Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12910 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 13/05/2021), n.12910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8611/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente, intimato in via incidentale –

contro

Progea Invest s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Cacopardo Sergio, con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pennisi Vincenzo, sito

in Roma, viale Mazzini, 142;

– controricorrente, ricorrente in via incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sez. dist. di Catania, n. 124/17/12, depositata il 10

maggio 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del

10 dicembre 2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi;

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Catania, depositata il 10 maggio 2012, di reiezione dell’appello incidentale dalla medesima proposta, nonchè dell’appello principale della Progea Invest s.r.l., avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rettificato la dichiarazione resa per l’anno 2003 e della relativa cartella di pagamento;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l’avviso di accertamento impugnato era stata contestata l’indebita deduzione, a titolo di sopravvenienza passiva, dell’importo di Euro 3.380.000,00, in quanto priva dei requisiti della certezza e della definitività, e della detrazione della relativa i.v.a., nonchè l’omessa contabilizzazione di ricavi derivanti da contratti di locazione, la mancata dichiarazione di interessi realizzati a fronte di partecipazioni azionarie e l’erronea contabilizzazione di quote di ammortamento;

– il giudice di appello ha dato atto che la Commissione provinciale aveva dichiarato la legittimità dell’avviso di accertamento, fatta eccezione per il solo rilievo attinente l’omessa contabilizzazione di ricavi derivanti da un contratto di locazione, ma stabilendo che il reddito della società contribuente dovesse essere rideterminato anche tenendo conto dei dati inviati in via telematica il 28 ottobre 2005, e aveva conseguentemente annullato la cartella di pagamento emessa sulla base dell’avviso di accertamento;

– ha, quindi, disatteso sia il gravame principale dell’Ufficio, sia quello incidentale della contribuente;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso la Progea Invest s.r.l., la quale propone ricorso incidentale;

– avverso tale ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate non spiega alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo del ricorso principale l’Agenzia denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa motivazione in ordine al motivo di appello avente per oggetto la (non) esercitabilità nel caso in esame della facoltà riconosciuta al contribuente di integrare la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, commi 8 e 8-bis;

– il motivo è fondato;

– la sentenza riserva, nella parte narrativa, ampio risalto al contenuto dell’appello incidentale proposto dall’Amministrazione finanziaria e, in particolare, al fatto che con esso era contestata la possibilità, per la contribuente, di integrare la dichiarazione presentata, avuto riguardo sia al fatto che era già iniziata una procedura di accertamento, sia all’oggetto dell’integrazione, non riconducibili ad errori od omissioni;

– in ordine a tale doglianza, riportata anche nell’illustrazione del motivo del ricorso, la Commissione regionale, dopo aver esordito che “i gravami non meritano accoglimento” non spende alcuna argomentazione, limitandosi ad illustrare le ragioni dell’infondatezza dell’appello della contribuente;

– la mancanza assoluta dell’esplicitazione materiale e grafica dei motivi della decisione inficia la sentenza impugnata, non ricorrendo, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente un’ipotesi di motivazione per relationem, avuto riguardo all’assenza, sul punto di un rinvio, espresso o implicito, alla decisione di primo grado;

– all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale segue l’assorbimento del secondo, con cui si deduce la violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, e del terzo, proposto solamente in via subordinata al mancato accoglimento del primo;

– con il quinto motivo del ricorso incidentale, esaminabile prioritariamente per motivi di ordine logico-giuridico, la società deduce l’omessa pronuncia sul motivo vertente sull’extrapetizione e sulla mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato;

– il motivo è inammissibile, in quanto il mancato esame da parte del giudice di questioni puramente processuali non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (cfr. Cass. 11 ottobre 2018, n. 25154; Cass. 12 gennaio 2016, n. 321);

– con il quarto motivo, anch’esso esaminabile, per le medesime ragioni, in via prioritaria, la ricorrente si duole dell’insufficiente motivazione in ordine a fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione alla insufficiente motivazione in ordine alla reiezione dei motivi di appello dalla medesima proposti;

– evidenzia, in proposito, che la vicenda trae origine dalla conclusione di un contratto preliminare con cui si era vincolata all’acquisto di un capannone industriale e al versamento, a titolo di “caparra confirmatoria ed acconto prezzo”, della somma di Euro 3.380.000, oltre i.v.a., alla promittente venditrice, la quale aveva emesso relativa fattura;

– aggiunge che, con atto concluso nel corso del periodo di imposta in esame, le parti contraenti avevano raggiunto un accordo transattivo

per effetto del quale il contratto preliminare era stato risolto e l’obbligo di versare la somma a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo

era stato mantenuto fermo previa qualifica del versamento quale penale per l’eventualità della mancata vendita a terzi del capannone (o della vendita dello stesso ad un prezzo inferiore rispetto a quello stabilito nel contratto preliminare, per la differenza) entro un termine fissato;

– lamenta, quindi, che la Commissione regionale aveva confermato l’esclusione della deducibilità della sopravvenienza passiva rappresentata dalla penale stabilita nell’accordo transattivo e l’indetraibilità dell’I.v.a. relativa all’acconto pattuito nel contratto preliminare “con motivazione estremamente laconica e assolutamente inadeguata rispetto agli argomenti difensivi di appello”;

– il motivo è fondato;

– infatti, dopo aver provveduto ad una puntuale ricostruzione dei fatti e all’individuazione degli istituti giuridici di riferimento, il giudice di appello ha omesso di illustrare in modo adeguato le ragioni della sua decisione o, comunque, di permette di comprendere l’iter logico seguito;

– infatti, pur premettendo, con riferimento alla detrazione dell’I.v.a., che “non esiste pagamento del corrispettivo e pertanto nessuna fattura andava emessa”, si sofferma sulla natura dell’acconto pattuito e sulla sua astratta idoneità ad essere assoggettato all’I.v.a., facendo, in tal modo, presupporre che l’acconto pattuito, benchè non versato, potesse essere assoggettato all’I.v.a.;

– l’argomentazione sembra, dunque, priva di una conclusione, presentando uno sviluppo incompleto e non lineare sotto il profilo logico;

– difetta, poi, alcuna rappresentazione delle ragioni per cui la deduzione della sopravvenienza passiva operata dalla contribuente in relazione all’accordo transattivo concluso non sarebbe corretta;

– all’accoglimento del quarto motivo del ricorso incidentale seguono l’assorbimento dei motivi residui, aventi ad oggetto la violazione e falsa applicazione del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 88 e 109 e art. 110, comma 6, in relazione alla ritenuta indeducibilità della riferita sopravvenienza passiva (primo motivo), la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, in relazione alla dichiarata insussistenza del diritto alla dell’I.v.a. applicata all’acconto sul prezzo previsto nel contratto preliminare (secondo motivo), e la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, in relazione all’accertata sussistenza dell’obbligo della contribuente di “neutralizzare” gli effetti della fattura relativa all’acconto stabilito nel contratto preliminare;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Siclia, sez. dist. di Catania, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il quarto di quello incidentale; dichiara inammissibile il quinto motivo del ricorso incidentale e assorbiti i motivi restanti dei ricorsi principale e incidentale; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA