei prospetti allegati 1) degli avvisi di accertamento, che ha accolto le tesi di parte (…) lo scrivente ufficio propone il presente appello eccependo la carente motivazione della sentenza qui impugnata” (cfr. atto di appello riprodotto a pag.8 del controricorso).

– Il motivo è stato poi accolto in parte dalla CTR, la quale ha ritenuto in linea di principio corretto l’impianto delle riprese nei confronti del contribuente (salva la prova liberatoria offerta quanto a parte delle operazioni contestate), considerando fosse “pienamente legittima l’equiparazione, posta in essere dall’Ufficio, fra i suddetti prelevamenti (e versamenti) e i compensi/operazioni imponibili” (cfr. p.7 del controricorso, che riproduce uno degli atti impositivi impugnati).

– Con il secondo motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il contribuente deduce l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla prova prodotta dal contribuente a giustificazione di operazioni di versamento in c/c recuperate a tassazione dall’Agenzia delle Entrate in applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 comma 2, con riferimento alle operazioni nn. 51, 52, 53 e 68.

– Il motivo è infondato. La Corte rammenta che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, “al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 (in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa), non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4829 del 11/03/2015, Rv. 635057 – 01; quanto all’imposizione indiretta, cfr. per la parte relativa ai versamenti Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26111 del 30/12/2015, Rv. 638173 – 01; conforme Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15857 del 29/07/2016, Rv. 640618 – 01).

– Orbene, il secondo motivo non censura efficacemente l’accertamento in fatto della CTR secondo cui “manca la prova che i versamenti provengano dai parenti ai quali sarebbero stati concessi dei prestiti infruttiferi. Invero gli assegni, pur essendo stati emessi nel 2004, non sono mai stati esibiti in copia” (cfr. p.4 della sentenza, quanto alle operazioni oggetto del secondo motivo), mancando di riprodurre elementi di prova decisivi e contrari a tale accertamento in fatto non valutati dal giudice del merito.

– Con il terzo motivo di ricorso ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente censura l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla prova prodotta dal contribuente a giustificazione di operazioni di versamento recuperate a tassazione dall’Agenzia delle Entrate in applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 comma 2, con riferimento alle operazioni nn. 123 e 124.

– Il motivo è fondato, ad eccezione dell’operazione n. 124 per la quale è intervenuta la cessazione della materia del contendere di cui sopra si è dato conto.

– Quanto all’operazione n. 123 va richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, sopravvenuta alla proposizione del ricorso, con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, limitatamente alle parole “o compensi” con riferimento ai professionisti, quale è il contribuente. Inoltre, questa Corte ha molte volte già fatto applicazione della sentenza Corte Cost. n. 228 del 2014, affermando che “In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicchè questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16697 del 09/08/2016, Rv. 640983 – 01; conforme, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 22931 del 26/09/2018, Rv. 650334 – 01).

– A ciò consegue che nei confronti dei professionisti quale è il contribuente non opera la presunzione legale di cui all’art. 32 cit. con riguardo ai “prelevamenti”. Per l’effetto, in primo luogo a differenza di quanto argomenta la CTR la presunzione non opera nei confronti dell’operazione n. 123 che non è un versamento ma un prelevamento, posto che la stessa Agenzia delle Entrate nel suo schema allegato 1) all’avviso per l’anno di imposta 2004 la individua come “provvista da cliente per operazione n. 124” (cfr. p.56 ricorso). Si tratta infatti del prelevamento di Euro 52.814,65 ai fini del successivo e distinto pagamento (operazione n. 124) di Euro 60.0000 per l’acquisto di un bene mobile registrato oggetto di provvedimento di autotutela parziale documentato dalla stessa Agenzia.

– Con il quarto motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il contribuente lamenta l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla prova prodotta dal contribuente a giustificazione del disconoscimento della deduzione di costi e detrazioni IVA operato dall’Agenzia delle Entrate in applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, con riferimento al capo della decisione impugnata che ha rigettato l’appello incidentale.

– Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Per quanto alle pagg. 62 e ss. del ricorso il contribuente riporti la propria prospettazione contenuta nell’atto di appello, come pure la trascrizione della contabilità rilevante, manca la trascrizione degli “elenchi” prodotti dall’amministrazione, elenchi che, secondo la CTR, l’ufficio avrebbe contrapposto “in modo puntuale e analitico” (cfr. p.4 sentenza) alla eccezione in senso lato del contribuente circa il fatto che le somme non sarebbero state dedotte e VIVA relativa non sarebbe stata detratta.

In conclusione, dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere quanto all’operazione n. 124 (anno di imposta 2004), va accolto il terzo motivo di ricorso con riferimento all’operazione n. 123 (anno di imposta 2004), rigettati i primi due e il quarto, derivandone la cassazione della sentenza con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

PQM

La Corte:

dichiara cessata la materia del contendere quanto all’operazione n. 124 (anno di imposta 2004);

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, rigettati il primo, secondo e quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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