Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12911 del 09/06/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 12911 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: SESTINI DANILO

PU

SENTENZA

sul ricorso 20359-2008 proposto da:
ARTESI

AMELIA

RTSMLA70H51H601E,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo
studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –

2014
contro

942

BRUSCHETTI
GIOVANNI

ANNALISA
PAOLO

BRSNLS57M58L1030,

GSPGNN47P15A944M,

GASPARI

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11,

1

Data pubblicazione: 09/06/2014

presso lo studio dell’avvocato FONTANELLI ALDO, che
li rappresenta e difende giusta procura in calce al
controricorso;
00320160237,

SOC CATTOLICA ASSIC COOP. A RL

in

persona del procuratore dott. ANDREA BONOMINI,

MILIZIE

38,

presso lo studio dell’avvocato COLETTI

PIERFILIPPO, che la rappresenta e difende giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrenti

avverso la sentenza n.
ROMA, depositata

11762/2008

del TRIBUNALE di

il 04/06/2008,

R.G.N.

30279

e

64126/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

11/04/2014

dal Consigliere Dott. DANILO

SESTINI;
udito l’Avvocato ALDO FONTANELLI;
udito l’Avvocato PIERFILIPPO COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;

2

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Amelia Artesi conveniva in giudizio Annalisa
Bruschetti e Giovanni Paolo Gaspari nonché la
compagnia assicuratrice Cattolica s.p.a. per
sentirli condannare al risarcimento dei danni
subiti a seguito di un incidente stradale

Contumaci la Bruschetti e il Gaspari, il
Giudice Conciliatore rigettava la domanda,
accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata
dalla Cattolica s.p.a..
La pronuncia veniva cassata da questa Corte con
sentenza n. 769/2004, sul rilevo che, rispetto ai
condebitori solidali contumaci, la prescrizione
era stata rilevata d’ufficio.
All’esito del giudizio di rinvio -in cui si
erano costituiti anche la Bruschetti e il Gaspari,
eccependo la prescrizione- il Giudice di Pace di
Roma dichiarava la prescrizione della pretesa
dell’attrice.
La decisione veniva confermata dal Tribunale di
Roma, con sentenza n. 11762/2008, avverso la quale
ricorre per cassazione la Artesi, affidandosi ad
un unico motivo; resistono a mezzo di distinti
controricorsi sia la Bruschetti e il Gaspari che
la Società Cattolica di Assicurazione Coop. a
r.1..
MOTIVI DELLA DECISIONE

3

verificatosi in data 18.12.90.

1.

Va preliminarmente rilevato che, alla luce

dei principi espressi da Cass. n. 21711/2006, non
ricorrono dubbi sulla ritualità della notifica
dell’avviso d’udienza alla parte ricorrente.
2.

La Artesi deduce “violazione o falsa

applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n.

394, 180, 166, 167, 183 cpc” e pone la questione
della possibilità che l’assicurato per r.c.a.rimasto contumace nel giudizio avanti al giudice
di merito, in cui si sia costituita la sola
compagnia assicuratrice eccependo la prescrizione
del diritto del danneggiato- possa, costituendosi
per la prima volta nel giudizio di rinvio
susseguente a cassazione, validamente eccepire la
prescrizione.
3.

Il Tribunale di Roma ha confermato la

sentenza del giudice di rinvio, che ha ritenuto
proponibile l’eccezione, ai sensi dell’art. 345
C.P.C. nel testo previgente alle modifiche
apportate dalla l. n. 353/90 (applicabile ratione
temporis).
4.

La ricorrente censura la sentenza

impugnata per non avere rilevato come “sulla
decadenza dei sig. Gaspari e Bruschetti dal
diritto di proporre eccezioni non rilevabili
d’ufficio … si sia formato il giudicato” e,
altresì, come “nel procedimento di rinvio … fosse
ormai preclusa alle parti la proposizione di nuove
eccezioni”.
4

3 cpc – con riguardo agli artt. 112, 324, 392,

5.

I controricorrenti escludono, invece, che

si sia formato un giudicato ostativo ed assumono
che, essendo applicabile il vecchio testo
dell’art. 345 C.P.C., l’eccezione poteva essere da
essi proposta per la prima volta nel giudizio di
rinvio.
Tutto ciò premesso, deve considerarsi che:

– la sentenza della Cassazione che ha disposto il
giudizio di rinvio si è limitata a rilevare che,
rispetto ai convenuti rimasti contumaci, “la
prescrizione è stata rilevata d’ufficio” e ad
affermare che “il vincolo di solidarietà tra parti
non deroga
rilevabilità

al
d’ufficio

principio

della non

della prescrizione e

della necessità della relativa eccezione”;
con sentenza n. 6934/2007 -successiva alla
pronuncia di cassazione- questa Corte ha affermato
il principio (1343i ribadito da Cass. n. 18648/11)
secondo cui “l’eccezione di prescrizione sollevata
da un coobbligato solidale ha effetto anche a
favore dell’altro (o degli altri) coobbligati,
tutte le volte in cui la mancata estinzione del
rapporto obbligatorio nei confronti degli altri
possa generare effetti pregiudizievoli per il
soggetto eccipiente, come nel caso
dell’assicuratore per la r.c.a., coobbligato
solidale con il responsabile del sinistro,
nell’ipotesi in cui quest’ultimo non si sia
costituito in giudizio” (fatta salva la facoltà
dell’assicurato di rinunciare alla prescrizione,

6.

con ciò manifestando tacitamente la “volontà di
rinunciare altresì all’azione contrattuale nei
confronti dell’assicuratore medesimo”);
– attesa la pacifica configurazione del giudizio
di rinvio come “giudizio ad istruzione
sostanzialmente chiusa, in cui è preclusa la

proposizione di nuove domande o eccezioni” (Cass.
n. 900/2014), è consentito alla parte rimasta
contumace nel giudizio in cui è stata emessa la
sentenza cassata di costituirsi per la prima volta
nel giudizio di rinvio, senza tuttavia che possa
risultarne alterata la situazione processuale
(Cass. n. 2285/69) e -quindi- con esclusione della
facoltà di proporre eccezioni (Cass. n. 1648/75).
7. Alla luce delle considerazioni che
precedono, ritiene il Collegio che la natura
‘chiusa’ del giudizio di rinvio non consentisse
alla Bruschetti e al Gagpari di proporre
l’eccezione di prescrizione, ma che -tuttavia- il
nuovo e condivisibile orientamento espresso da
questa Corte con sentenza n. 6934/2007 giustifichi
la conclusione dell’avvenuta prescrizione anche
nei confronti della Bruschetti e del Gaspari (la
cui eccezione può ben essere intesa quale mera
adesione a quella già proposta dalla
assicurazione, senza che con ciò risulti alterato
l’assetto ‘chiuso’ del giudizio di rinvio).
Va escluso, peraltro, che a tale conclusione
osti una preclusione ex iudicato, giacché -come
6

formulazione di nuove conclusioni e quindi la

detto- la pronuncia di cassazione si era limitata
a rilevare che non era stata proposta un’eccezione
di prescrizione da parte della Bruschetti e del
Gaspari, senza con ciò impedire una nuova
valutazione dei termini giuridici della vicenda
nel senso dell’affermazione dell’efficacia
(nei confronti dei coobbligati)

dell’eccezione proposta dal garante assicurativo.
8.

Il ricorso va pertanto rigettato,

correggendosi -tuttavia- la motivazione della
sentenza impugnata, nel senso che l’eccezione di
prescrizione non avrebbe potuto essere sollevata
per la prima volta nell’ambito del giudizio di
rinvio, ma che -ciononostante- il Bruschetti e il
Gaspari

potevano

giovarsi

degli

effetti

dell’eccezione tempestivamente proposta dalla loro
assicuratrice.
9.

La peculiarità delle ragioni della

decisione giustifica l’integrale compensazione
delle spese del presente giudizio.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese
di lite.
Roma, 11.4.2014

estensiva

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