Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12910 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13424-2018 proposto da:

M.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 29,

presso lo studio dell’avvocato CHIARA PACIFICI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati HANSMAGNUS EGGER, CLEMENTI HELMUT;

– ricorrente –

contro

H.I., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GEORG WIELANDER;

– controricorrente –

nonchè contro

L.S., MUNDOLENGUA IN LIQUIDAZIONE SOC COOP;

– intimati –

avverso la sentenza n. 233/2018 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata

il 21/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. MOSCARINI ANNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

H.I. e L.S. convennero, davanti al Giudice di Pace di Merano, la società cooperativa Munolengua ed M.H. per sentir accertare la responsabilità dei medesimi per il parziale inadempimento ad un contratto di viaggio, studio e soggiorno in Australia, che gli attori avevano stipulato per il figlio L.L. e per la compagna R.M., inadempimento consistente nell’impossibilità, per i due giovani beneficiari del contratto, di usufruire di un servizio cd. “working holiday”, cioè di un visto di ingresso in Australia per motivi di lavoro temporaneo, servizio per il quale gli stipulanti avevano versato la somma di Euro 850 a persona. Gli attori esposero che M.H., per la cooperativa, aveva effettuato un bonifico a favore di un conto corrente errato, sì da rendere impossibile, per i giovani beneficiari del contratto, la fruizione del servizio.

Nel contraddittorio con il solo M., il Giudice di Pace di Merano condannò in solido i convenuti a rimborsare agli attori la somma di Euro 850, per il solo figlio L., e alle spese.

Il Tribunale di Bolzano, adito dal M., con sentenza n. 233 del 21/2/, in parziale accoglimento dell’appello, accertato il difetto di legittimazione attiva dell’appellato L.S. (padre), ha riconosciuto provata la sola legittimazione ad agire della madre H.I. la quale, parte del contratto intercorso con la cooperativa, aveva stipulato il contratto in favore del terzo (figlio), ai sensi dell’art. 1411 c.c., potendo conseguentemente agire per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Il Tribunale ha altresì confermato la legittimazione passiva di M.H., statuendo che, pur non essendo il medesimo parte del contratto, era passibile di responsabilità extracontrattuale per avere causato l’inadempimento del contratto con il proprio comportamento illecito, essendo incontestato che egli fosse stata l’unica persona di riferimento per i coniugi L. e che fosse responsabile dell’erronea disposizione di bonifico. Il Giudice ha infine rigettato l’ultimo motivo di appello, con il quale si censurava la sentenza di primo grado in ordine alla quantificazione del rimborso, confermando che la somma dovuta dalla cooperativa e dal M. in solido era di Euro 850,00, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, e di Euro 351,23 per le spese stragiudiziali sostenute per la fase monitoria del giudizio.

Avverso la sentenza, che ha disposto sulle spese, compensandole per un quarto e ponendo il residuo a carico dei convenuti soccombenti, M.H. ricorre affidandosi a due motivi, illustrati da memoria. H.I. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente solleva la violazione dell’art. 1411 c.c. e dell’art. 81 c.p.c., in relazione al capo di sentenza che ha accertato la legittimazione attiva della madre H.I., stipulante del contratto a favore di terzi, a far valere la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale in luogo del figlio, beneficiario del contratto. Il ricorrente assume che la sentenza avrebbe erroneamente riconosciuto la legittimazione ad agire della stipulante in relazione ad un contratto il cui beneficiario era il solo figlio L., peraltro maggiorenne, il quale aveva, con il proprio comportamento, aderito al contratto stipulato in suo favore, con ciò rendendo irrevocabile la stipulazione stessa. La statuizione del Tribunale contrasterebbe con la giurisprudenza di questa Corte la quale, al di fuori delle ipotesi nelle quali il contratto preveda un interesse residuo dello stipulante a far valere i diritti nascenti dal contratto o un’obbligazione di facere tra stipulante e promittente al fine di assicurare il diritto in favore del terzo, statuisce la sola legittimazione del terzo a far valere i diritti nascenti dal contratto. Nel caso in esame vi sarebbe prova dell’adesione del terzo al contratto, nè vi sarebbero elementi per ritenere sussistente il permanere dell’interesse della stipulante, di guisa da porre la medesima al di fuori del contratto e da dover escludere qualunque diritto della stessa all’esecuzione della prestazione nei confronti del promittente.

2. Con il secondo motivo il ricorrente solleva la violazione degli artt. 2043,2395 e 2697 c.c., in relazione al capo di sentenza che lo ha condannato, in solido con la cooperativa Mundolengua, al risarcimento del danno, pur dando atto della sua estraneità al rapporto contrattuale di cui al giudizio. Ad avviso del ricorrente la sentenza avrebbe erroneamente riconosciuto il suo ruolo di concausa nell’inadempimento al contratto.

3. Il Collegio ritiene che, sulla questione posta dal primo motivo di ricorso, permanenza dell’interesse e della legittimazione ad agire dello stipulante – di un contratto a favore del terzo – alle azioni contrattuali derivanti dal contratto, a seguito di adesione del terzo al contratto stesso, vi sia una giurisprudenza non univoca di questa sezione. A fronte di numerose pronunce che ritengono la permanenza dell’interesse dello stipulante anche a seguito dell’adesione del terzo (Cass., 3, n. 1150 del 20/1/2005; Cass., 2, n. 6612 del 30/4/2012), altre (Cass., 3, n. 8272 del 9/4/2014, Cass., 3, n. 20756 del 28/9/2009; Cass., 3, n. 14665 del 14/7/2015) prevedono, invece, che, a seguito dell’adesione del terzo al contratto, egli sia l’unico legittimato ad agire per ottenere l’adempimento o la risoluzione del contratto, residuando un interesse dello stipulante nei soli casi in cui, per determinare l’effetto dell’acquisizione del diritto, sia necessario un comportamento del promittente.

In ragione di tale contrasto, della particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale occorre pronunciare e della peculiarietà della fattispecie il Collegio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, stima opportuno rimettere gli atti a nuovo ruolo per la fissazione della causa alla pubblica udienza e manda alla cancelleria per gli incombenti di legge.

P.Q.M.

La Corte, ritenuta la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale è chiamata a pronunciare, rimette gli atti a nuovo ruolo per la fissazione della causa alla pubblica udienza, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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